di Matilde Brancaccio
Sommario:
1. Premessa
Per altri contenuti sullo stesso argomento
1. Premessa
Nell’anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, anzitutto della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità, per contrarietà ai principi di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 185 del 23 luglio 2015), della obbligatorietà della recidiva di cui al comma 5 dell’art. 99 cod. pen., espungendo dal testo normativo le parole «è obbligatorio e», rilevata la contrarietà del disposto normativo con gli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale. Anche un’ulteriore questione, di cui pure si tratterà specificamente, è stata oggetto di un pronunciamento di inammissibilità da parte dei giudici delle leggi (la sentenza n. 241 del 2015), riferita all’art. 81, comma 4, cod. pen. ed al regime di applicazione della recidiva reiterata nel reato continuato).
A questo interesse della giurisprudenza costituzionale è corrisposta analoga attività interpretativa della giurisprudenza di legittimità: è noto, infatti, da un lato, che la questione di legittimità costituzionale accolta nella sentenza n. 185 del 2015 C.cost era frutto di un’articolata e completa ordinanza di rimessione della V sezione della Corte di cassazione; dall’altro, devono segnalarsi decisioni contrastanti che descrivono l’attuale diversità di letture sulla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 81 cod. pen., indicativa di un limite minimo di aumento a titolo di continuazione da operarsi in caso di reati commessi dal recidivo reiterato.
2. L’illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria
La recidiva, come noto, costituisce, secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza e, oramai, secondo le affermazioni prevalenti anche in dottrina, circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (cfr. Sez. un. 27 maggio 2010, n. 35738, Calibè, Rv. 247838) e diviene circostanza ad effetto speciale (cfr. la sentenza Sez. un. 24 febbraio 2011, n. 20798, Indelicato, Rv. 249664) quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo; in tal caso essa soggiace, per le ipotesi di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave (ex art. 63, comma 4, c.p.); e ciò si è affermato pur quando l’aumento che ad essa sia seguito fosse “obbligatorio”, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. Quanto a questa ultima parte del principio di diritto elaborato dalle Sezioni unite Indelicato, deve rammentarsi che recentemente la Corte costituzionale è intervenuta a dichiarare l’illegittimità, per contrarietà ai principi di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 185 del 23 luglio 2015), della obbligatorietà della recidiva di cui al comma 5 dell’art. 99 cod. pen.
L’ordinanza della Cassazione con cui si è sollevata questione di legittimità costituzionale ha ritenuto quest’ultima non manifestamente infondata per la parte in cui la norma prevede l’aumento obbligatorio della pena per la recidiva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; il profilo sollevato era stato duplice: manifesta irragionevolezza della norma censurata e identità di trattamento di situazioni diverse cui essa dà luogo (così Sez. V, ord. 3 luglio 2014, n. 37443, F., Rv. 260130, alla cui motivazione si rinvia, non potendo in questa sede che esporsene brevi cenni, per una chiara ed esauriente analisi del percorso interpretativo e normativo inerente all’istituto della recidiva; peraltro, la questione era stata invece ritenuta infondata da altra sezione della Suprema Corte con la pronuncia Sez. II, 21 novembre 2012, n. 8076/2013, Consolo, Rv. 254535 e, successivamente, anche da Sez. II, 13 febbraio 2015, n. 9365, Bellitto Grillo, Rv. 263983).
La Corte costituzionale, come noto, con la sentenza n. 185 del 23 luglio 2015, ha risolto nel senso dell’accoglimento la questione di costituzionalità dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), dichiarandone l’illegittimità limitatamente alle parole «è obbligatorio e», con riferimento ai parametri costituzionali di cui all’art. 3 e 27 Cost. I giudici costituzionali, quanto alla violazione del principio di eguaglianza e della ragionevolezza del trattamento differenziato, hanno sottolineato come il rigido automatismo sanzionatorio cui dava luogo la norma censurata – collegando l’automatico e obbligatorio aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato commesso – fosse del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.
Quanto alla finalità rieducativa della pena, la sentenza afferma (in linea con le pronunce n. 192 del 2007 e n. 183 del 2011 C.Cost.) che la previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, viola anche l’art. 27, terzo comma, Cost., che implica “un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra” (cfr. le sentenze n. 341 del 1994 e n. 251 del 2012).
La preclusione dell’accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della recidiva può rendere, infatti, la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista appunto dall’art. 27, terzo comma, Cost.
La sentenza chiude (per ora) un percorso di vera e propria erosione, attuato dal giudice delle leggi, della disciplina delle previsioni normative “obbligatorie”, che dettano parametri di valutazione “rigidi” ed “obbligati” al giudice, limitandone i poteri di commisurazione concreta della pena al fatto di reato commesso, sulla base di considerazioni aprioristiche, riferite al reo o al reato, prive di ragionevolezza ed arbitrarie.
Anche in tale ultima pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ricorda come la sua costante giurisprudenza abbia affermato che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (ex multis, sentenze n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).
In tale opzione generale rientrano, peraltro, anche le pronunce n. 183 del 2011 – che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l’art. 62 bis, comma 2, c.p., come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, per violazione del principio di ragionevolezza, derivante dalla preferenza accordata ad uno solo degli indici di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 c.p. (quello della condotta antecedente al delitto), a discapito dell’indice riferito alla condotta successiva al reato e violando così anche la finalità rieducativa della pena costituzionalmente orientata (art. 27, comma 3 Cost.) – e n. 251 del 2012, relativa all’art. 69, comma 4, c.p., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 proprio sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p..
La violazione riscontrata attiene al principio di proporzionalità della pena ex art. 27, comma 3, Cost., in ragione della sopravvalutazione dei criteri di colpevolezza e pericolosità su quello della gravità del fatto oggettivo nel giudizio di individualizzazione della pena riservato al giudice, alla luce anche dell’enorme distanza di sanzioni previste per l’ipotesi attenuata rispetto a quella base del reato e delle rilevanti ricadute pratiche.
2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali
La giurisprudenza di legittimità, interrogatasi sulla compatibilità tra i due istituti della recidiva e del reato continuato, dopo oscillanti orientamenti, da tempo l’ha ammessa (cfr., tra le più risalenti, ex multis, Sez. VI, 23 aprile 1993, Dò, Rv. 195137 e Sez. III, 8 luglio 1987, Carannante, Cass. Pen. 1988, 1036). Le pronunce più recenti, peraltro, sono espressione del rilievo che la riforma del 2005 ha definitivamente sancito tale compatibilità anche a livello di diritto positivo, perché l’art. 5 della legge n.251 del 2005 ha modificato l’art. 81 cod. pen., aggiungendovi un comma 4 che disciplina esplicitamente (limitando, ancora una volta la discrezionalità del giudice) l’ipotesi di applicazione della continuazione nei confronti del recidivo ex art. 99, comma 4, ed anche l’art. 671 cod. proc. pen. (v. ora il comma 2-bis di tale norma che rimanda espressamente all’art. 81, comma 4, c.p.).
In tal senso, Sez. I, 13 marzo 2008, n. 14937, Caradonna, Rv. 240144 ha chiarito anche le modalità di interazione, affermando che la compatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione comporta che, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato; conformi a tale indirizzo Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 19541/2012, Bisesi, Rv. 252847; Sez. IV, 21 giugno 2013, n. 37759, Lopreste, Rv. 256212; Sez. V, 2 luglio 2013, n. 41881, Marrella, Rv. 256712; Sez. IV, 30 settembre 2014, n. 49658, Paternesi, Rv. 261169; contra Sez. V, 11 novembre 2010, n. 5761, Melfitano, Rv. 249255.
Quanto ai caratteri dell’aumento per la continuazione ed ai limiti di esso (previsti nel minimo aumento di un terzo dall’art. 81, comma 4, cod. pen.), è in questo ambito che si registra la difformità di opinioni riemersa con maggior vigore nella giurisprudenza di legittimità nel corso del 2015.
E difatti, l’orientamento decisamente minoritario affacciatosi nel 2011 in modo isolato nel panorama giurisprudenziale, ha trovato due pronunce di conferma nel 2015; d’altra parte, l’orientamento sino ad oggi largamente maggioritario egualmente è stato affermato in tale ultimo anno. In tale quadro, deve poi segnalarsi il rischio di nuove pronunce da parte della Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi dai giudici di merito sulla questione della compatibilità costituzionale del limite minimo all’aumento previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen., ancora nell’anno 2015. I giudici delle leggi, allo stato, non hanno potuto pronunciarsi sul merito della questione, avendo rilevato l’inammissibilità dell’ordinanza con cui era stata sollevata (cfr. la già richiamata sentenza n. 241 del 2015 C. cost.): la pronuncia egualmente merita un commento nella Rassegna per le sue implicazioni future, anche in considerazione della possibile reiterazione della questione di legittimità costituzionale in altri giudizi.
Tuttavia, prima di analizzare detto contrasto, vale la pena premettere, per chiarezza, alcuni cenni sul tema generale ad esso sotteso: la possibilità di considerare l’operatività della circostanza della recidiva ai fini delle disposizioni che la vedono presupposta, nell’ipotesi in cui essa – seppur ritenuta – sia stata bilanciata equivalente con eventuali circostanze attenuanti.
2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull’interpretazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen
Per comprendere meglio i percorsi argomentativi alla base del delineato contrasto sull’interpretazione del limite minimo di aumento posto dall’art. 81, comma 4 cod. pen., in caso di reato continuato posto in essere dal recidivo reiterato, deve ricordarsi che le Sezioni unite, con la sentenza 27 maggio 2010, n. 35738, Calibè, Rv. 247839 hanno chiarito espressamente – dinanzi ai dubbi di chi, dalla novella attuata con legge 5 dicembre 2005 n. 251, voleva trarre argomenti per sostenere un ritorno alla obbligatorietà dell’applicazione della recidiva – il favore per l’orientamento che ritiene che l’esclusione da parte del giudice della contestata recidiva, anche reiterata, non solo non dia luogo ad aggravamento della pena, ma renda anche non operanti gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione.
Tali ulteriori effetti sono costituiti, per l’ipotesi della sentenza in esame, a) dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., b) dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, comma quarto, stesso codice, c) dall’inibizione all’accesso al cosiddetto “patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Essi si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità.
La Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen. (il comma 5 era escluso perché unanimemente ritenuto l’unica ipotesi di obbligatorietà applicativa, come poi riconosciuto anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 185 del 2015, ha sancito la sua illegittimità proprio sotto tale profilo), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Le Sezioni unite richiamano la giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171; ed infatti va segnalato come l’opzione preferita dal massimo collegio di legittimità si iscriva con coerenza nella pronuncia Corte cost. 5 giugno 2007, n. 192 che, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità sollevate con riferimento all’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3 della l.n. 251 del 2005, nella parte in cui avrebbe vietato al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata, ha affermato sostanzialmente che la rigidità normativa si riferisce solo alla misura dell’aumento di pena, lasciando viceversa inalterato il potere discrezionale del giudice di applicare o meno l’aumento stesso, essendo immutato il potere del giudice di escludere la sussistenza della recidiva reiterata.
La motivazione della sentenza Sez. un. Calibè, nello svolgere l’importante affermazione sulla facoltatività della valutazione di sussistenza della recidiva da parte del giudice entro i confini già chiariti, rileva come, in conseguenza di tale ragionamento, qualora la verifica si concluda negativamente, escludendosi la recidiva e, conseguentemente, non applicandola, rimangono esclusi altresì l’aumento della pena base e tutti gli ulteriori effetti commisurativi connessi all’aggravante 1 .
Qualora, invece, la verifica si risolva positivamente, nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una “più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo”, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi già elencati.
In caso di verifica positiva, infatti, la recidiva deve intendersi – dicono esplicitamente le Sezioni unite – “oltre che “accertata” nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certificato del casellario), “ritenuta” dal giudice ed “applicata”, determinando in tal modo essa l’effetto tipico di aggravamento della pena: e ciò anche quando semplicemente svolga la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l’effetto alleviatore di una circostanza attenuante”.
Nell’affermare tale ultimo principio la motivazione delle Sezioni unite richiama Sez. un., 18 giugno 1991, n. 17, Grassi, Rv. 187856, che già aveva in generale rilevato come una circostanza aggravante vada considerata “applicata”, oltre che riconosciuta, non solo quando, nella realtà giuridica di un processo, viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato; secondo tale sentenza del massimo collegio di legittimità, viceversa, non è da ritenere “applicata” l’aggravante solo quando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, in ragione della prevalenza attribuita all’attenuante, la quale, in tal caso, non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà, in modo che sul piano dell’afflittività sanzionatoria l’aggravante risulta “tamquam non esset”. Come si vede la distinzione svolta dalla pronuncia si fonda sulla differenza tra l’esito di equivalenza del giudizio di bilanciamento e quello di prevalenza: solo nell’ultimo caso la circostanza potrà ritenersi “non applicata”, mentre sarà “applicata” quando, attraverso il meccanismo dell’equivalenza, funga da “barriera” all’operatività della contrapposta circostanza.
Tali ultime considerazioni si rivelano sin d’ora fondamentali per l’analisi del problema specifico oggetto del segnalato contrasto in ordine all’interpretazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen., perché tra le pronunce espressione dei due orientamenti la divisione è proprio tra quelle che sostengono l’inoperatività di effetti ulteriori anche in caso di giudizio di equivalenza della pur rilevata recidiva (indirizzo minoritario) e pronunce che, invece, coerentemente alle affermazioni sopra riportate delle Sezioni unite, ritengono in tal caso che il giudizio di equivalenza svolga comunque una funzione di “applicazione” della recidiva, ai soli effetti di inibire le conseguenze favorevoli di una circostanza attenuante e, per questo, collegano a tale presupposto di sussistenza dell’aggravante, sebbene elisa dall’equivalenza, gli ulteriori effetti più volte passati in rassegna (orientamento maggioritario).
Dopo la citata pronuncia Sez. un. Calibè del 2010, con la successiva sentenza delle Sezioni unite 24 febbraio 2011, n. 20798, Indelicato, Rv. 249664, la giurisprudenza di legittimità ha proseguito il suo percorso interpretativo per l’elaborazione di una definizione costituzionalmente orientata del concetto di recidiva, all’esito della riforma attuata con l. n. 251 del 2005, individuandola come circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento in concreto della relazione qualificata tra lo status ed il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
Si è quindi confermato che la recidiva reiterata di cui al comma 4 deve ritenersi facoltativa nell’an e vincolata nel quantum, ed invece la recidiva di cui al comma 5 (doveva) ritenersi obbligatoria nell’an oltre che vincolata nel quantum (così, ex multis, con alcune già citate nel paragrafo precedente, Sez. V, 30 gennaio 2009, n. 13658, Rv. 243600; Sez. III, 25 settembre 2008, n. 45065, Rv. 241779 e 241780; Sez. VI, 16 luglio 2008, n. 34702, Rv. 240706; Sez. I, 24 aprile 2008, n. 17313, Rv. 239620; Sez. II, 5 dicembre 2007, n. 46243, Rv. 238520 e 238521): si è visto, peraltro, come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, abbia oggi ulteriormente dato seguito a questo percorso di elaborazione, rilevando l’illegittimità della stessa obbligatorietà nell’an prevista per il comma 5 dell’art. 99 cod. pen.
2.3. Il contrasto sull’interpretazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen
Venendo ora alla specifica analisi del contrasto segnalato sull’interpretazione della disposizione (art. 81, comma 4, cod. pen.) che, in tema di reato continuato, prevede un limite minimo entro cui predisporre l’aumento per il recidivo di cui al comma 4 dell’art. 99 cod. pen., si segnalano, come anticipato, due opzioni interpretative differenti: - l’orientamento maggioritario, delineatosi da tempo e di recente confermato, vuole che, per il reato continuato, il limite minimo per l’aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata operi anche quando il giudice abbia considerato la stessa recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti e non abbia proceduto all’aggravamento della pena correlato alla suddetta circostanza (così, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 25081, Levacovich, Rv. 250434; conformi Sez. III, 28 settembre 2011, n. 431 del 2012, Guerreschi, Rv. 251883; Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 49766, Khelifa, Rv. 254032; Sez. V, 7 giugno 2013, n. 48768, Caziuc, Rv. 258669; Sez. F., 11 settembre 2014, n. 53573, Pg e altro, Rv. 261887); le ragioni di tale orientamento sono ben chiarite da Sez. III, n. 431 del 2012, cit., che, ai fini dell’aumento minimo di un terzo della pena per il reato più grave tra quelli in continuazione, ha ritenuto la mancata applicazione della recidiva specifica reiterata (art. 99, comma quarto, cod. pen.) non equiparabile all’ipotesi in cui tale aggravante sia ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, precisando che è errata l’affermazione che la recidiva, in tali casi, sia ritenuta non incidente in concreto sull’entità della pena, trattandosi, al contrario, di aggravante riconosciuta e che, per tale ragione, non ha consentito l’effetto di decurtazione della pena riconducibile alle attenuanti.
Anche la motivazione di Sez. V, n. 48768 del 2013 fa leva su quello che rileva essere una sorta di argomento contraddittorio insito nel contrario orientamento ed utilizzato per sostenere l’inoperatività del limite di cui al comma 4 dell’art. 81 cod. pen. nel caso di giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti; si rileva, infatti, come l’opzione minoritaria non possa essere condivisa in considerazione del fatto che proprio il bilanciamento in equivalenza della recidiva con eventuali attenuanti è sintomo inequivocabile del suo riconoscimento ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, sul quale incide in maniera concreta impedendo l’effetto di decurtazione della pena riconducibile alle stesse attenuanti.
Anche l’ultima pronuncia massimata conforme a tale orientamento e già richiamata – Sez. F. n. 53573 del 2014 – ha posto in risalto l’elemento di contraddizione dell’orientamento minoritario non condiviso, ritenendo, peraltro, che proprio le affermazioni contenute in Sez. un. Calibè debbano far propendere per la correttezza della tesi che vuole l’operatività del limite ex art. 81, comma 4, cod. pen. In caso di bilanciamento equivalente della recidiva con le attenuanti, poiché in tale sentenza si afferma espressamente che la recidiva deve ritenersi ‘accertata’ nei suoi presupposti, ‘ritenuta’ dal giudice ed ‘applicata’ anche quando semplicemente svolga la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l’effetto alleviatore di una circostanza attenuante: anche in tal caso essa determina, infatti, tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio. Alcune pronunce nel 2015 hanno confermato questo orientamento: si segnala quella massimata, Sez. IV, 28 maggio 2015, n. 36247, Zerbino, Rv. 264402, che ha ribadito espressamente come il limite minimo per l’aumento previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata operi anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti; - l’orientamento minoritario, per primo rappresentato da Sez. V, 24 gennaio 2011, n. 9636, Ortoleva, Rv. 249513, afferma, invece, che, in tema di reato continuato e di bilanciamento con giudizio di equivalenza della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. con un’attenuante, il limite di aumento, ex art. 81, comma 4, cod. pen., non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave e previsto dalla legge nei confronti, appunto, dei soggetti recidivi reiterati, non è applicabile quando il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, escludendone così in relazione ad essi l’applicazione.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull’entità della pena. Tale opzione ha trovato recente adesione nella sentenza Sez. V, 27 gennaio 2015, n. 22980, Parada, Rv. 263985 che ha ribadito, in tema di reato continuato, la non operatività del limite minimo per l’aumento previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata, nel caso in cui il giudice ritenga la stessa equivalente alle circostanze attenuanti.
La motivazione della sentenza in esame ritiene tale orientamento più aderente al dettato costituzionale, atteso che il giudizio di bilanciamento, nel quale la recidiva è ritenuta aggravante equivalente alle attenuanti riconosciute, è espressione dell’esercizio del potere del giudice di commisurare il trattamento sanzionatorio al caso concreto e di eliminare quindi tutti gli effetti pregiudizievoli della stessa recidiva.
Si richiamano, poi, le Sezioni unite Calibè e la statuizione relativa al fatto che la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod.pen. opera quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole di natura facoltativa, nel senso che è consentito al giudice di escluderla motivatamente e considerarla tamquam non esset ai fini sanzionatori, per affermare che anche il limite all’aumento ex art. 81 cod.pen. “non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”, previsto dalla legge nei confronti dei soggetti “ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4”, deve considerarsi inoperante quando il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale e, quindi, in concreto non l’abbia applicata; ciò perché – si dice – non v’è ragione per non equiparare l’esclusione della recidiva alle ipotesi in cui questa sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, giacché essa, in tali casi, è stata considerata non incidente in concreto sull’entità della pena. Un’ulteriore pronuncia è poi intervenuta nel corso del 2015 a sostenere l’opzione minoritaria: Sez. V, 26 giugno 2015, n. 43040, Martucci, Rv. 264824 ha ribadito la non operatività del limite in caso di giudizio di bilanciamento, facendo leva su di un’articolata motivazione che analizza anzitutto il dato semantico offerto dallo stesso legislatore (“applicare” la recidiva, tenuto conto della sua particolare natura di circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole starebbe necessariamente a significare “infliggere” l’aumento di pena che ad essa si collega come conseguenza tipica del riconoscimento della sua configurabilità, poiché quest’ultima, pur rappresentando il presupposto necessario per la sua applicazione, si distingue dall’applicazione stessa innanzitutto sul piano del “significato proprio delle parole”); quindi, analizza ragioni di ordine logico-giuridico, passando in rassegna disposizioni processuali nelle quali il verbo “applicare” è utilizzato in senso di concretamente irrogare una pena o un trattamento sanzionatorio; infine, si motiva l’adesione all’indirizzo minoritario, affermando, un argomento a contrario.
E difatti – si dice – la tesi opposta, che fonda il proprio ragionamento sulla considerazione che la recidiva sia stata, al tempo stesso, “ritenuta” ed “applicata” anche nel caso in cui venga valutata equivalente ad una o più circostanze attenuanti con essa concorrenti, perché comunque impedirebbe la diminuzione di pena prevista per le attenuanti (ci si confronta apertamente in sentenza con le affermazioni in tal senso di Sez. un., n. 35738 del 2010, Calibè, cit. e di Sez. un., n. 17 del 1991, Grassi, cit.), sembra proporre una soluzione, che, da un lato non tiene adeguatamente conto della distinzione ontologica tra il momento in cui la recidiva viene riconosciuta e quello della sua applicazione nel significato in precedenza indicato; dall’altro si pone in contraddizione con il generale principio del favor rei, determinando un irragionevole e contraddittorio inasprimento del trattamento sanzionatorio, conseguente al limite minimo dell’aumento per la continuazione stabilito dall’art. 81, co. 4, c.p., anche nel caso in cui, attraverso il giudizio di equivalenza, si affievolisce quella “più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo”, espressa dalla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p. In tal modo, infatti, due situazioni molto differenti tra loro, perché legate ad una diversa valutazione della personalità del reo e della gravità del reato (quali oggettivamente sono, rispettivamente, il giudizio di prevalenza ovvero di equivalenza della recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p., rispetto alle circostanze attenuanti eventualmente con essa concorrenti, diversamente considerate dallo stesso legislatore, che vieta il primo, ma consente il secondo), vengono immotivatamente assimilate ai fini dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio, contemplato dall’art. 81, co. 4, c.p.
Deve sottolinearsi, a proposito di tale motivazione, di come essa, prendendo atto apertamente del confronto con orientamenti esplicitamente contrari anche delle Sezioni unite, evochi un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen.
2.4. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 4, cod. pen
Per completare l’analisi svolta, deve, infine, darsi atto che nell’udienza del 21 ottobre 2015, la Corte costituzionale ha trattato una questione di costituzionalità promossa nei riguardi della disposizione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. Con sentenza n. 241 del 2015, depositata il 26 novembre 2015, i giudici della Consulta hanno dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata (con ordinanza n. 22 del 4 giugno 2014), in relazione ad un’ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione (artt. 628 c. 1 e 3 n. 1 cod. pen. e 4 della legge n.110 del 1975), commessi da recidivi reiterati, per la previsione dell’aumento a titolo di continuazione non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave. L’illegittimita’ costituzionale della disposizione è stata denunciata d’ufficio dal giudice di merito con riguardo ai casi in cui la pena per il reato “satellite” debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale: i parametri violati sono stati indicati negli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Nel caso oggetto del giudizio di merito, il giudice rileva come l’art. 81, ultimo comma, cod. pen. Imporrebbe, per l’ipotesi di condanna dell’imputato, l’irrogazione necessaria della pena per il reato di cui all’art.4. L. 110/75 in misura pari al massimo edittale, in quanto, essendo il reato base (rapina aggravata) punito con pena non inferiore a 4 anni e 6 mesi, l’imposizione dell’aumento non inferiore ad un terzo previsto dall’art. 81, comma 4, determinerebbe, per i recidivi reiterati, l’aumento di pena detentiva per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 pari ad un anno, dovendosi rispettare il vincolo del non superamento della pena massima edittale prevista per tale reato. Secondo la ricostruzione operata dalla stessa Corte costituzionale, ad avviso del Tribunale rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto, se l’imputato non è recidivo reiterato, l’aumento di pena per il cosiddetto reato satellite è libero, mentre, se lo è, «l’obbligo di aumento non inferiore ad un terzo della pena per il reato base […] puo’ comportare un aumento obbligato della pena relativa al reato satellite di entita’ tale da non trovare possibile giustificazione nella mera veste soggettiva dell’imputato (recidivo reiterato)». Cio’ darebbe luogo, in casi come quello di specie, a «una pena estremamente rigorosa, pari al massimo della pena edittale prevista per il reato satellite», nonostante si tratti di «un fatto oggettivamente di per se’ non connotato da particolare gravita’».
L’art. 3 Cost. sarebbe anche violato, sia per la parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti, in quanto l’applicazione dell’aumento di pena imposto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen., «comportando l’obbligatoria irrogazione del massimo della pena previst[a] per il reato satellite, puo’ impedire ogni differenziazione sanzionatoria tra le possibili condotte sussumibili sub art. 4 l. 110/75», sia per la «diversa quantificazione proporzionale della pena tra reato base e reato satellite». La norma censurata sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost., «per irragionevole differenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla ipotesi dei medesimi reati non in continuazione». Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. sarebbe non manifestamente infondata anche con riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. «sotto il profilo della assenza di ogni possibilità di modulare la pena in relazione alla necessaria funzione rieducativa della stessa».
La Corte costituzionale ha però dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità per una duplice ragione: 1) l’insufficiente descrizione della fattispecie prospettata dal giudice rimettente, il quale non dice se la recidiva reiterata era stata applicata con una precedente sentenza, anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede, o se l’applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel giudizio a quo, e la precisazione è stata ritenuta necessaria dal giudice delle leggi perche’, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimita’ (si citano le sentenze della Cassazione: Sez. I, 26 marzo 2013, n. 18773, De Luca, Rv. 256011; Sez. III, 28 settembre 2011, n. 431/2012, Guerreschi, in motivazione; Sez. I, 1 luglio 2010, n. 31735, Samuele, Rv. 248095; Sez. I, 2 luglio 2009, n. 32625, Delfino, Rv. 244843), è solo nel primo caso che trova applicazione l’art. 81, quarto comma, cod. pen.
La Corte ricorda come essa stessa avesse rilevato (nell’ordinanza n. 193 del 2008) che la «consecutio temporum delle voci verbali impiegate (“reati… commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma”)» poteva logicamente far riferire la norma impugnata «al caso in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva», ma che, del resto, si era considerato «non implausibile» anche il diverso orientamento di considerare la norma in questione applicabile al caso in cui l’imputato venga dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione.
Si sottolinea sul punto che, successivamente a tale pronuncia, la giurisprudenza della Corte di cassazione, sul presupposto dell’assoluta eccezionalita’ della disposizione di cui all’art. 81, comma 4 cod. pen., ha ritenuto di seguire l’interpretazione restrittiva in qualche modo suggerita dallo stesso giudice delle leggi. In ogni caso, la mancanza, nell’ordinanza di rimessione di chiarezza con riguardo all’opzione del giudice su tale questione, impedisce alla Corte di verificare la rilevanza del sindacato di costituzionalità;
2) un erroneo presupposto interpretativo utilizzato dal giudice rimettente, là dove egli rileva che il reato piu’ grave, cioe’ la rapina aggravata, è punito con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni e 6 mesi, sicche’, a norma dell’ultimo comma dell’art. 81 cod. pen. (secondo cui l’aumento di pena per il cosiddetto reato satellite non puo’ essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave), si imporrebbe, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere contestato in continuazione con la rapina, l’applicazione, a titolo di continuazione, di un anno di reclusione, dovendosi rispettare il vincolo del non superamento della pena massima edittale prevista per tale reato.
Secondo la Corte tale ragionamento è errato perché non considera che l’art. 81, quarto comma, cod. pen. fa salvi i limiti precedentemente indicati al terzo comma, il quale, a sua volta, stabilisce che, nei casi di concorso formale e di reato continuato, «la pena non puo’ essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», cioe’ degli articoli che disciplinano appunto il cumulo materiale delle pene. Cio’ significa che la pena derivante dal cumulo giuridico non puo’ superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale (ed il riferimento alla pena applicabile in caso di cumulo materiale è, secondo la sentenza della Corte costituzionale, che cita la richiamata giurisprudenza della Cassazione, alla pena che il giudice ritiene applicabile alla fattispecie concreta e non a quella massima edittale).
Percio’, secondo la Corte costituzionale, il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice a quo – secondo cui in base alla norma impugnata si sarebbe dovuto applicare, a titolo di aumento per la continuazione, il massimo edittale allora vigente per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, cioè un anno di reclusione – è erroneo poiché all’epoca della commissione dei reati in questione la contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere era punita «con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da euro 51 a euro 206», ed è nell’ambito di questa cornice edittale che il Tribunale avrebbe potuto determinare la sanzione per il reato satellite, stabilendola in una misura prevedibilmente assai diversa da quella di un anno di reclusione, alla quale è stata collegata la questione per denunciare la violazione dell’art. 3 Cost.
2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva
Nell’anno 2015 si sono registrati, peraltro, anche ulteriori temi di confronto giurisprudenziale nel percorso interpretativo della Corte di legittimità con riferimento alla recidiva.
Le sentenze hanno trattato molteplici aspetti, sicchè se ne offre un panorama necessariamente selezionato, avuto riguardo a quelle intervenute su aspetti maggiormente caratterizzati per novità ovvero per ribadire orientamenti su cui esistono opinioni non univoche. Raggruppando le decisioni più significative secondo macroargomenti possono distinguersi quelle riferite a: a) recidiva e cause di estinzione del reato o della pena.
- Prescrizione: in tale ambito, tra le pronunce di legittimità massimate, si segnala una prima sentenza che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità riferita alla disciplina dell’interruzione della prescrizione prevista dall’art. 161, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui ricollega, alla condizione di recidivo o di delinquente abituale o professionale, diversi e più lunghi tempi di estinzione del reato, non essendovi contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., in considerazione del maggior allarme sociale provocato dal comportamento di chi, rendendosi autore di reiterate condotte criminose, mette maggiormente a rischio la sicurezza pubblica (Sez. II, 2 luglio 2015, n. 31891, Angileri, Rv. 264653).
Inoltre, sotto diverso aspetto, la Cassazione si è occupata dei rapporti tra recidiva e prescrizione ribadendo nuovamente che la recidiva reiterata, essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione, anche qualora nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia stata considerata equivalente (Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 39849, Palombella, Rv. 264483; in precedenza conformi Sez. II, 18 giugno 2013, n. 35805, Romano, Rv. 257298; Sez. I, 18 giugno 2009, n. 26786, Favuzza, Rv. 244656; Sez. V, 26 giugno 2008, n. 37550, Locatelli, Rv. 241945).
- Indulto: altra sentenza, invece, ha avuto ad oggetto i rapporti tra cause di estinzione della pena e recidiva: Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, Agostino, Rv. 264629 ha affermato che l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (in precedenza, conforme, Sez. IV, 30 settembre 1996, n. 516, Morelli, Rv. 206643).
- Sospensione condizionale della pena: la Cassazione si è occupata anche dell’interazione tra sospensione condizionale della pena e recidiva. Si è ribadito che l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non incide sugli effetti penali della condanna, di cui deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. III, 26 marzo 2015, n. 28746, Biasi, Rv. 264107); la pronuncia si iscrive in orientamento precedente e conforme (Sez. IV, 23 novembre 2010, n. 45351, Vidarte Mansilla, Rv. 249069; Sez. I, ord. 22 marzo 1971, n. 1177, Sacca, Rv. 118080); b) recidiva e contenuto della motivazione del provvedimento che rigetta la richiesta di sua esclusione. Deve segnalarsi una pronuncia (Sez. II, 17 settembre 2015, n. 39743, Del Vento, Rv. 264533), che ha ribadito un principio, già in passato affermato, in tema di sufficienza della motivazione implicita a fondare il rigetto di una richiesta di esclusione della recidiva contestata; il principio è così massimato: “il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest’ultima essere anche implicita.” La fattispecie oggetto della decisione si riferiva a motivazione implicita sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, perché desumibile dal richiamo, operato in sentenza, alla negativa personalità dell’imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali. Le decisione interviene dando continuità a quello che sembra essere l’orientamento tuttora maggioritario (Sez. II, 19 giugno 2012, n. 40218, Fatale, Rv. 254341; Sez. III, 21 aprile 2010, n. 22038, F., Rv. 247634; Sez. II, 14 dicembre 1979, n. 5542, Chierotti, Rv. 145166), pur in presenza di pronunce dai diversi accenti riferite in generale alla motivazione della ritenuta od esclusa recidiva. Tra queste ultime, si evidenziano: Sez. VI, 27 febbraio 2013, n. 16244, Nicotra, Rv. 256183, che segnala la necessità di uno specifico onere di motivazione del giudice in relazione alla recidiva, sia che egli la escluda sia nel caso in cui la ritenga, dinanzi ad una sentenza di merito che aveva utilizzato una mera formula di stile per rigettare la richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva; Sez. F, 19 agosto 2013, n. 35526, De Silvio, Rv. 256713, che egualmente sottolinea la necessità di un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza in concreto delle condizioni per ritenere la recidiva che, altrimenti, deve essere esclusa e Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 19170/2015, n. 263464, Gordyusceva, Rv. 263474, che richiama l’attenzione sull’obbligo di specifica motivazione in caso di applicazione dell’aumento di pena per la recidiva facoltativa, espressione del potere discrezionale del giudice (tuttavia contra, Sez. V, 19 novembre 2009, n. 711/2010, Stracuzzi, Rv. 245733; Sez. III, 18 febbraio 2009, n. 13923, Criscuolo, Rv. 243505). Del resto, già le Sezioni unite, con la decisione del 27 ottobre 2011, n. 5859/2012, Marcianò, Rv. 251690 avevano affermato la sussistenza di un dovere di motivazione specifica sulla recidiva facoltativa in capo al giudice, sia se si ritenga, sia se si escluda la rilevanza della circostanza in parola.
1
Le Sezioni unite rifiutano la tesi della “facoltatività bifasica” della recidiva, nel senso che, consentito al giudice di elidere l’effetto primario dell’aggravamento della pena, viceversa, siano obbligatori gli ulteriori effetti penali della circostanza attinenti al momento commisurativo della sanzione: costituiscono espressione di tale orientamento superato Sez. VI, 27 febbraio 2007, n. 18302, Rv. 236426; Sez. IV, 22 febbraio 2008, n. 15232, Rv. 240209. Invero, le Sezioni unite danno atto di come l’orientamento maggioritario fosse già nel senso proposto nella sentenza Calibè, citando: Sez. V, 15.5.2009, Held, Rv. 244209; Sez. V, 30.1.2009, P.M. in proc. Maggiani, Rv. 243600; Sez. IV, 29.1.2009, P.M. in proc. Rami, rv 243441; Sez. IV, 28.1.2009, Fallarino, non massimata; Sez. V, 9.12.2008, P.M. in proc. De Rosa, Rv. 242946; Sez. III, 25.9.2008, P.M. in proc. Pellegrino, Rv. 241779; Sez. VI, 17.9.2008, P.M. in proc. Orlando, Rv. 241192; Sez. II, 19.3.2008, Buccheri, Rv. 240404; Sez. VI, 7.2.2008, P.M. in proc. Goumri, Rv. 239018; Sez. II, 5.12.2007, Cavazza, Rv. 238521; Sez. V, 25.9.2007, P.M. in proc. Mura, Rv. 237273; Sez. II, 4.7.2007, P.M. in proc. Doro, Rv. 237144; Sez. VI, 3.7.2007, P.M. in proc. Saponaro, Rv. 237272; Sez. IV, 2.7.2007, P.M. in proc. Farris, cit.; Sez. IV, 28.6.2007, P.M. in proc. Mazzitta, cit.; Sez. IV, 11.4.2007, P.M. in proc. Serra, cit.; Sez. IV, 19.4.2007, P.M. in proc. Meradi, cit., tutte nel senso dell’esclusione della recidiva reiterata anche dal giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., una volta ritenuta dal giudice irrilevante ai fini dell’aggravamento della sanzione.
Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Ufficio del Massimario - Rassegna della giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Penali - Anno 2015 - Roma – Gennaio 2016