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La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato?


 

La risposta

Sì, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto.

Con la sentenza n.46840/21 , la Quarta sezione della Suprema Corte ha affermato che il limite posto dall'art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01).


La sentenza

Fatto

1. Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la provvisionale in favore della parte civile e confermato la condanna di H.J.L. alla pena di 1.400,00 Euro di multa, oltre al risarcimento del danno, nei confronti di S.M.L.C., per il reato di cui all'art. 590 c.p., comma 1, (per avere cagionato lesioni a S.M.L.C., durante una partita di calcio amatoriale, in violazione delle norme previste dalla F.I.G.C., intervenendo duramente ed imprudentemente in scivolata sull'avversario, in data (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla scriminante del rischio consentito nello svolgimento dell'attività sportiva, che è stata esclusa in considerazione dell'entità della lesione subita dall'avversario, senza alcuna indagine sulla gravità della condotta, che costituisce, invece, l'unico dato rilevante per verificare se il fatto è penalmente illecito; 2) l'intervenuta rimessione della querela, causa di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La difesa ha depositato la rimessione della querela con accettazione dell'imputato.


Diritto

1. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'intervenuta rimessione della querela, è pregiudiziale rispetto al primo, diretto all'assoluzione nel merito (v. Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419 - 01, allorché la querela non sia stata validamente proposta, la conseguente declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale prevale sia su quella conseguente ad estinzione del reato, sia su quella assolutoria nel merito).

Il motivo è fondato, alla luce della depositata documentazione. In proposito va ricordato che il limite posto dall'art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Si è, pertanto, precisato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01). Non opera, difatti, la previsione dell'art. 578 c.p.p., atteso che l'obbligo, ivi previsto, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. L'art. 578 c.p.p. traccia limiti tassativi oltre i quali non è dato estendere la giurisdizione del decidente, con arbitraria interpretazione estensiva, a fronte della eccezionalità della normativa de qua (Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, cit. in motivazione). Invero l'estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione, di talché le previsioni che consentono una deroga per prorogarlo hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in motivazione, con richiamo alla sentenza Sez. 6 n. 1748 del 10 novembre 2005, dep. 2006, Bisci).

Deve, pertanto, rilevarsi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che il reato è estinto ex art. 152 c.p., come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa.

2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex art. 340 c.p.p., comma 4.


PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021



 

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