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Motivazione apparente: sussiste in caso di asserti vaghi e richiami al”compendio probatorio in atti”


Con la sentenza 12110/23, la Quinta sezione ha affermato che si è in presenza di una motivazione apparente - resa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - quando vengono utilizzati dal giudice asserti del tutto generici, che rimandano in maniera del tutto indistinta al "compendio probatorio in atti", con richiami a principi giurisprudenziali, inidonei, in assenza di un compiuto riferimento agli elementi relativi alla fattispecie concreta.


Cassazione penale sez. V, 09/03/2023, (ud. 09/03/2023, dep. 22/03/2023), n.12110

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022 il Tribunale di Ferrara, all'esito del gravame interposto da M.C., ha confermato la sentenza in data 21 giugno 2021 con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per il delitto di diffamazione in pregiudizio di Z.C. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore dello Z..2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 125 c.p.p., deducendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente.2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 599 c.p., poiché sarebbe stata confermata la statuizione di condanna nonostante già il Giudice di primo grado abbia riconosciuto la provocazione.3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo la sentenza impugnata ha rigettato l'appello per il tramite di una motivazione che ha affermato la correttezza della pronuncia di primo grado tramite asserti del tutto generici, che rimandano in maniera del tutto indistinta al "compendio probatorio in atti" e, nel resto, riportando principi giurisprudenziali, inidonei, in assenza di un compiuto riferimento agli elementi relativi alla fattispecie concreta, a dare effettivamente conto delle ragioni a sostegno della decisione.

Si tratta di una motivazione apparente - e dunque resa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), -, poiché essa non è in alcun modo riferibile alle risultanze processuali del caso di specie e non dà effettivamente conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata sulla scorta dei dati relativi allo specifico caso sottoposto alla valutazione del Giudice (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686).Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.Sentenza a motivazione semplificata.Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023.Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2023


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