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Reddito di cittadinanza: Il reato previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 4/2019


Il reato di invasione di terreni o edifici

Indice:


1. Cosa prevede l'art. 7 del decreto legge n. 4/2019?

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.


2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.


3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.


3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.


4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.


5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare:


a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato (1);


b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;


c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;


d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;


e) non accetta almeno una di due offerte (1) congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;


f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;


g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;


h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.


6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.


7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:


a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;


b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda mancata presentazione;


c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.


8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:


a) la decurtazione di due mensilita', in caso di prima mancata presentazione;


b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.


9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:


a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;


b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;


c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;


d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.


10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc (2).


11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.


12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.


13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.


15. I comuni sono responsabili, secondo modalita' definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.


15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».


15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.


15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «570 unita'»;


b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal seguente:


«2»;


c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal seguente:


«201»;


d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal seguente:


«176»;


e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal seguente:


«184».


15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.


15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».



Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Scheda reato.

Pena: reclusione da due a sei anni (comma 1), uno a tre anni (comma 2).

Procedibilità: D'ufficio.

Competenza per materia: Tribunale monocratico

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata la falsa dichiarazione.

Udienza preliminare: Sì nel caso previsto dal primo comma.


3. Quando si configura il reato?

Cassazione penale , sez. III , 09/06/2022 , n. 25306

Il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei percettori del reddito di cittadinanza previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 4/2019 sussiste in presenza dello svolgimento di ogni attività lavorativa, anche irregolare. In tal senso, a nulla rileva la gratuità dell'attività lavorativa svolta, e ciò in quanto anche la singola variazione patrimoniale conseguente alla donazione di somme di denaro va comunicata all'INPS.


Cassazione penale , sez. III , 09/06/2022 , n. 25306

Sussiste il reato previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 4/2019 allorquando il soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza omette di comunicare all'Inps lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, anche se irregolare.

Cassazione penale sez. II, 08/06/2022, n.29910

Il reato previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 4/2019 è integrato solo laddove le informazioni false od omesse abbiano inciso effettivamente sulla sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, risultando pertanto irrilevanti le informazioni fornite che non abbiano comunque inciso sul diritto posseduto alla percezione del reddito di cittadinanza. Ciò lo si desume dalla lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, che impone di apprezzare penalmente, in ossequio al principio di offensività, solo la condotta idonea ad attribuire all'agente il possesso di requisiti mancanti per fruire del beneficio. Ma lo si desume anche dal comma 14 del citato articolo 7, laddove l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa contenente i risultati delle verifiche condotte, posto a carico dei soggetti pubblici cui è affidata tale attività di vigilanza (Comuni, Inps, Agenzia delle entrate, Ispettorato nazionale del lavoro), è previsto solo per le ipotesi in cui dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato il «conseguente accertato godimento del reddito di cittadinanza».


Cassazione penale sez. II, 08/06/2022, n.29910

Non può essere disposto il sequestro della carta per l'accredito del reddito di cittadinanza per le false dichiarazioni sul proprio reddito, se queste non incidono sul diritto al beneficio che ci sarebbe comunque. L'art. 7, c. 1, l. n. 26/2019 “descrive l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva (“al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3”)”. Per questa ragione la finalizzazione della condotta non può essere ridotta alla verifica dell'atteggiamento psicologico del dichiarante, indipendentemente dall'idoneità dell'azione censurata a raggiungere l'obiettivo indicato dalla norma: l'indebita percezione. Per la Suprema questa è la lettura in linea con la Carta sul principio di offensività. La tesi è coerente coi principi del reato come pericolo concreto e con l'idea del legislatore nel configurare l'elemento soggettivo in termini di dolo specifico. L'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa con i risultati delle verifiche fatte dai soggetti a cui è affidata la vigilanza (comuni, Inps, Agenzia delle entrate e Ispettorato del lavoro) è previsto solo per i casi in cui, dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato un illegittimo godimento del reddito di cittadinanza.


Cassazione penale , sez. II , 08/06/2022 , n. 29910

Il dato letterale contenuto nella norma che sanziona il rilascio e l'utilizzazione di false dichiarazioni o documenti in sede di richiesta per il riconoscimento del reddito di cittadinanza ( L. n. 26 del 2019 , art. 7, comma 1) descrive l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva (al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3). La finalizzazione della condotta non può ridursi alla verifica dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto agente, indipendentemente dall'idoneità della condotta nel perseguire l'obiettivo descritto dalla norma, risultando più aderente ad una concezione del principio di offensività coerente con i canoni costituzionali.


Cassazione penale , sez. III , 25/11/2021 , n. 1351

Integra il reato di cui all' art. 7 del decreto legge n. 4/2019 la mancata comunicazione del successivo stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica .


Cassazione penale , sez. III , 25/11/2021 , n. 1351

Integra il reato di cui all' art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , l'omessa comunicazione entro 15 giorni del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del cd. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica.


Cassazione penale , sez. II , 10/11/2021 , n. 44336

In relazione al reddito di cittadinanza, non ogni falsa dichiarazione sui requisiti che danno diritto all'assegno deve essere sanzionata penalmente, ma solo quelle in grado di determinare la corresponsione.


Cassazione penale , sez. III , 24/09/2021 , n. 5309

Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato da parte del p.m., in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione mergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (nella specie, relativa al sequestro preventivo, avente ad oggetto la carta destinata all'accredito del reddito di cittadinanza, nonché una somma consistente corrispondente al profitto derivante da vincite da gioco online, la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente valorizzato l'accertamento che l'imputata aveva conseguito vincite grazie ai giochi online, organizzati da soggetti concessionari o autorizzati dallo Stato, vincite assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67, comma 1, lett. d) t.u.i.r. in quanto redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, rilevanti, inoltre, ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza. Ne conseguiva, pertanto, che l'accusata non avrebbe avuto il diritto a percepire tale forma di erogazione).


Tribunale , Lodi , 27/08/2021 , n. 262

Non integra il reato di cui all' art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 la condotta di chi, già ammesso al reddito di cittadinanza e successivamente sottoposto a misura cautelare personale, abbia omesso di dichiarare il proprio stato di restrizione all'ente erogatore.


Cassazione penale , sez. III , 15/06/2021 , n. 34121

Commette il reato di cui all' art. 7 d.l. n. 4/2019 , conv. l. n. 26/2019 , chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (nella specie, l'imputata, al fine di percepire il reddito di cittadinanza, aveva omesso di dichiarare che un componente del suo nucleo familiare era stato condannato in ordine a un reato aggravato ai sensi dell' art. 416 bis.1 c.p. ).


Cassazione penale , sez. II , 05/11/2020 , n. 2402

Integrano il delitto di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4/2019 , le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.


Cassazione penale , sez. III , 25/10/2019 , n. 5289

Integrano il delitto di cui all' art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 , conv., con modif., dalla l. 28 marzo 2019, n. 26 , le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del “reddito di cittadinanza”, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.


4. I rapporti con gli altri reati

Tribunale , Pescara , 22/04/2022 , n. 440

È responsabile del reato di cui all'art. 570 e 570 bis l'imputato che non abbia mai provveduto a versare alcuno degli importi dovuti a titolo di mantenimento in favore dei figli minorenni anche alla luce delle precarie condizioni economiche degli stessi, non mutando atteggiamento neppure una volta ammesso alla percezione del reddito di cittadinanza, senza provvedere in alcun modo alle necessità dei figli.


 

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