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Riesame: La “chiamata in correità” deve sempre essere sorretta da "riscontri individualizzanti"?

Approfondimenti


Indice:


1) Che cos'è la chiamata in correità

Preliminarmente, è opportuno distinguere le nozioni di chiamata in correità e chiamata in reità.

La chiamata in correità è la confessione del fatto proprio ed altrui ed in quanto tale necessita di una verifica meno rigorosa di quella necessaria, invece, per controllare la chiamata in reità nella quale il dichiarante si pone - rispetto al reato - in una posizione di incontrollabile agnosticismo e di semplice spettatore.

Fermo restando che entrambe possono costituire prova della responsabilità penale solo laddove siano intrinsecamente attendibili e positivamente riscontrate attraverso elementi oggettivi ed i predetti riscontri non possono essere rappresentati da qualsiasi elemento generico relativo al fatto - reato per cui si procede ed all'imputato a cui la vicenda illecita è ascritta, bensì sono quegli elementi di qualsiasi natura, storica o logica, che, compatibili con le altre emergenze processuali e non cadutati da essi, siano idonei, in modo, causale e rappresentativo, ad avvicinare l'accusato al reato ed a qualsiasi momento dell''iter criminis.

Venendo al tema, si rappresenta che, in tema di chiamata in correità nella fase cautelare si sono registrati diversi orientamenti.


2) Il primo orientamento

Secondo un primo orientamento, la chiamata in correità, anche dopo l'innesto del comma 1 bis nell'art. 273 c.p.p., introdotto dall'art. 11 l. n. 63/2001, non necessiterebbe, nella fase cautelare, di riscontri individualizzanti, ma semplicemente di riscontri esterni che confermino l'attendibilità del chiamante; diversamente opinando, si avrebbe un autentico allineamento delle nozioni di indizio grave e di prova e, quindi, una equiparazione probatoria dei due dati, che, invece, devono rimanere ontologicamente distinti. In tale ottica la novella legislativa non imporrebbe certamente che i riscontri debbano avere il carattere necessario del riferimento specifico alla posizione del soggetto chiamato, essendo sufficiente che il contenuto e la portata delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210 c.p.p. siano valutati "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", il che significa che i parametri di valutazione sono ispirati alla c.d. "libertà del riscontro" (cfr. Cass. sez. I 27/2/2001, Bidognetti; sez. V 18/4/2002, Battaglia; sez. I 24/4/2003, Esposito; sez. V 21/1/2003, Formigli; sez. V 11/5/2004, Zini).


3) Il secondo orientamento

Per un secondo indirizzo, la "chiamata di correo" , per integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273/1° bis c.p.p., oltre che essere connotata da intrinseca credibilità, necessita di riscontri esterni parzialmente individualizzanti, che consentono cioè di collocare la condotta del chiamato nello specifico fatto oggetto dell'imputazione provvisoriamente elevata. Il riscontro può atteggiarsi in maniera più o meno elastica in rapporto al grado di attendibilità intrinseca del dichiarante e del suo narrato, nonché alla maggiore o minore precisione delle propalazioni.


4) Il terzo orientamento

Un terzo orientamento sostiene, invece, che l'esplicito richiamo fatto dall'art. 273/1°bis alla regola forte di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192/3°-4° comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, sì da consentire un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti; solo la individualizzazione del riscontro è in grado di fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che è destinata a reggere la forza d'urto del contraddittorio dibattimentale.


5) L'intervento delle Sezioni Unite

Tale ultimo orientamento ha ricevuto di recente il placet delle S.U.

In particolare la Corte si soffermava ad analizzare il contenuto dell'art. 273 c.p.p. e 192 c.p.p., evidenziando che il primo non configura un autonomo criterio valutativo da contrapporre al secondo, posto che anche in sede cautelare è certamente applicabile la disciplina della chiamata di correo. Quest'ultima deve, però, essere sorretta da "riscontri individualizzanti", perché soltanto la individualizzazione del riscontro attribuisce capacità dimostrativa e persuasività probatoria alla medesima chiamata (cfr., Cass., 30 maggio/31 ottobre 2006, n. 36267, Spennato, secondo cui, "ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art 273/1-1bis cpp, soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento "de libertate" e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora "in itinere", deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato". Con l'ulteriore puntualizzazione che "l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento. Né va sottaciuto che, ai fini cautelari, il dato esterno di riscontro, pur dovendo attingere la persona del chiamato, può essere meno consistente di quello richiesto per il giudizio di merito, proprio perché, come si è precisato innanzi, diversa è la prospettiva in cui si muovono le due decisioni e diversi sono gli obiettivi rispettivamente perseguiti").

Dalla lettura complessiva della sentenza delle S. U. deve desumersi che, pur riconoscendosi una distinzione ontologica tra "indizi" (art. 273) e "prove" (art. 192 c.p.), tale diversità non impedisce che le dichiarazioni del chiamante in correità debbano essere comunque sottoposte ad un vaglio critico particolarmente rigoroso, alla stregua delle regole, di carattere generale, dettate in tema di valutazione della prova: il che comporta la necessità di verificare sia la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni in questione (sotto il profilo, essenzialmente, della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica), sia la esistenza di elementi di sostegno, i quali, pur potendo essere di qualsivoglia specie e natura, e suscettibili, inoltre, di una valutazione globale, che ne permetta la organica coordinazione e la reciproca integrazione, devono, tuttavia, risultare non solo, ovviamente, compatibili con le suddette dichiarazioni e, di esse rafforzative, ma anche tali da consentire un collegamento diretto e univoco, sul piano logico, se non su quello storico, sia con i fatti per cui si procede sia con la persona contro cui si procede. Ne consegue che, perché il giudice possa legittimamente privare taluno della sua libertà personale, gli indizi, da valutarsi in modo razionale e secondo le regole che devono presiedere all'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti di prova e dei risultati da trarsi da esse, siano tali per la loro concludenza e specificità da consentire di formulare, allo stato degli atti, un giudizio di certezza sulla sussistenza del fatto e della commissione da parte dell'incolpato (così come avviene ad es. nel giudizio abbreviato non condizionato). Di recente la Suprema Corte (sez. I, 25 maggio 2005, Lo Cricchio) si era già espressa nel senso che la chiamata di correo -in tema di misure cautelari personali- può costituire grave indizio di colpevolezza solo quando è sorretta da riscontri individualizzanti, affermando che i gravi indizi debbono possedere il crisma della elevata probabilità o dell'elevato grado di credibilità razionale...con la conseguenza che...i gravi indizi non sono altro che 'una prova allo stato degli atti, valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna. Riprendendo tale orientamento le Sezioni Unite hanno in sostanza sostenuto che la normale inidoneità della "prova cautelare" a giustificare una condanna dipende non necessariamente da una sua intrinseca debolezza, ma dal fatto di collocarsi in uno stadio processuale non ancora esaurito, sicché detta prova è valutata allorquando sono possibili ulteriori acquisizioni probatorie ed essa non risulta ancora forgiata nella dialettica del contraddittorio dibattimentale, secondo il precetto dell'art. 111 comma 4 Cost. Del resto, è utile sottolineare che, già prima dell'innovazione apportata dalla l. n. 63 del 2001 al testo dell'art. 273 c.p.p., posizioni sostanzialmente non dissimili erano state espresse allorquando era stato chiarito che la valutazione dei gravi indizi cautelari corrisponde ad un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto 'allo stato degli atti' e non su prove ma su indizi (Corte Cost., 24 aprile 1996, n. 131).

Pertanto quando gli indizi si fondino su una chiamata di correo, i riscontri alla chiamata devono essere "individualizzanti", cioè devono essere specificamente indirizzati verso il soggetto chiamato e, in caso di propalazioni accusatorie riguardanti la posizione di più persone devono riguardare ciascuno degli indiziati, secondo un criterio di certezza "allo stato degli atti".

Un'interpretazione costituzionalmente orientata del novellato art. 273 alla luce dell'art. 13 Cost. e dell'art. 27 co. 2 Cost. rende doveroso per il giudice ritenere che l'indagato e l'imputato, non ancora raggiunto da verdetto di condanna, possano essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale soltanto quando risulti seriamente formato un giudizio di gravità indiziaria secondo i parametri ermeneutica suddetti in relazione alla loro responsabilità rispetto al fatto contestato. Le S.U., infatti, hanno anche evidenziato che l'art. 292 c.p.p., come modificato dalla legge n. 332 del 1995, ha delineato per l'ordinanza uno schema di motivazione assimilabile a quello prescritto per la sentenza di merito dall'art. 546 lett. d) c.p.p.



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