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Immigrazione irregolare: integra il favoreggiamento della permanenza la consegna di biglietti ai migranti dietro compenso (Trieste - GM Tassan)

  • 14 apr
  • Tempo di lettura: 8 min
Immigrazione irregolare: integra il favoreggiamento della permanenza la consegna di biglietti ai migranti dietro compenso (Trieste - GM Tassan)

Massima

In tema di immigrazione irregolare, integra il delitto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 la condotta di chi, dietro corrispettivo, fornisca supporto logistico a cittadini stranieri appena entrati illegalmente nel territorio dello Stato, agevolandone la permanenza e lo spostamento interno; non è invece configurabile il più grave reato di favoreggiamento dell’ingresso in assenza di prova di un contributo causale alla fase antecedente o immediatamente funzionale all’ingresso stesso.


Il fatto

All’esito del dibattimento, il Tribunale di Trieste ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di cittadini stranieri irregolari.

L’imputato, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, veniva fermato dalla polizia in compagnia di altro soggetto privo di documenti, appena giunto in Italia attraverso la c.d. “rotta balcanica”.

Dalle risultanze istruttorie emergeva che:

  • l’imputato aveva consegnato ai migranti biglietti dell’autobus;

  • tale attività era inserita in un accordo più ampio, dietro corrispettivo economico, volto a facilitare il trasferimento verso Bologna;

  • sul telefono dell’imputato erano presenti immagini di percorsi e localizzazioni riferibili alle rotte dell’immigrazione clandestina.


La questione giuridica

La decisione affronta il tema della distinzione tra:

  • favoreggiamento dell’ingresso illegale (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998);

  • favoreggiamento della permanenza (art. 12, comma 5).

Il punto centrale riguarda l’individuazione del momento in cui la condotta di supporto ai migranti assume rilevanza penale e la sua corretta qualificazione giuridica.


Il principio di diritto

Il Tribunale afferma che integra il reato di favoreggiamento della permanenza:

  • la condotta di chi fornisca assistenza logistica a migranti già entrati illegalmente nel territorio dello Stato;

  • soprattutto quando tale attività sia svolta dietro compenso e inserita in un sistema organizzato di trasferimento.

Diversamente, per configurare il più grave reato di favoreggiamento dell’ingresso, è necessario accertare:

  • un contributo causale alla fase di ingresso nel territorio nazionale;

  • ovvero un’attività immediatamente funzionale al buon esito dell’attraversamento della frontiera.

In assenza di tali elementi, la condotta resta confinata nella fattispecie di cui al comma 5.


La valutazione della prova

Il Tribunale fonda l’affermazione di responsabilità su un quadro probatorio ritenuto coerente e convergente, valorizzando in particolare:

  • le dichiarazioni del cittadino straniero, ritenute attendibili;

  • il possesso di titoli di viaggio consecutivi e contestualmente obliterati;

  • il contenuto del telefono cellulare dell’imputato, indicativo della conoscenza delle rotte migratorie.

È stata invece ritenuta inattendibile la versione difensiva, secondo cui l’imputato avrebbe agito gratuitamente e in buona fede, limitandosi a prestare un favore a connazionali minorenni.


Esclusione del favoreggiamento dell’ingresso

Di particolare interesse è il passaggio in cui il Tribunale esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 12, comma 1.

Pur richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientrano nel favoreggiamento dell’ingresso anche le attività immediatamente successive funzionali al buon esito dell’operazione, il giudice rileva che nel caso concreto:

  • non vi è prova delle modalità di ingresso in Italia;

  • non è dimostrato il collegamento con organizzazioni dedite al traffico di migranti;

  • manca un contributo diretto dell’imputato alla fase antecedente o contestuale all’ingresso.

Ne consegue la corretta riqualificazione della condotta nel meno grave reato di favoreggiamento della permanenza.


Il trattamento sanzionatorio

Il Tribunale determina la pena in anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa, valorizzando:

  • la finalità lucrativa della condotta;

  • l’approfittamento della condizione di vulnerabilità dei migranti;

  • la natura organizzata, seppur limitata, dell’attività.

Vengono negate le attenuanti generiche, in ragione della non credibilità della versione difensiva.

Sono invece concessi:

  • la sospensione condizionale della pena;

  • il beneficio della non menzione, in considerazione dell’incensuratezza e dell’inserimento sociale dell’imputato.


La sentenza integrale

Tribunale Trieste, 04/12/2025, (ud. 05/11/2025- dep. 04/12/2025) - n. 1410


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


All'esito dell'udienza preliminare del 15/11/2022, Sh.Am. veniva rinviato a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di migranti irregolari, come meglio descritto in rubrica. Disposta in data 13/01/2023 la notifica personale all'imputato del decreto che dispone il giudizio, all'udienza del 15/09/2023 il Tribunale, preso atto dell'esito negativo del rintraccio, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. di improcedibilità per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (sentenza n. 31/2023). L'11/11/2024 la suddetta sentenza veniva notificata all'imputato in mani proprie. Il processo riprendeva il 01/02/2025. Il 05/02/2025 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento. All'udienza del 12/02/2025 iniziava l'istruttoria dibattimentale con l'esame del testimone di polizia giudiziaria Al.Pi. e l'acquisizione di documentazione fotografica. Alle udienze del 12/03/2025 e 23/04/2025 si procedeva all'esame dei testimoni Ju.Kh. e Pa.Av., oltre ad acquisire ulteriore documentazione fotografica e d'identificazione. Alla successiva udienza del 29/10/2025 l'imputato rendeva l'esame. Terminato l'esame, le parti discutevano la causa concludendo come riportato in epigrafe e il Tribunale, in assenza di repliche, il successivo 05/11/2025 pronunciava sentenza come da dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto in rubrica.


1. FATTO


Come ricostruito in dibattimento dall'assistente capo Al.Pi., verso le ore 18:30 del 13/03/2021 una pattuglia della Polizia di Stato aveva trovato quattro giovani di origine extracomunitaria all'interno dell'autobus della linea urbana n. (Omissis) fermo in attesa di partire dal capolinea di via (Omissis). Invitati a scendere per controllare i documenti, due dei giovani si erano dati a precipitosa fuga. Gli altri due soggetti, rimasti sul posto, erano stati identificati in Sh.Am., cittadino pakistano in possesso di valido titolo di soggiorno in Italia (richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno (Omissis), doc. sub 31 p.m.), e Junaid KHAN, sedicente di nazionalità pakistana, totalmente privo di documenti e di un valido titolo di soggiorno in Italia.


Entrambi erano stati trovati in possesso di due titoli di viaggio della "tpl fvg" con numeri di serie consecutivi (Omissis) e obliterati alla stessa ora (h 18:28, doc. ff. 33-35 p.m.). All'interno del telefono cellulare detenuto dallo Sh. erano state rintracciate fotografie di posizioni "Google Maps" relative a zone boschive poste al confine tra la Bosnia e la Croazia e tra l'Italia e la Slovenia, in aeree notoriamente percorse dalle rotte dell'immigrazione clandestina (doc. ff. 9-13 p.m.). Esaminato in dibattimento con l'assistenza di un interprete, Junaid KHAN ha dichiarato di aver incontrato per la prima volta l'imputato (riconosciuto fotograficamente tramite l'album f. 25 p.m.) proprio quel 13/03/2021. In particolare, il Kh. ha precisato che all'epoca del fatto era in realtà già maggiorenne. Insieme ad altri 6-7 connazionali, era entrato irregolarmente in Italia proveniente dalla c.d. "Rotta Balcanica" con destinazione finale Bologna. Già prima di giungere in Italia il gruppo di migranti pakistani aveva raggiunto un accordo con altri connazionali già presenti sul territorio nazionale, i quali, dietro la promessa di pagamento di una somma di circa 120 Euro cadauno, si erano impegnati a garantire loro i biglietti e una guida per raggiungere prima la stazione ferroviaria di Trieste e poi Bologna. In base all'accordo, i migranti avrebbero dovuto consegnare il denaro ai soggetti che li avrebbero raggiunti una volta entrati in Italia. Giunto in Italia, il gruppetto di migranti era stato quindi raggiunto dall'imputato e da un altro uomo, i quali avevano consegnato loro i biglietti dell'autobus poco prima del controllo della polizia. Dal canto suo, l'imputato, nel corso dell'esame reso in dibattimento, ha sostenuto di essersi recato vicino all'ospedale di "Cattinara" per consegnare dei biglietti dell'autobus ad alcuni connazionali minorenni su incarico di un amico di nome Asif, a titolo completamente gratuito e ignorando la condizione di irregolarità degli stessi.


2. VALUTAZIONE DELLA PROVA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA


Così ricostruiti gli elementi di fatto raccolti nel corso del giudizio, appare raggiunta la prova certa circa il fatto che lo Sh., cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, dietro la promessa di un corrispettivo in denaro, ha appositamente raggiunto il Kh. e almeno un altro soggetto in sua compagnia, i quali avevano appeno fatto ingresso irregolarmente in Italia, per consegnare loro un biglietto dell'autobus e condurli fino alla stazione ferroviaria di Trieste, da dove sarebbero poi partiti alla volta di Bologna. Manifestamente implausibile, appare, di converso, la tesi sostenuta dall'imputato secondo la quale egli, in buona fede e a titolo gratuito, si sarebbe limitato a fare un favore ad un amico, che gli avrebbe chiesto di portare dei biglietti dell'autobus a dei minori pakistani incapaci di muoversi autonomamente, i quali si trovavano proprio nei pressi del confine orientale, dove notoriamente transita la c.d. "Rotta Balcanica" dell'immigrazione irregolare. Del resto, a sconfessare l'asserita ingenuità ed estraneità dello Sh. rispetto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, vi sono gli screenshoot delle posizioni e dei percorsi di "Google Maps" rinvenuti sul suo telefono e relativi a zone boschive dell'area balcanica percorse proprio dalle tratte dell'immigrazione clandestina.


Infatti, benché non ricollegabili allo specifico viaggio compiuto dal gruppo del Kh., tali evidenze rappresentano un grave indizio circa il coinvolgimento o comunque la piena conoscenza dello Sh. del fenomeno dell'immigrazione illegale lungo la "Rotta Balcanica", tale da demolire l'ipotesi del coinvolgimento inconsapevole. Del resto, a carico dello Sh., vi è l'ulteriore grave affermazione del Kh. in base alla quale l'accordo raggiunto con i connazionali prevedeva che il compenso per il viaggio verso Bologna dovesse essere consegnato proprio agli uomini che gli avrebbero consegnato i biglietti per il trasporto pubblico (lo Sh. o l'altro soggetto, rimasto ignoto, che li aveva raggiunti insieme all'imputato). Non vi è ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità e credibilità del Kh., il quale, semmai, ha manifestato un certo imbarazzo e una certa ritrosia nell'accusare il connazionale. In definitiva, quindi, ricorrono tutti gli elementi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 12 co. 5 del D.Lgs. 286/1998, per aver lo Sh. favorito, dietro il pagamento di un compenso monetario, la permanenza di due cittadini extracomunitari irregolari (il Kh. e almeno uno degli altri due soggetti che erano fuggiti, essendo l'altro il possibile complice dell'imputato secondo quanto dichiarato dal migrante). Conseguentemente, deve però essere esclusa la sussistenza della circostanza aggravante contestata dell'aver favorito la permanenza di cinque o più persone. Nel corso del giudizio non si è raggiunta la prova, invece, di un concorso da parte dell'imputato nell'attività di favoreggiamento dell'ingresso dei suddetti cittadini extracomunitari in Italia, circostanza che avrebbe comportato l'integrazione del più grave delitto di cui all'art. 12, co. 1, del D.Lgs. 286/1998.


Infatti, benché "per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19355 del 20/12/2011 -22/05/2012, Rv. 252775), tuttavia, nel corso del giudizio non è stata acquisita alcuna prova certa circa le modalità del viaggio compiuto dal gruppo del Kh. prima di giungere in Italia, circa il coinvolgimento di organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed eventualmente circa i rapporti dell'imputato con queste ultime.


3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO


Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., risulta congrua la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, tenuto conto dell'offensività della condotta, consistita nel dare supporto logistico a migranti che avevano appena fatto ingresso irregolare in Italia, perseguendo un profitto di ben 120,00 Euro per ogni migrante a fronte della consegna di un biglietto pagato solo 1,35 Euro, con conseguente grave approfittamento della condizione di illegalità dei connazionali.


Non vi sono motivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, tanto più a fronte del tentativo da parte dell'imputato di far accreditare una versione mendace dei fatti. Tuttavia, lo stato di incensuratezza, la condizione di regolarità sul territorio nazionale e l'inserimento dello SHAKEEL nel tessuto lavorativo della città di Trieste sono elementi che permettono di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, con conseguente concessione dei benefici di legge.


I telefoni, le sim card e gli altri documenti sequestrati all'imputato nel corso delle indagini (C.R.O. n. 204/2025) devono essere restituiti all'avente diritto, non ricorrendo i presupposti per la confisca né obbligatoria né facoltativa. Infine, alla condanna consegue ai sensi dell'art. 535 c.p.p. il pagamento delle spese processuali.


Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 30.


P.Q.M.


il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 533e 535 c.p.p.,


DICHIARA


Sh.Am. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, esclusa la circostanza aggravante contestata, lo


CONDANNA


alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Visti gli art. 163 -175 c.p. e 533, co. 3, c.p.p.,


CONCEDE


all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.


Visto l'art. 262 c.p.p.,


ORDINA


la restituzione all'imputato di quanto in sequestro.


Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,


INDICA


il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.


Così deciso a Trieste il 5 novembre 2025.


Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2025.

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