Stupefacenti: illegittima la confisca del denaro senza accertamento della sproporzione, anche nel patteggiamento (Cass. Pen. n. 12331/26)
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Massima
In materia di reati in tema di stupefacenti, la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240-bis c.p., anche a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, richiede una motivazione autonoma e specifica sulla sproporzione tra il patrimonio dell’imputato e i redditi leciti; in mancanza, la misura ablativa è illegittima.
Il fatto
Con sentenza del 14 gennaio 2026, il Tribunale di Roma applicava la pena su richiesta delle parti nei confronti dell’imputato per reati in materia di stupefacenti, disponendo, tra l’altro, la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell’art. 240-bis c.p.
Avverso tale statuizione proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla misura ablativa, ritenuta priva di adeguato supporto argomentativo.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, annullando la sentenza limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio al giudice di merito.
La questione giuridica
Il tema centrale della decisione attiene ai presupposti applicativi della confisca per sproporzione nel contesto dei reati in materia di stupefacenti, nonché alla necessità di una motivazione autonoma anche in presenza di sentenza di patteggiamento.
Il principio di diritto
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo cui, nei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non è automaticamente confiscabile né ai sensi dell’art. 240 c.p., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, difettando il necessario nesso diretto tra il bene e il reato.
L’ablazione può essere disposta esclusivamente ai sensi dell’art. 240-bis c.p., applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 85-bis del medesimo d.P.R., ma a condizione che sia accertata e motivata la sproporzione tra il patrimonio dell’imputato e i redditi leciti.
In tale prospettiva, la Corte richiama il principio secondo cui, specie in presenza di somme di modesta entità, l’onere motivazionale deve essere tanto più rigoroso, richiedendosi una puntuale verifica della capacità economica dell’imputato e della provenienza delle somme.
Il vizio rilevato
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva disposto la confisca del denaro in sequestro senza alcuna motivazione in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 240-bis c.p.
In particolare, risultavano del tutto assenti:
l’analisi della situazione reddituale dell’imputato;
la verifica della sproporzione tra disponibilità economiche e redditi leciti;
la valutazione di eventuali giustificazioni circa la provenienza del denaro.
La Corte qualifica tale carenza non come mera insufficienza motivazionale, ma come vera e propria mancanza di motivazione, tale da imporre l’annullamento della statuizione.
Patteggiamento e obbligo di motivazione
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo processuale, chiarendo che la confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale, non rientra nell’oggetto dell’accordo tra le parti nel giudizio di applicazione della pena.
Ne consegue che:
il giudice è tenuto a motivare autonomamente la relativa statuizione;
è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Sul punto, la Corte si pone in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, n. 21368/2020, Savin).
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. IV, 27/03/2026, (ud. 27/03/2026- dep. 01/04/2026) - n. 12331
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 2026 in epigrafe, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a Pa.Ga. la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, gli applicava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e ordinava la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro e la confisca e devoluzione all'Erario della somma di denaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione Pa.Ga., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla confisca della somma di denaro in sequestro disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Roberto Patscot, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto "A seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti" (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 05;).
3. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio
operato dall'art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01 in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01 in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di Euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).
Nel caso in esame, la motivazione in ordine alle condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen. è del tutto mancata.
5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, persona fisica diversa.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria l'1 aprile 2026.










































