Confisca di prevenzione: l’assoluzione penale impone una verifica reale della pericolosità (Cass. Pen. n. 14924/26)
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Massima
In tema di confisca di prevenzione, l’autonomia del giudizio rispetto al processo penale non consente di ignorare gli esiti di quest’ultimo quando incidano radicalmente sulla base fattuale del giudizio di pericolosità: il giudice della prevenzione è tenuto a verificare in concreto se, alla luce dell’assoluzione, residuino elementi idonei a fondare la pericolosità sociale.
1. Premessa
La pronuncia in esame affronta il rapporto tra giudizio di cognizione e procedimento di prevenzione.
È noto come la costruzione giurisprudenziale abbia progressivamente consolidato il principio di autonomia del sistema prevenzionale rispetto al processo penale, giustificandolo sulla base della diversità:
della funzione (anticipatoria e non repressiva),
degli standard probatori (indiziari e non oltre ogni ragionevole dubbio),
e delle finalità (difesa sociale e non accertamento di responsabilità).
Tuttavia, proprio questa autonomia — se spinta fino alle estreme conseguenze — rischia di tradursi in una vera e propria scissione epistemologica tra i due sistemi, con esiti potenzialmente incompatibili sul piano della razionalità giuridica.
La sentenza in commento si colloca esattamente in questo spazio.
2. Il caso
Il procedimento trae origine dal rigetto, da parte della Corte d’appello di Trento, di un’istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, proposta avverso una confisca di prevenzione ormai definitiva.
La richiesta difensiva si fondava su un elemento sopravvenuto di particolare rilievo: una sentenza penale che, all’esito di piena istruttoria dibattimentale, aveva escluso il coinvolgimento dell’imputato nei fatti (truffa ed estorsione) posti a base della misura ablativa.
Il giudice della prevenzione, tuttavia, aveva negato la rilevanza di tale esito, ritenendo che:
il proscioglimento per prescrizione quanto alla truffa non implicasse un accertamento positivo di innocenza;
la formula assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. quanto all’estorsione non fosse idonea a incidere sul giudizio di pericolosità.
È su questa impostazione che interviene la Corte, ribaltandone radicalmente i presupposti.
3. Il limite all’autonomia
Il passaggio centrale della decisione consiste nell’affermazione secondo cui il giudice della prevenzione non può limitarsi a negare rilievo al giudicato penale sulla base di un approccio meramente formale.
Ciò che viene richiesto è una verifica sostanziale:
occorre accertare se, alla luce della ricostruzione operata nel processo penale, residuino elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità.
In altri termini, la Corte impone un cambio di prospettiva:
non è sufficiente constatare che il processo penale non abbia raggiunto la soglia dell’assoluzione piena;
è invece necessario interrogarsi sul contenuto effettivo della decisione.
E proprio questo contenuto, nel caso di specie, si rivela decisivo.
4. La funzione demolitoria del giudicato penale
La Corte valorizza in modo puntuale il dato più significativo emerso nel giudizio di cognizione: la radicale inattendibilità della persona offesa, unica fonte dell’impianto accusatorio.
Non si tratta, dunque, di un semplice difetto di prova, ma di un vero e proprio esito demolitorio:
assenza di riscontri,
inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni,
impossibilità di ricostruire un fatto penalmente rilevante.
In presenza di un simile quadro, il giudizio di prevenzione non può limitarsi a riaffermare la propria autonomia.
La Corte afferma con chiarezza che l’autonomia del procedimento di prevenzione non consente di disattendere elementi negativi accertati nel processo penale che incidano in modo determinante sulla base fattuale della pericolosità.
5. Pericolosità e sproporzione: un rapporto non invertibile
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra:
requisito soggettivo della pericolosità,
e requisito oggettivo della sproporzione patrimoniale.
La decisione ribadisce un principio che, nella prassi applicativa, tende spesso a essere rovesciato, la sproporzione non può supplire all’assenza di pericolosità.
Essa, infatti, costituisce un elemento che presuppone — e non sostituisce — il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto.
Ne deriva che:
se viene meno la base fattuale da cui inferire la pericolosità,
la misura patrimoniale non può essere mantenuta sulla sola base della sproporzione.
6. Revocazione e incompatibilità tra giudicati
La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo della revocazione.
L’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 consente la riapertura del giudizio quando emergano elementi idonei a dimostrare l’ingiustizia della misura.
La Corte, pur senza esplicitare una definizione generale, sembra attribuire alla sentenza penale sopravvenuta una funzione qualificata: non come mero elemento nuovo, ma come fattore capace di incidere sulla struttura stessa del giudizio di pericolosità.
In questo senso, la revocazione assume una funzione di riequilibrio tra i due sistemi, evitando che l’autonomia si traduca in contraddizione.
7. Considerazioni conclusive: verso un modello di coerenza
La decisione in esame segna un punto di equilibrio particolarmente significativo.
Non viene messo in discussione il principio di autonomia del giudizio di prevenzione. Ciò che viene invece delimitato è il suo perimetro.
L’autonomia:
non è indipendenza assoluta,
non è impermeabilità rispetto al processo penale,
non è indifferenza rispetto all’accertamento del fatto.
Essa opera entro un limite preciso: non può sopravvivere quando il fatto storico che la sorregge sia stato radicalmente escluso.
In questa prospettiva, la sentenza contribuisce a ricondurre il sistema delle misure di prevenzione entro un orizzonte di razionalità e coerenza, evitando che esso si trasformi in un ambito decisionale svincolato da qualsiasi verifica empirica del fatto.
Ed è proprio in questo passaggio che si coglie la portata più profonda della pronuncia. Non una negazione dell’autonomia, ma il suo necessario contenimento entro i confini del principio di realtà.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 21/04/2026, (ud. 21/04/2026- dep. 24/04/2026) - n. 14924
RITENUTO IN FATTO
1. Le.Iu. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto della Corte di appello di Trento del 17/11/2025 che ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione della società Porta Savonarola di Le.Iu. Sas e di alcuni beni intestati a tale società e al ricorrente, disposta con decreto dal Tribunale di Venezia, poi confermato dalla Corte di appello di Venezia e divenuto definitivo il 05/11/2024.
2. La difesa, premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione - stante la sua definitività e il rinvio operato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011 alle forme dell'art. 630 cod. proc. pen. e seguenti in tema di revisione delle sentenze di condanna - affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti della causa di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 159/2011.
In particolare, si rappresenta come l'istanza di revocazione sia fondata sulla totale incompatibilità tra la sentenza assolutoria resa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Padova nell'ambito del procedimento che lo vedeva imputato di truffa aggravata ed estorsione (conclusosi con una sentenza di proscioglimento per prescrizione ex artt. 129e 531 cod. proc. pen. quanto alla truffa e, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Con la formula per non aver commesso il fatto quanto all'estorsione) e il decreto con cui la Corte di appello di Venezia aveva confermato la confisca dei beni al medesimo riferibili. Invero, si precisa che il giudizio di pericolosità generica espresso nei confronti del ricorrente si fondava esclusivamente sui fatti da cui era originato il procedimento penale, in ragione dei quali si riteneva che avesse conseguito un ingiusto profitto pari a circa euro 1.300.000,00, attraverso cui l'allora imputato avrebbe acquisito, proprio nel medesimo lasso di tempo (dal 2017), la società Porta Savonarola e tutti i beni ad essa riferiti, poi oggetto della confisca di prevenzione.
Si evidenzia che la sentenza del Tribunale - successiva a quella del decreto di conferma della confisca emesso dalla Corte di appello di Venezia e fondata sugli stessi fatti che erano stati positivamente valorizzati nel giudizio di prevenzione - sia pervenuta al proscioglimento del ricorrente sul rilievo dell'assenza di qualsivoglia credibilità - intrinseca ed estrinseca - del dichiarato della p.o., escludendo in maniera assoluta un qualsivoglia coinvolgimento del medesimo ricorrente nei fatti di truffa ed estorsione, così determinando un'obiettiva situazione di incompatibilità di giudicati, tale da integrare l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 159 del 2011.
Né a tale risultato era di ostacolo la circostanza che il proscioglimento fosse avvenuto per prescrizione quanto alla truffa e con formula "dubitativa" quanto all'estorsione. Se, infatti, si aveva riguardo alle motivazioni della sentenza del Tribunale - che la difesa riproduce nel ricorso - risultava, da un lato, come il Tribunale avesse sconfessato l'attendibilità della p.o., la quale aveva comunque attribuito la percezione di tutte le somme ad un terzo (tale Pa.) e, dall'altro, rimarcato come, riguardo al cruciale tema del coinvolgimento del ricorrente (e del coimputato Le.Mi.), "le indagini prima, e l'istruttoria dibattimentale, poi, non hanno permesso l'individuazione di alcun riscontro al racconto dei fatti della p.o." (pag. 8).
Donde, l'affermazione contenuta nel decreto impugnato a mente della quale "non vi è stato accertamento positivo della estraneità alla truffa del ricorrente" si poneva in netta antitesi con quanto cristallizzato dai giudici della cognizione del Tribunale di Padova. Peraltro, errato era il percorso logico seguito dai giudici della revocazione, i quali anziché valorizzare, per come assentito dal Tribunale, l'assenza di entrate illecite in capo al ricorrente, avevano invece fatto riferimento all'assenza di entrate lecite al fine di disconoscere la sua istanza.
Ad ulteriore riprova, poi, dell'assenza d'impiego di profitti illeciti nell'acquisto dei beni confiscati si sottolinea che nel 2017 il ricorrente non ha proceduto ad un esborso di denaro per l'acquisto della totalità delle quote della società Porta Savonarola (della signora Ci.), posto che è stato concluso un riconoscimento di debito a favore di quest'ultima che prevedeva l'impegno da parte del medesimo di provvedere all'effettivo pagamento di quanto dovuto solamente dopo avere ottenuto il denaro prodotto dalla vendita di due immobili che intendeva edificare, poi regolarmente edificati e lecitamente venduti, il cui ricavo è oggetto di confisca.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale generica ex art. 1 lett. b) D.Lgs. n. 159/2011.
Premesso che difettava il giudizio di pericolosità generica in quanto la misura della confisca era stata adottata sulla base dell'esistenza di mere indagini presso la Procura di Padova e non sulla base di "elementi di fatto" al riguardo idonei, così da integrare un vizio ab origine del decreto di confisca, la difesa rimarca come la sentenza del Tribunale di Padova finisca per asseverare l'inesistenza di tale presupposto. L'intervenuta assoluzione, infatti, rendeva evanescente l'asserita manifestazione di pericolosità del ricorrente negli anni 2017 e 2018 concomitante con quella di acquisto dei beni poi confiscati. Da qui anche l'irrilevanza dell'asserita - e comunque smentita - sussistenza dei presupposti soggettivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo avente carattere assorbente.
2. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il rigetto dell'istanza di revocazione si fonda sull'assunto che la sentenza irrevocabile di proscioglimento emessa in favore del ricorrente dal Tribunale di Padova in ordine ai reati di truffa aggravata ed estorsione in concorso - posta la considerazione della mancanza di risorse economiche lecitamente acquisite tali da giustificare il notevole impegno per la rilevazione delle quote del plesso societario sequestrato - non avrebbe compiuto, quanto alla truffa, un accertamento positivo della sua estraneità, tenuto conto che il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per "mandare assolti i due odierni imputati ai sensi dell'art. 129, co. 2 c.p.p.", a differenza, invece, di quanto avvenuto riguardo all'estorsione in ordine alla quale, seppur il proscioglimento fosse avvenuto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vi era stata un'argomentata assoluzione.
Ad avviso della Corte territoriale proprio l'esclusione dell'evidenza della prova atta a fondare l'esito assolutorio nel merito quanto alla truffa lasciva inalterato una parte del dato fattuale su cui era stata fondata la sussistenza dei presupposti per la confisca, ovvero "l'affermazione per cui in prossimità temporale all'acquisizione delle quote fosse individuabile la manifestazione della pericolosità sociale nella forma declinata dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 159/2011".
Tali conclusioni si prestano ai seguenti rilievi.
La Corte di merito ha, infatti, escluso la valenza inferenziale della sopravvenuta sentenza di proscioglimento in ordine alla tenuta del giudizio di pericolosità sociale espresso col primigenio decreto applicativo della misura di prevenzione, facendo riferimento all'esito negativo che quel giudicato favorevole avrebbe svolto rispetto alla contestazione della truffa, ricavato, in particolare, dalla "non evidenziabilità di ragioni tali da integrare l'evidenza della prova atta a fondare l'esito assolutorio nel merito".
Si è omesso, però, di verificare se la vicenda processuale, per come ricostruita dal Tribunale a seguito di completa istruttoria dibattimentale e diffusamente ricostruita nella motivazione (da pag. 1 a pag. 9), restituisca ancora elementi positivi da cui ricavare la condizione di pericolosità che, per come emerso, era stata fondata proprio sugli atti del procedimento penale (in primis sulle sommarie informazioni della p.o.) non ancora esitato alla fase del giudizio. Anzi, le argomentazioni spese dal Tribunale appaiono deporre in modo convergente nel senso di estraneità del ricorrente al perpetrato unitario disegno criminoso che si sarebbe realizzato con l'ordito truffaldino cui avrebbe fatto seguito il connesso e strumentale segmento estorsivo da cui è stato prosciolto. Il tutto, in via d'accusa, alimentato esclusivamente dalle dichiarazioni della p.o. che sono state ritenute, da un lato, inattendibili e, dall'altro, prive di adeguato riscontro.
Del resto, il quadro probatorio che il Tribunale richiama al fine di escludere i presupposti per farsi luogo ad un'assoluzione nel merito - costituito dagli elementi passati in rassegna sub paragrafo 1 (così espressamente si legge a pag. 9) - sono proprio le dichiarazioni rese dalla persona offesa St.Ri., rispetto alle quali nei successivi paragrafi lo stesso Tribunale si sofferma diffusamente al fine di escluderne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Sul punto non può, pertanto, richiamarsi il principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, perché se è vero che la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti, ciò non significa che il giudice della prevenzione possa disattendere gli elementi negativi accertati processualmente che finiscono per incidere, in modo incisivo, sull'attendibilità del dichiarato e dare ingresso ad una valutazione che, seppur indiziaria, sia contraddetta nel suo portato dimostrativo.
Né, ai fini del mantenimento del giudizio di pericolosità sociale vale fare riferimento alla sproporzione, pure accertata, trattandosi di requisito oggettivo che segue quello primario di carattere soggettivo costituito dalla condizione di pericolosità generica del proposto, da cui dipende anche l'applicazione della misura patrimoniale della confisca. Del resto, su tale ulteriore profilo le doglianze del ricorrente risultano inammissibili in quanto tendono a sollecitare, in difetto di alcun novum inferenziale che possa ricavarsi dal giudicato favorevole espresso dal Tribunale di Padova, una rivisitazione del giudicato espresso su tale punto dal giudice della prevenzione ed asseverato dalla Corte di legittimità con sentenza della Sesta sezione n. 1272 del 05/11/2024, dep. 2025 par. 5 che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
3. In conclusione, mancando nel decreto impugnato una disamina in positivo degli elementi emersi nel processo penale ai fini della ricaduta in punto della persistenza del giudizio di pericolosità sociale generica, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in punto di pericolosità sociale generica del proposto.
Così è deciso, 21 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2026.










































