Contrabbando di tabacchi: se il prodotto è “cascame” non preparato per la vendita, il sequestro è illegittimo (Cass. Pen. n. 14720/26)
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Massima
Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri non è configurabile quando il prodotto sequestrato sia costituito da cascami di tabacco non preparati per la vendita al minuto. In tale ipotesi, difettando il fumus commissi delicti, il sequestro probatorio deve essere annullato, con restituzione dei beni agli aventi diritto.
1. Il caso
La vicenda trae origine dal sequestro probatorio disposto nei confronti di un veicolo industriale, del relativo rimorchio e di oltre quindici tonnellate di prodotto qualificato inizialmente come “tabacco lavorato”.
Il provvedimento ablativo era stato adottato nell’ambito di un procedimento per l’ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai sensi dell’art. 84 d.lgs. n. 141/2024.
Il Tribunale del riesame di Udine aveva confermato il vincolo, ritenendo sussistente il fumus del reato contestato.
La difesa, tuttavia, aveva evidenziato due profili decisivi: da un lato, l’assenza di una motivazione effettiva nel decreto di convalida del sequestro; dall’altro, l’erronea qualificazione del prodotto, che non era tabacco trinciato o lavorato, bensì “cascami di tabacco”, come risultava dalla documentazione di accompagnamento e dagli accertamenti tecnici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Il tema giuridico
La decisione affronta due questioni strettamente connesse.
La prima riguarda i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di misure reali.
La seconda concerne la nozione penalmente rilevante di tabacco lavorato e, in particolare, la possibilità di configurare il contrabbando in presenza di cascami di tabacco non destinati alla vendita al minuto.
Il punto centrale è chiaro: non ogni prodotto fumabile è, per ciò solo, tabacco lavorato soggetto ad accisa.
3. Il controllo sulla motivazione del sequestro
La Corte ricorda anzitutto che, in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 c.p.p.
Tuttavia, nella nozione di violazione di legge rientrano anche i casi in cui la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente.
È un passaggio importante, perché impedisce che il limite formale del ricorso per cassazione si trasformi in una zona franca per provvedimenti ablativi privi di reale giustificazione.
Il sequestro, infatti, incide direttamente sulla disponibilità dei beni e, proprio per questo, non può essere fondato su formule stereotipate, su meri richiami agli atti di polizia giudiziaria o sulla semplice indicazione del titolo di reato.
Occorre, invece, che il provvedimento renda comprensibili almeno tre elementi:
il fumus commissi delicti;
il rapporto di pertinenzialità tra la cosa e il reato;
la finalità probatoria perseguita.
Quando questi elementi mancano, non vi è soltanto un vizio argomentativo: viene meno un elemento essenziale dell’atto.
4. Cascami di tabacco e tabacco lavorato: una distinzione decisiva
Il cuore della sentenza riguarda però la qualificazione giuridica del prodotto sequestrato.
La Corte richiama l’art. 39-bis d.lgs. n. 504/1995, che distingue le diverse categorie di tabacchi lavorati soggetti ad accisa.
In particolare, i cascami di tabacco possono essere considerati tabacco da fumo solo quando ricorrano due condizioni cumulative:
siano fumabili;
siano preparati per la vendita al minuto.
La mera fumabilità del prodotto, dunque, non basta.
La Cassazione valorizza anche la Direttiva 2011/64/UE, che conferma la medesima impostazione: i cascami di tabacco rientrano tra i tabacchi da fumo soltanto se preparati per la vendita al dettaglio.
Nel caso esaminato, invece, il prodotto era confezionato in cartoni da circa 150 chilogrammi ciascuno. Una modalità del tutto incompatibile con la vendita al minuto.
Da qui la conclusione: non si trattava di tabacco lavorato assoggettabile ad accisa, ma di cascami di tabacco non rilevanti ai fini della contestazione di contrabbando.
5. L’insussistenza del fumus
Una volta esclusa la natura di tabacco lavorato, cade il presupposto stesso del reato.
La Corte, infatti, afferma che non può configurarsi il contrabbando di tabacchi lavorati esteri in presenza di cascami di tabacco non preparati per la vendita al minuto.
Ne deriva l’insussistenza del fumus commissi delicti.
E se manca il fumus, il sequestro non può essere mantenuto.
Per questa ragione la Cassazione annulla senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale del riesame sia il decreto di convalida del sequestro, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.
6. Osservazioni
La decisione è rilevante per almeno due ragioni.
La prima è di metodo.
La Corte ribadisce che anche quando interviene nella fase iniziale del procedimento, il sequestro richiede una base giuridica riconoscibile, una motivazione effettiva e una verifica concreta della pertinenzialità della cosa rispetto al reato.
La seconda è sostanziale.
La sentenza impedisce un’estensione impropria della nozione di tabacco lavorato. Non basta che un prodotto sia astrattamente fumabile per attrarlo nell’area penalmente rilevante del contrabbando. Occorre che esso rientri nella categoria normativa dei prodotti soggetti ad accisa.
In questo senso, la decisione rappresenta un argine alla tendenza, frequente nella prassi, a costruire il fumus sulla base di qualificazioni meramente descrittive o presuntive, senza un serio confronto con la disciplina tributaria e doganale applicabile.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. III, 16/04/2026, (ud. 16/04/2026- dep. 23/04/2026) - n. 14720
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2025, il Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti, confermando il decreto del 08/09/2025 con il quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha convalidato il sequestro probatorio eseguito il 06/09/2025 dalla Guardia di finanza di Tarvisio ed avente ad oggetto 1) veicolo tipo DAF, con rimorchio polacco, utilizzato per il trasporto, 2) 15.052,80 chilogrammi di tabacco lavorato, in relazione al reato di cui all'art. 84 D.Lgs. n. 141 del 2024. 2. Avverso l'indicata ordinanza, Ditta AJ Trans Ja.Al., quale vettore del carico, e Waber s.r.o., quale destinatario del carico, a mezzo del comune difensore di fiducia, avvocato Emilio Mattei, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge, per inosservanza degli artt. 253e 355 cod. proc. pen., per l'omessa motivazione del decreto di convalida di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero. Lamenta la difesa che il Pubblico ministero, nel decreto di convalida di perquisizione e sequestro, ha omesso qualsiasi motivazione, non rappresentando le risultanze processuali e neppure spiegando l'ipotesi di reato indicata nel decreto di convalida e le ragioni a sostegno della ipotesi stessa; il Pubblico ministero si è, infatti, limitato ad indicare il titolo del presunto reato ed a richiamare il verbale di perquisizione e sequestro della Guardia di finanza di Tarvisio, omettendo di indicare i beni nei cui confronti era intervenuta la convalida di sequestro, senza esprimere alcuna motivazione sul fumus commissi delicti, sul rapporto di pertinenzialità tra la res e l'illecito, sulla finalità probatoria perseguita con il provvedimento ablativo, ignorando del tutto la fattispecie concreta e la stessa natura del prodotto sequestrato. Aggiunge la difesa che gli operanti avevano sequestrato il tabacco, asserendo che tale prodotto sarebbe costituito da tabacco trinciato e lavorato, senza spiegare le ragioni di tale giudizio, così esprimendo una valutazione apodittica ed in contrasto con i documenti di trasporto. 2.2. Con un secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 84 D.Lgs. n. 141 del 2024, 39-bis, comma 2, lett. c), n. 2, D.Lgs. n. 504 del 1995, 253, 355 e 324, comma 7, cod. proc. pen., 94, comma 1, D.Lgs. n. 141 del 2024, 240, commi 2 e 3, cod. pen. Deduce la difesa che la documentazione di accompagnamento al prodotto in sequestro riportava il codice di classificazione 24013000 che identifica i cascami di tabacco, che, ancorchè fumabili, non sono classificabili come tabacco da fumo e, per essere considerati accisabili, devono essere stati anche preparati per la vendita al minuto. Per cui la difesa lamenta che le conclusioni cui eran giunta la Guardia di finanza, considerando il tabacco in questione come tabacco trinciato, erano erronee, come anche emerso dai rapporti di prova dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da cui era risultato la compatibilità del campione di tabacco sottoposto ad analisi con la definizione di cascami di tabacco. Conseguentemente, la difesa eccepisce la illegittimità del sequestro, perché trattavasi di cascami di tabacco che, pur essendo fumabili, non erano preparati per la vendita al minuto, ma confezionati in scatoloni del peso di oltre 150 chilogrammi cadauno, incompatibili con la vendita al dettaglio, con la conseguenza che non erano soggetti ad accisa e non era configurabile una ipotesi di contrabbando, richiamando in proposito giurisprudenza di legittimità, sicchè sia il tabacco, sia il veicolo avrebbero dovuto essere restituiti alle ricorrenti. 3. È pervenuta memoria dell'avv. Emilio Mattei, difensore di fiducia delle ricorrenti, con la quale, nel richiamare le pronunce di legittimità nn. 47306 del 2024 e 5441 del 2026, che avevano avuto ad oggetto fattispecie sovrapponibili, si ribadisce che trattavasi di cascami di tabacco, come accertato dal laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che il confezionamento dei cascami di tabacco in scatoloni da oltre cento chilogrammi era incompatibile con il confezionamento per la vendita al minuto, sicché il prodotto non era assoggettabile ad accisa ed era, pertanto, insussistente il fumus commissi delicti del reato di contrabbando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter' logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che "non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati. È emerso, infatti, dagli accertamenti tecnici sui campioni di tabacco fatti eseguire dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, che i predetti campioni fossero compatibili con la definizione di "cascami di tabacco", per cui va ribadito l'orientamento affermato da questa Sezione nelle pronunce n. 47306 del 15/10/2024 e n. 5441 del 09/12/2025, dep. 2026. Nelle decisioni richiamate è stato ritenuto che il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri non sia configurabile in presenza di "cascami di tabacco non preparati per la vendita al minuto". In proposito, è stata innanzitutto richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 39-bis D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il primo comma della disposizione citata precisa che "(i) tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa" e che "(p)er tabacchi lavorati si intendono a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare; e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione". Il secondo comma del medesimo art. 39-bis fornisce la definizione dei tabacchi lavorati indicati al comma 1. In particolare, alla lett. a) espone l'ambito di applicazione della categoria dei sigari e sigaretti, alla lett. b) indica l'estensione della categoria delle sigarette e alla lett. c), descrive la nozione dei tabacchi da fumo. Segnatamente, con riguardo a questi ultimi, specifica "c) sono considerati tabacchi da fumo 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco". È stato conseguentemente affermato che i "cascami di tabacco", dal legislatore distinti dal "tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette", per essere qualificabili come "tabacco da fumo", costituente a sua volta prodotto rientrante nell'ambito dei "tabacchi lavorati... sottoposti ad accisa", debbono anche essere "preparati per la vendita al minuto". Sul punto, è stato osservato che non sono desumibili indicazioni diverse dalla Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato. In particolare, infatti, l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva cit. recita "l. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco". 3. Nel caso in esame, sono stati oggetto di sequestro 96 cartoni contenenti 15.052,80 chilogrammi non di "tabacco trinciato", come indicato in sede di sequestro e come ritenuto dall'ordinanza impugnata, bensì di "cascami di tabacco" - come tali qualificati all'esito dell'accertamento effettuato dal laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sui campioni da detti cascami prelevati dalla polizia giudiziaria che ha operato il sequestro - non "preparati per la vendita al minuto", secondo quanto risultante dalla descrizione fornita dai militari, evidentemente incompatibile con la sussistenza della condizione della preparazione dei medesimi per la vendita al minuto (i cascami di tabacco erano contenuti in cartoni da circa 150 chilogrammi ciascuno). 4. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'esclusione del fumus commissi delicti del contestato reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quale ipotesi delittuosa posta a fondamento del reato di sequestro assorbe le ulteriori censure e impone di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro emesso in data 8 settembre 2025 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, nonchè di ordinare la restituzione dei beni sottoposti a vincolo, ed interessati dal presente ricorso, agli aventi diritto. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M
nnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 8/9/2025 e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 16 aprile 2026. Depositato in cancelleria il 23 aprile 2026.










































