Maltrattamenti in famiglia: la ritrattazione della vittima non basta a escludere la misura cautelare (Cass. Pen. n. 13512/26)
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Massima
In tema di misure cautelari per il delitto di maltrattamenti in ambito familiare, la ritrattazione della persona offesa, specie se vulnerabile e inserita in un contesto relazionale patologico, non esclude di per sé la gravità indiziaria e può anzi assumere valore sintomatico della persistenza del condizionamento maltrattante. Ne consegue che il giudice cautelare può valorizzare le precedenti dichiarazioni accusatorie, ove riscontrate da ulteriori elementi, e può altresì confermare la misura anche sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle originariamente prospettate.
Con la sentenza n. 13512 del 14 aprile 2026, la Sesta Sezione penale affronta un tema di assoluto rilievo nei procedimenti cautelari per maltrattamenti: il valore da attribuire alla ritrattazione della persona offesa, soprattutto quando questa versi in una condizione di fragilità psichica e di dipendenza relazionale rispetto all’indagato.
La Corte ribadisce che nei reati di violenza domestica il giudice non può arrestarsi al dato formale della ritrattazione, dovendo invece verificare se essa rappresenti una libera revisione del narrato oppure sia essa stessa il prodotto del contesto di soggezione e di pressione che connota la relazione maltrattante.
La Sesta sezione ritiene corretta la motivazione del Tribunale di Venezia, che aveva distinto tra le originarie dichiarazioni accusatorie e la successiva smentita, reputando attendibili le prime e non credibile la seconda. Il punto centrale è che la persona offesa era soggetto vulnerabile, affetta da disturbo schizoaffettivo con ideazione paranoide, tanto da essere assistita da amministratore di sostegno, pur senza essere incapace di testimoniare.
In questo quadro, la Corte richiama espressamente la giurisprudenza secondo cui, nei reati di violenza domestica e di genere, le ritrattazioni non costituiscono automaticamente un indice di inattendibilità dell’accusa iniziale.
Al contrario, possono rappresentare la prosecuzione del meccanismo maltrattante, manifestandosi come effetto di paura, ricatto, soggezione psicologica, dipendenza affettiva o condizionamento ambientale.
Ed è questo il passaggio più significativo della sentenza: la ritrattazione non viene letta in chiave neutra, ma interpretata alla luce del contesto.
Nei reati intrafamiliari, infatti, la volontà della vittima non può essere isolata dal sistema di relazioni in cui si forma.
Di qui il rilievo, anche convenzionalmente orientato, dell’obbligo dello Stato di approntare una protezione effettiva per le vittime vulnerabili, anche quando esse assumano condotte ambivalenti o apparentemente remissive.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. VI, ud. 5 marzo 2026 (dep. 14 aprile 2026), n. 13512
Ritenuto in fatto
1. Con l'ordinanza del 10 dicembre 2025 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Vicenza il 13 novembre 2025, ha disposto nei confronti di A. M. il divieto di avvicinamento alla sorella, E. M. e ai luoghi da questa frequentati, con applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza, per il reato di maltrattamenti aggravati, dal settembre 2024 in permanenza.
2. Avverso detta ordinanza A. M. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, con i seguenti motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'appello del Pubblico Ministero era inammissibile per aspecificità e pedissequa riproduzione della richiesta cautelare priva di confronto con il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari.
Il presente procedimento costituisce l'ennesimo nell'ambito di una situazione familiare patologica in cui è la sola indagata a prendersi cura della madre ultranovantenne e della sorella affetta da patologie psichiatriche. In questo contesto sono state erroneamente valorizzate sia le dichiarazioni della sorella non convivente, B. M., smentite da due sentenze assolutorie allegate dalla difesa; sia quelle dei vicini che partecipano, da anni, al clima ostile nei confronti di A. M.. Inoltre, in assenza di condotte obiettive che provino minacce o pressioni, il Tribunale ha qualificato come ritrattazione l'autocalunnia della persona offesa resa nell'incidente probatorio e, attesa la contestazione delle condotte fino a gennaio 2025, manca l'attualità delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, E. M., nel corso dell'incidente probatorio in cui ha reiteratamente rivelato di avere mentito rispetto alle accuse rivolte alla sorella A., anche con riferimento alla madre, perché istigata dall'altra sorella, B., ed escludendo di avere mai subito condotte maltrattanti.
Il provvedimento impugnato si è limitato a depotenziare dette dichiarazioni testimoniali, richiamando una presunta tipicità delle ritrattazioni nei "reati familiari", senza valutare l'attendibilità della persona offesa. Inoltre, sono stati messi in risalto i tentativi di revoca del mandato di E. M., attribuiti alle condotte manipolatrici, dell'indagata e non alla patologia psichiatrica della dichiarante, trascurando del tutto le due sentenze assolutorie emesse per il reato di maltrattamenti ai danni della sorella, che avrebbero meritato una prognosi quantomeno di applicazione della sospensione condizionale della pena.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per avere indebitamente valorizzato la precedente sentenza di condanna non definitiva emessa nei confronti di A.M. per fatti risalenti a quattro anni prima, senza valutare le sentenze assolutorie e l'assenza di attualità del rischio cautelare.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dall'amministratrice di sostegno e dai vicini, che hanno solo indirettamente percepito il clima familiare, senza dare atto che tuttora l'indagata fornisce assistenza giornaliera alla madre e alla sorella.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, rimaste del tutto congetturali, considerando che non vi sono contestazioni provvisorie nei confronti della madre, ed in violazione del principio di proporzionalità.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'introduzione, ex officio, del pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato dall'appello del Pubblico ministero, e con compressione del diritto di difesa.
Peraltro, visto l'esito della perizia sulla capacità a testimoniare e l'assenza di suggestionabilità della persona offesa, manca l'indicazione delle attività di indagine ancora da compiere, evocandosi la possibilità di una nuova audizione di questa, non richiesta dal Pubblico Ministero.
3. Il ricorso è stato trattato in forma scritta.
Considerato in diritto
1. II ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura ma, pur nel perimetro dell'originaria domanda cautelare, è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al Giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo Giudice, atteso che il Tribunale del riesame non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l'impugnazione dal Pubblico Ministero (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227359; Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Rv. 283885).
Peraltro, nel caso in esame, il Tribunale di Venezia, dopo avere dato atto che il provvedimento di rigetto della misura cautelare era fondato sulla ritrattazione della persona offesa nell'incidente probatorio e sull'assenza di testimoni oculari, ha richiamato analiticamente (pagg. 2-3) i puntuali e specifici motivi di appello proposti dal Pubblico Ministero, fondati su elementi concreti in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa alle imputazioni provvisoriamente contestate ad A. M.: la condanna per maltrattamenti della madre novantenne e per lesioni al danni della sorella; la condotta manipolatoria tenuta rispetto ad una vittima vulnerabile; le dichiarazioni dell'altra sorella che aveva assistito alle aggressioni e di un'amica che aveva ricevuto la confidenza della persona offesa di voler ritrattare per paura di A. M.: la certificazione medica del 12 settembre 2025; la revoca degli incarichi all'amministratore di sostegno.
3. I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto prospettano censure relative alla gravità indiziaria e sono infondati.
3.1. Con riferimento alla ritrattazione della persona offesa, E. M., avvenuta nel corso dell'incidente probatorio, il provvedimento impugnato, innanzitutto, ha dato atto della sua fragilità, in quanto affetta da disturbo schizoaffettivo con ideazione paranoide, tale da avere determinato la nomina di un amministratore di sostegno, ma non della sua incapacità a testimoniare (come da perizia). Inoltre, con motivazione logica e aderente alle acquisizioni processuali, ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese dalla persona offesa fossero attendibili, mentre la successiva ritrattazione - avere mentito su istigazione dell'altra sorella, B. M., senza fornire alcuna spiegazione plausibile in ordine alle ragioni che l'avrebbero indotta a denunciare falsamente la sorella A. - fosse frutto di condizionamento.
Il provvedimento impugnato, in linea con le acquisizioni della costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, anche in una prospettiva convenzionalmente orientata nei termini indicati dalla Corte EDU, ha sottolineato l'obbligo dello Stato e delle sue istituzioni, soprattutto nella fase cautelare, di garantire in via prioritaria la sicurezza delle persone offese dei reati di violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, anche a prescindere dalla loro volontà, dovendosi escludere che, nel ricorrere di determinate circostanze, esse siano del tutto libere dall'esercizio di pressioni e ricatti o che abbiano gli strumenti per operare una corretta valutazione del rischio (da ultimo, Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L, Rv. 288789; Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 22031 del 13/05/2025, V.). In questo quadro le ritrattazioni della persona offesa, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatiche del contrario, ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti (Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell'l 1/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S.).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha correttamente valorizzato ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa quali: la perizia, nella quale si è dato atto che E. M. avesse riferito al medico che per lei fosse «un peso andare davanti a mia sorella» e testimoniare (pag. 4); le confidenze della vittima all'amministratore di sostegno circa i comportamenti aggressivi ed ingiuriosi subiti, sino alla costrizione di A. M. a firmare la revoca dell'incarico; le dichiarazioni di B. M. che in più occasioni aveva visto i segni di violenza sulla sorella E. e sentito le urla e gli insulti di A. come confermate dai vicini di casa; la documentazione medica relativa alle lesioni certificate alla persona offesa, tale da rendere del tutto inattendibile la successiva ritrattazione.
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273).
3.2. Con riferimento alle sentenze assolutorie emesse nei confronti dell'indagata per il reato di maltrattamenti ai danni della sorella, invocate dalla difesa come elemento ostativo all'applicazione della misura cautelare, va rilevato che dette pronunce riguardano condotte estranee a quelle oggetto del presente procedimento, avendo come vittima la madre e periodi temporali diversi.
In ogni caso, vale il principio secondo cui le sentenze di assoluzione, anche se definitive, non impediscono l'applicazione di misure cautelari in altri procedimenti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito e la diversità dei rispettivi presupposti.
4. Il quinto motivo, relativo all'assenza di proporzionalità delle esigenze cautelari, è inammissibile per genericità.
Il Tribunale ha evidenziato come le condotte maltrattanti si siano protratte fino ad ottobre 2025, per quanto dichiarato dai vicini di casa (pag. 6), e la circostanza che l'indagata fornisca tuttora assistenza giornaliera alla madre e alla sorella conferma le esigenze cautelari, atteso che proprio tale condizione di convivenza e di dipendenza costituisce il contesto relazionale in cui si sono consumate le condotte maltrattanti, tanto da determinare un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato.
Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale ha applicato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico, tra le meno afflittive tra quelle idonee a garantire la tutela della persona offesa, in condizione di particolare vulnerabilità, attesa la gravità delle condotte contestate e il concreto pericolo di reiterazione.
5. Il sesto motivo, relativo all'introduzione ex officio dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio da parte del Tribunale, è manifestamente infondato.
Come rappresentato anche dalla requisitoria del Procuratore generale, costituisce consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in materia di impugnazioni contro provvedimenti de libertate, il Tribunale, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nell'ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione ed è funzionalmente competente ad esercitare più ampi poteri di valutazione sia degli indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 42438 del 6/11/2024, Rv. 287260; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643).
Nel caso in esame, il Tribunale ha legittimamente ravvisato il pericolo di inquinamento probatorio in ragione della fragilità della persona offesa, della sua condizione di vulnerabilità relazionale che rende concreto il rischio di condizionamento della testimonianza in vista di eventuali ulteriori audizioni.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.










































