
La recente riforma fiscale, attuata con il Decreto Legislativo del 14 giugno 2024, n. 87, ha introdotto significative novità nel rapporto tra giudizio penale e tributario.
Ed in particolare, con riferimento all'efficacia delle sentenze di assoluzione penale nel processo tributario, a seguito della introduzione del nuovo articolo 21 bis del D.Lgs. 74/2000.
“1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.”
La norma stabilisce che la sentenza definitiva di assoluzione, pronunciata all’esito dell’istruzione dibattimentale, ha efficacia di giudicato anche nel processo tributario, a patto che siano rispettate determinate tre condizioni.
In primo luogo, la sentenza deve essere pronunciata perché "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso".
In secondo luogo, la vicenda giudiziaria penale deve riguardare lo stesso soggetto e i medesimi fatti oggetto del processo tributario.
In ultimo, l'efficacia della sentenza deve essere circoscritta ai “fatti medesimi” considerati nel giudizio penale.
La norma pone una serie di dubbi interpretativi.
Ed invero, opera riferimento alle sentenze pronunciate all’esito del dibattimento, pertanto sembrerebbero escluse le sentenze di assoluzione pronunciate a seguito di giudizio abbreviato.
Non è ancora chiaro da quando sarà possibile far valere l'effetto delle sentenze assolutorie nel processo tributario: se ciò sarà possibile per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della norma o solo per quelli successivi.
Inoltre, si pone la questione della tempistica delle sentenze assolutorie penali che si intendono utilizzare nel contesto tributario.
Un ulteriore aspetto da considerare è se l'assoluzione penale, nei termini stabiliti dalla norma, possa influenzare le presunzioni che tipicamente sostengono le pretese tributarie. La questione è particolarmente rilevante, poiché in ambito tributario, come è noto, le presunzioni hanno un ruolo fondamentale nell'accertamento e nella quantificazione delle imposte dovute.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già cominciato a fornire le prime interpretazioni su questa nuova disposizione.
Ed invero, nella sentenza n. 22181 del 2024, la Corte ha osservato che le assoluzioni penali, anche se datate, possono avere rilevanza nei procedimenti tributari pendenti.