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Rissa: Non sussiste se l'imputato viene aggredito e si limita ad una mera difesa passiva.

Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine (Dott.ssa Camilla Del Torre) ha affermato che, in tema di rissa ex art. 588 c.p. , va mandato assolto l'imputato che si sia limitato ad una mera difesa passiva, senza prendere parte direttamente alla colluttazione.

Tribunale Udine, 24/02/2022, (ud. 18/02/2022, dep. 24/02/2022), n.317

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine in data 18/3/21, l'odierno imputato veniva citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica (unitamente a Al.Fa., Ro.Ri., Pa.Ca., Be.Ja. e Ni.El.).


All'udienza dibattimentale di data 9/7/21, avendo tutti i coimputati chiesto l'ammissione a riti alternativi, separata la posizione dell'odierno imputato e dichiaratane l'assenza, veniva aperto il dibattimento e le parti formulavano le rispettive richieste di prova. Ammesse le prove richieste dalle parti, all'udienza del 21/9/21 venivano acquisiti, con il consenso delle parti, quanto a Cr.Ad., verbale di s.i.t. rese il 3 dicembre 2019 e il 17 luglio 2020 e verbale di individuazione fotografica del 4 dicembre 2019, nonché, quanto a Ma.Lu., il verbale di s.i.t. rese il 3 marzo 2020 e il verbale di individuazione fotografica di pari data; il Pm e la difesa producevano documentazione e si dava corso all'esame di Cr.Ad. (con domande a chiarimento rispetto alle deposizioni già rese), Pi.Ru., Ma.Go. e Gi.Mo..


All'udienza del 16/11/21 si dava corso all'esame di Be.Ja., Ma.Pe. e Si.Ca..


Il 21/1/22 si dava corso all'esame di Ni.El. e Ma.Bo. e veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.


Infine, all'udienza del 18/2/22, il Pm e il difensore dell'imputato concludevano come da verbale ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.


Motivi della decisione

Dovrà essere pronunciata sentenza di assoluzione dell'odierno imputato per il reato a lui ascritto.


Cr.Ad., gestore del "Ba.St." in località Ri. a Udine, sentito a s.i.t. in data 3 dicembre 2019, ha dichiarato che il precedente 10 novembre 2019, alcune ore dopo l'incontro di calcio di serie A "(...)" disputatosi allo Stadio Fr., verso le ore 20.45, erano entrati nel suo locale alcuni avventori, precisamente un gruppetto di dieci persone le quali, dopo aver ordinato alcune birre, si erano messi a discutere tra loro. All'interno del bar vi erano anche altre persone. Era arrivato poi un altro frequentatore del locale, un certo Al., il quale si era messo a parlare con delle persone. Dopo una decina di minuti Al. aveva proferito ad alta voce una frase inneggiante ad ideologie politiche di estrema destra, frase che aveva scatenato la reazione del citato gruppetto di persone che aveva iniziato ad insultarlo. Ad. a quale punto aveva invitato Al. e gli altri ragazzi ad uscire dal locale, dove i toni si erano accesi ulteriormente. Ad. allora aveva chiamato da parte Al. e aveva invitato il gruppetto di ragazzi ad allontanarsi. Uno di loro, però, dopo aver fatto il giro della chiesa del Ri., era tornato vicino ad Al., strattonandolo per un braccio. Ad. aveva abbandonato i ragazzi ed era rientrato nel suo locale. Una decina di minuti più tardi gli avevano chiesto di entrare nel locale Al., che perdeva sangue dal naso, unitamente a Gi.Mo. e a Pa.Ne.. Il gruppetto di dieci ragazzi era rimasto all'esterno del bar, battendo i pugni sui vetri del locale ed urlando ad alta voce.


In data 4 dicembre 2019 Ad., richiesto di effettuare una individuazione fotografica, ha riconosciuto senza ombra di dubbio l'odierno imputato come uno dei soggetti facenti parte del gruppetto di dieci persone che aveva avuto lo scontro con Al.. Sentito nuovamente a s.i.t. il 17 luglio 2020, Ad. ha precisato che esattamente quando aveva lasciato Al. fuori dal suo locale era iniziata la rissa, dal momento che aveva percepito delle urla.


Ad., sentito in dibattimento con domande a chiarimento, ha dichiarato di non avere assistito direttamente alla rissa e di non ricordare esattamente cosa avesse fatto l'odierno imputato all'interno del suo locale, ma di ricordare solo del gruppetto di dieci persone che aveva alzato i toni verso Al., aggredendolo verbalmente, prima che lui li invitasse ad uscire (1).


Ma.Lu., sentito a s.i.t. il 3 marzo 2020, ha dichiarato che nel pomeriggio del 10 novembre 2019 si era recato presso il "Ba.St.", dove, circa venti minuti dopo la conclusione della partita, erano giunte una quindicina di persone che avevano iniziato ad infastidire gli avventori del bar, entrando ed uscendo più volte dal locale. In particolare tre dei soggetti del citato gruppo avevano preso di mira un ragazzo, provocandolo con questioni politiche. Anche su invito del titolare del locale, tutte queste persone erano state fatte uscire. Poco dopo Lu. aveva sentito delle urla provenire dall'esterno del locale, portandosi fuori per vedere cosa stesse accadendo. Attirato dalle grida si era portato dietro la chiesa dove aveva visto il ragazzo prima citato che veniva colpito dall'altro gruppo di persone. Mentre Gi.Mo., Pa.Ne., la ragazza di Lu. e quella di Pa. avevano cercato di calmare gli animi, Lu. aveva condotto all'interno del bar il ragazzo ferito. Il titolare del bar aveva chiuso le porte impedendo agli altri ragazzi di entrare. Gli stessi, dopo aver tirato dei forti colpi sulle vetrate del bar per rientrare, si erano allontanati.


Lo stesso Lu. in data 3 marzo 2020 ha riconosciuto l'odierno imputato con una percentuale dell'80% come uno dei ragazzi facenti parte del gruppo, aggiungendo "non l'ho notato fare altro".


Il Lgt Pi.Ru., in servizio presso la Sezione Radiomobile Carabinieri di Udine, sentito in dibattimento, ha dichiarato che la sera del 10 novembre 2019 aveva fatto un intervento presso il bar "Al.St." in località Ri. a Udine dal momento che erano state segnalate delle problematiche con alcuni avventori. Giunto presso il locale, il teste aveva identificato anche l'odierno imputato tra i soggetti che si trovavano in quel momento all'esterno del bar. Al momento dell'intervento la situazione era tranquilla, anche se poi gli animi si erano di nuovo riaccesi al sopraggiungere di altre persone. In particolare, vi era stata una discussione tra due gruppi, l'uno composto da Fa., Fo. e Pe. e l'altro da Se., Pe., Ca., Ca. e Ba..


L'Isp. S. Ma.Go., in servizio presso la Questura di Udine, ha dichiarato che aveva accertato che il Se., il giorno dei fatti, precisamente cinque ore prima della denunciata rissa, era entrato allo stadio per vedere la partita dell'Udinese in compagnia di Ni.El., Pa.Ca., Er. e Ma.Bo. (gli stessi, poi, si erano anche seduti vicini). Ha chiarito che la zona ove era avvenuta la rissa non era coperta da impianti di videosorveglianza. Ha aggiunto che l'imputato era risultato positivo allo SDÌ per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e per guida sotto l'influenza di alcool.


Gi.Mo., sentito in dibattimento, ha dichiarato che il 10 novembre 2019, dopo la partita di calcio dell'Udinese, si trovava all'esterno del "Ba.St." ai Ri. quando, attorno alle ore 17.30, era iniziata una discussione tra Al.Fa. (da lui già conosciuto in quanto frequentatore dello stadio), che in quel momento era in compagnia di Paolino Ne. e Ma.Lu., e un gruppo di ragazzi (il teste non ha ricordato i motivi per cui era scaturita tale discussione). Un componente del citato gruppo aveva invitato il resto della compagnia ad andare a casa e a lasciare perdere, ripetendo più volte che erano tutti lì per tifare la stessa squadra e che non c'era motivo per litigare. In quel frangente Fa. si era allontanato dal bar, venendo rincorso da tre ragazzi del gruppetto che lo avevano colpito con dei pugni in faccia. Fa. era stato poi colpito da un quarto soggetto, sopraggiunto alle spalle dei primi tre, ed era caduto a terra. A quel punto tutti i ragazzi del gruppetto avevano iniziato a prenderlo a calci in faccia, immobilizzandolo. Era allora intervenuto il Mo., riuscendo a far alzare Fa.; mentre i ragazzi si allontanavano in direzione dello stadio, Mo. aveva accompagnato Fa. all'ingresso del bar, in quanto lo stesso voleva offrirgli da bere. Mentre Mo. e Fa. si ripresentavano all'esterno del bar, una parte del gruppetto dei ragazzi era tornata sul posto con fare minaccioso; Mo. e Fa. si erano rifugiati all'interno del locale, chiedendo al titolare di chiudere a chiave le porte e di chiamare le Forze dell'Ordine. Una parte dei ragazzi aveva iniziato a tirare dei forti colpi con le mani sulle vetrate del locale, pretendendo di entrare. Mo., approfittando di un attimo di distrazione dei ragazzi, era uscito dal bar e si era allontanato.


Il teste, visionato l'album fotografico prodotto dal Pm all'udienza del 21 settembre 2021, ha conosciuto l'imputato come uno dei soggetti facenti parte del citato gruppo di ragazzi, aggiungendo "penso sia l'unico che non ha fatto nulla".


A seguito di contestazione in aiuto alla memoria, ha confermato che l'imputato era colui che, nel gruppetto, aveva cercato più volte un contatto con Fa., cercando di colpirlo alle spalle, senza mai riuscirci. Il teste ha dichiarato di essere certo che Se. facesse parte del gruppetto degli aggressori; non ha ricordato, però, se l'imputato facesse parte del gruppo di coloro che, conclusa la rissa, erano tornati presso il bar pretendendo di entrare. Ha dichiarato di non avere visto nessuno dei ragazzi del gruppetto invitare gli altri a smettere l'aggressione, a parte quello che inizialmente aveva invitato tutti alla calma e poi non aveva preso parte alla rissa.


Be.Ja., sentito in dibattimento, ha dichiarato di conoscere da diversi anni l'imputato. Il 10 novembre 2019 al termine di una partita di calcio Ja. si trovava al "Ba.St." assieme anche al Se. e ad altre persone a bere una birra ed era iniziato un battibecco all'interno del locale con altre persone per motivi politici. Se. era uscito dal bar in compagnia di alcuni amici e Al.Fa. lo aveva seguito e gli aveva sferrato da dietro un pugno, facendolo cadere. Mentre Ja. aveva trattenuto Fa., Se. era stato trattenuto a circa dieci metri di distanza da Ma.Bo. e Ma.Pe. ed in tal modo gli era stata impedita qualsiasi reazione. Se. era rimasto a distanza per tutto il tempo della rissa e poi si era allontanato, senza tornare verso il bar.


Il teste ha aggiunto di non aver visto Se. colpire alcuno dei presenti e che lo stesso non era un frequentatore abituale dello stadio.


Ma.Pe., sentito in dibattimento, ha dichiarato di conoscere Se., il fratello della sua compagna, da circa sette anni. Ha dichiarato che il 10 novembre 2019 si era recato allo stadio assieme al Se., ma non erano negli stessi settori (quella era la prima volta in cui l'imputato era andato allo stadio). Si erano ritrovati a fine partita ed erano andati al "Ba.St." assieme a Ja., Ca., Ba., Ni.El., Pa.Ca., Pa. Er. e avevano consumato delle birre (il teste ha riconosciuto le persone citate nelle fotografie sub 1 depositate dalla difesa come quelle facenti parte del gruppo di amici che si era ritrovato al bar). Un gruppo di ragazzi (fra cui uno che poi aveva saputo chiamarsi Al.Fa.) aveva iniziato ad intonare delle canzoni a sfondo razziale e Pe. e gli amici si erano chiesti le ragioni di quei cori. Pe. poi era uscito dal locale e si stava dirigendo verso il parcheggio in compagnia di Se., Be.Ja., Si.Ca. e El.Ni. (l'uscita dal locale era avvenuta di loro spontanea volontà). Erano stati raggiunti alle spalle da un gruppo di quattro ragazzi (di quelli che prima erano all'interno del bar) e Se. era stato colpito da dietro con un pugno, cadendo a terra. Se. non aveva reagito. Pe. poi, assieme a Ma.Bo. o Si.Ca., si erano dedicati a Se. e avevano cercato di portarlo via in quanto la situazione sembrava seria. Una volta conclusasi la rissa, anche Pe. era tornato verso il bar, prima di andare via, in quanto qualcuno aveva dimenticato qualcosa. Non aveva visto persone battere sui vetri del bar, né aveva notato Fa. ferito.


Si.Ca., sentito in dibattimento, ha dichiarato di conoscere l'imputato in quanto fratello della fidanzata dell'amico Pe. Ha dichiarato che il 10 novembre 2019 dopo la partita di calcio si era recato presso il "bar Stadio", dove c'era già Se. in compagnia di Pe., Bo., El. e Be.. Ca. si era intrattenuto all'interno del bar in compagnia loro e di Em.Ba., Pa.Ca. e Pa. Er. (il teste ha riconosciuto le persone citate nelle fotografie prodotte sub 1 dalla difesa). Ad un certo punto all'interno del locale Fa. e alcuni suoi amici avevano iniziato ad intonare cori nazisti. Pa.Ca. aveva avuto qualcosa da ridire e vi erano stati degli spintonamenti tra lui e quelle persone. A quel punto Ca. e la compagnia di amici avevano deciso di lasciare il locale. Erano usciti e si erano indirizzati verso il parcheggio, venendo raggiunti da un paio di ragazzi che avevano iniziato a colpirli con calci e pugni. Lì era nata una rissa. Il teste ha riferito che in quel frangente non aveva notato la presenza del Se.. Solo in seguito aveva saputo che Se. era stato spinto quando ancora era all'interno del locale, ma non era stato aggredito all'esterno. Il teste ha poi riferito che i ragazzi che avevano iniziato la rissa si erano poi ritirati all'interno del locale; la compagnia del Ca. si era dileguata e Ja. era andato in Pronto soccorso in quanto si era ferito. Il teste ha chiarito che l'ultimo momento in cui aveva notato la presenza del Se. si trovava ancora all'interno del bar.


Ni.El., sentito in dibattimento, ha dichiarato di avere conosciuto Se. da non molti anni tramite Pe. (l'imputato era il fratello della fidanzata di Pe.). Ha spiegato che il 10 novembre 2019 si trovava in un bar in compagnia del titolare del locale, di Se., Pe., Ca., Ri. e Be.. Quel giorno El. si era recato per la prima volta allo stadio. Ad un certo punto Fa. ed altri amici avevano iniziato ad intonare dei cori con ideologie fasciste ed il Ca., che aderiva ad ideologie di estrema sinistra, aveva iniziato a parlare con loro; El. era rimasto all'interno del locale, a cavallo tra il bancone e la sala e aveva notato che alcune persone erano uscite dal locale, fino a quel momento affollato. Dopo circa mezz'ora, verso le 23.30, El. era uscito all'esterno del locale e aveva notato poco distanti sulla destra Ca., Pe. e Se. e in lontananza delle persone che si spintonavano. El. si era avvicinato a questo gruppetto e aveva visto che c'era Be., Ri., Fa. e due suoi amici; poi El. era subito rimasto coinvolto nella rissa. Nel frattempo, Se. era rimasto distante con Pe. e Ca.. Al termine della rissa El. era molto frastornato e, senza attendere l'arrivo dei Carabinieri, aveva accompagnato Be. in Pronto soccorso in quanto si era ferito. Solo nei giorni successivi gli era stato raccontato da Se. che la sera del 10 novembre 2019 era stato colpito alle spalle con un pugno da qualcuno, cadendo a terra, e che lui non aveva reagito.


Esibite al teste le foto 1 e 1 bis della difesa, lo stesso ha riconosciuto i soggetti ivi ritratti come Pa. Er., Ja. Be., Si.Ca., Em.Ba., El.Ni., il barista, Se., Pa.Ca., Pa. Er. e Ma.Pe..


Ma.Bo., sentito in dibattimento, ha dichiarato di essere amico di Se.. Ha riferito che il 10 novembre 2019, dopo la partita di calcio, si era recato al "Ba.Sp." assieme ad alcuni amici tra cui Pe., Se., Ja., Ca. e Ri.. Lì, dopo che i ragazzi avevano consumato delle birre, era iniziata una discussione di natura politica tra Pa.Ca. e Fa. tanto che Bo., notando che i due si stavano alterando, aveva suggerito agli amici di andare via. A quel punto Bo., Se., Ca., Pe. e Ri. erano usciti dal locale, ma subito Se. era stato colpito alle spalle da un pugno del Fa.. Bo. aveva subito trattenuto il Se. per paura che l'amico reagisse. Da lì a poco era iniziata una rissa ad una ventina di metri di distanza, rissa alla quale Se. non aveva partecipato in quanto era stato trattenuto da Bo.. Il teste ha riferito di essere sempre stato presente vicino al Se. e di non averlo visto sferrare pugni al Fa.. Poi Bo. si era allontanato assieme al Se. prima dell'arrivo dei Carabinieri.


Per completezza si evidenzia che sono stati acquisiti i verbali di pronto soccorso di Al.Fa. e di Be.Ja. (prodotti dal Pm all'udienza del 21 settembre 2021), verbale di interrogatorio reso da Pa.Ca., nelle more deceduto, decreto di perquisizione emesso dal Pm nei confronti di Fa. ed annotazione relativa all'esito della perquisizione (documenti depositati dalla difesa all'udienza del 21 settembre 2021). In particolare, nella ricostruzione dei fatti effettuata dal Ca., lo stesso ha dichiarato di essersi recato allo stadio, nel settore "Distinti", assieme ad alcuni amici tra cui l'odierno imputato. Dopo la partita i ragazzi si erano recati presso il "Ba.St." dove avevano incontrato altri amici. Dopo che loro avevano intonato dei cori di tipo calcistico, il Fa. aveva risposto con dei cori riguardanti i campi di concentramento. Mentre il Ca. era rimasto a parlare con Ne. all'interno del locale, alcuni dei suoi amici avevano iniziato all'esterno una lite con Fa. e poi si erano allontanati. Il Ca. si era poi avvicinato assieme al Ne. al gruppetto che era in lontananza notando che un ragazzo era a terra e altri (fra cui alcuni dei suoi amici) che stavano discutendo animatamente. A quel punto il Ca. si era incamminato con il suo gruppo di amici verso il parcheggio dello stadio ma poi, notando che mancava Be., erano tornati presso il bar a cercarlo. All'interno del locale Ca. era stato tirato per la giacca da un ragazzo. Uscito dal locale si era riunito alla compagnia di amici e poi aveva bussato alla porta del bar per avere la restituzione di una sciarpa che gli era stata sottratta.


Così riassunte le prove acquisite in dibattimento, ritiene il Tribunale che non possa pervenirsi ad una affermazione oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dell'odierno imputato per il reato a lui ascritto.


Va preliminarmente detto che tutti i numerosi testi sentiti in dibattimento sono parsi sinceri e genuini, nonostante le innegabili differenze nelle ricostruzioni dell'accaduto del 10 novembre 2019. Va al riguardo considerato, infatti, che la rissa di cui all'imputazione è nata in un contesto nel quale vi erano molte persone, la maggior parte delle quali aveva anche assunto sostanze alcoliche nel clima gioviale che vi era presso il "Ba.St." dopo la partita di calcio dell'Udinese (2).


Quel che è pacifico è che il 10 novembre 2019 Se. aveva assistito (per la prima volta) presso lo stadio Fr. ad una partita di calcio dell'Udinese e, una volta conclusosi l'evento sportivo, si era ritrovato al "Ba.St." in compagnia di alcuni amici, tra cui Pa. Er., Ja. Be., Si.Ca., Em.Ba., El.Ni., Pa.Ca., Pa. Er. e Ma.Pe., amici che erano tutti in clima festoso (cfr fotografie prodotte dalla difesa) ai quali si era anche unito il barista del locale nel corso della serata. È altrettanto pacifico che all'interno del citato locale, dove vi erano molti avventori, era presente anche il Fa. in compagnia di amici. È proprio il Fa. che, ad un certo punto, aveva iniziato a proferire ad alta voce frasi inneggianti ad ideologie politiche di estrema destra, facendo così scaturire un alterco con altri avventori presenti all'interno del locale e precisamente con alcuni dei ragazzi facenti parte della compagnia del Se.. Preso atto che i toni si stavano accendendo e gli animi si stavano agitando, era stato il gestore del locale a chiedere ai ragazzi coinvolti nella discussione di uscire all'esterno, mentre altri (Pe., Ca., Bo. e Se.) avevano deciso di farlo di propria iniziativa. Ed è proprio all'esterno del locale che poi aveva avuto luogo la rissa di cui all'imputazione.


Ciò detto, venendo precisamente alla posizione dell'odierno imputato - al quale è contestato di avere preso luogo a tale rissa all'esito della quale sia Fa. sia Ja. avevano riportato delle lesioni personali - va detto che le prove acquisite in dibattimento non consentono di ascrivergli la responsabilità penale per tale reato, né consentono in qualche modo di ritenere che egli abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso.


Cr.Ad., il gestore del locale, non ha visto direttamente la rissa, ma ha assistito direttamente solo agli attimi precedenti, quando, all'interno del suo locale, vi era stato un alterco tra due gruppetti di persone. Ha precisato di avere riconosciuto Se. in sede di individuazione fotografica solo come "facente parte del gruppo".


Anche Lu. in sede di s.i.t. ha ricordato il Se. come uno dei soggetti facenti parte del gruppo di ragazzi che aveva preso parte alla rissa, senza però avere ricordato alcun particolare comportamento da parte sua.


Il Lgt Ru. ha dichiarato di avere identificato Se. come uno dei soggetti presenti all'esterno del bar al momento del suo intervento, quando ormai la rissa era conclusa. Non ha ricordato nulla di particolare in merito all'atteggiamento del Se., se non che era stato collaborativo in sede di identificazione. Va subito detto che il fatto che Se. sia stato identificato nel luogo della rissa da parte del Lgt Ru. di per sé non è elemento decisivo per far ritenere che l'imputato abbia effettivamente preso parte alla colluttazione, così come non è certo una prova in tal senso l'accertamento effettuato dall'Isp. S. Go. che ha riferito di avere appurato che il Se. quel giorno era entrato allo stato Fr. per vedere la partita dell'Udinese (circostanza che è assolutamente pacifica).


A sostegno della tesi per cui Se. è rimasto estraneo alla rissa in oggetto depongono le testimonianze di Be.Ja., Ma.Pe., Si.Ca., Ni.El. e Ma.Bo.. Tali testi hanno raccontato che, dopo che all'interno del locale era iniziata la discussione con il Fa., Se. in compagnia di altri amici era uscito dal bar e si era diretto verso il parcheggio delle automobili. Era stato raggiunto dal Fa. il quale gli aveva sferrato un pugno alle spalle, facendolo cadere a terra. Se. era subito stato trattenuto dagli amici Bo. e Pe. i quali, così facendo, gli avevano impedito qualsiasi reazione. A quel punto, però, era iniziata la contesa violenta ad una ventina di metri di distanza alla quale, però, il Se. non aveva preso parte perché era rimasto in disparte con Pe. e Bo.. Ca. ha riferito che quando era iniziata la rissa non aveva notato la presenza del Se., mentre El. ha ricordato che quando era uscito dal bar aveva notato la presenza di persone che si spintonavano e in disparte, lontano da queste, Pe., Se. e Ca. (evidentemente scambiando Ca. con Bo.).


Tra le deposizioni dei testi sentiti l'unica che porterebbe a far credere che anche l'odierno imputato avesse partecipato alla rissa in questione è quella resa dal teste Mo.. Tale teste in realtà, dopo aver identificato il Se. come "l'unico che non ha fatto nulla", ha poi precisato, in seguito a contestazioni in aiuto alla memoria, che l'imputato aveva cercato di colpire il Fa. alle spalle, senza riuscire nel suo intento. Ha anche precisato comunque che la rissa si era realizzata ad una ventina di metri di distanza da lui e che era buio, ragion per cui era difficoltoso riconoscere i partecipanti alla colluttazione.


Tale ricostruzione dei fatti, che pare attribuire al Se. un qualche ruolo attivo nel corso della rissa, va tuttavia esaminata alla luce delle altre prove acquisite in dibattimento, le quali, come sopra detto, paiono escludere qualsiasi coinvolgimento dell'odierno imputato nella colluttazione.


Dunque, se così è, pare evidente che Mo. può avere in buona fede mal interpretato gli eventi, considerando da un lato che lo stesso, come gli altri avventori del bar, quel giorno stava assumendo sostanze alcoliche, e d'altro lato che, nella situazione certamente concitata che si era creata, il Mo. può non avere visto esattamente tutti gli accadimenti (per la distanza a cui si trovava dal luogo della rissa, per la scarsa luminosità, per il numero di persone coinvolte, peraltro a lui non tutte già note), ragioni per cui si esclude che tale teste abbia reso una falsa testimonianza.


Orbene, ciò detto, se per l'integrazione di una rissa è essenziale la contesa tra più persone, animate dall'intento di aggredire gli avversari e di difendersi dalla loro violenza, per quanto riguarda la posizione dell'odierno imputato l'istruttoria dibattimentale non ha certo restituito la prova certa della sussistenza del reato a lui contestato: anzi, quel che è emerso è che era stato il Se. ad essere stato colpito alle spalle dal Fa. mentre si stava allontanando dal locale, aggressione alla quale egli non aveva reagito, anche in quanto prontamente trattenuto dagli amici. Ma anche ad ipotizzare che il Se. avesse cercato di reagire (cercando a sua volta di colpire Fa.) in ogni caso non sarebbe configurabile a suo carico il delitto di rissa, avendo egli subito una aggressione ed essendosi limitato soltanto a una mera difesa passiva.


Va anche osservato che, circoscrivendo la partecipazione del Se. all'episodio nel quale egli era stato colpito dal pugno del Fa. (non essendo emersa, per quanto già detto, la sua partecipazione alle fasi successive della colluttazione), dal momento che per giurisprudenza pacifica allo scontro violento debbono partecipare almeno tre persone (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, St.Gi., Rv. 275631 - 01, secondo cui: "Ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipatone di almeno tre persone e l'individuatone, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente configgenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona") nel caso di specie all'ipotetica contesa avrebbero preso parte solo il Fa. ed il Se., dal momento che gli amici di quest'ultimo si erano limitati a trattenerlo.


Infine, pur essendo noto che nel corso di una rissa i gruppi contrapposti possono frantumarsi in sottogruppi, protraendo la condotta illecita in luoghi diversi, purché gli episodi di violenza siano concatenati tra loro (Cass. Sez. V, 3.11.2010, n. 7013), è anche vero che lo specifico frammento della condotta che ha visto coinvolto il Se. è ben distinto da quella che poi è stata la vera e propria colluttazione, iniziata pochi istanti dopo e ad una ventina di metri di distanza dall'imputato e poi protrattasi anche in luoghi diversi, come nei pressi della chiesa dei Ri..


In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, l'imputato andrà assolto dal reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p..


La motivazione è riservata ex art. 544 comma 2 c.p.p.


PQM

Il Tribunale di Udine - Sezione Penale -, in composizione monocratica, visto l'art. 530 c.p.p.,


ASSOLVE


Se.Da. dal reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto; motivazione riservata ex art. 544 co. 2 c.p.p.


Così deciso in Udine il 18 febbraio 2022.


Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022.


(1) Pag. 4 delle trascrizioni dell'udienza del 21/9/21: "No, l'ho riconosciuto (Se.) solamente facente parte del gruppo. Io non gli ho visti fare effettivamente nulla di che, se non vedevo che gli animi si agitavano all'interno del locale, per cui li ho fatti allontanare fuori".


(2) Cfr. deposizione del teste Ca. (pag. 18 delle trascrizioni del 16/11/2021): "il comportamento nel bar è quello di una giornata festante, anche perché non avremmo avuto il gestore del locale con noi, attorno a festeggiare, a fare foto"; cfr deposizione Pe. (pag. 12 delle trascrizioni del 16/11/21): "eravamo tranquilli, penso lo dimostri anche il fatto che il barista sia con noi; ci siamo bevuti due birre dopo la partita. Per noi era un evento di festa diciamo.....Eravamo molto allegri, spensierati, insomma stavamo bevendo l'ultima birra per poi rientrare a casa"; cfr deposizione Bo. (pag. 10 e 11 delle trascrizioni del 18/2/22): "Abbiamo bevuto un po' di birra .... Ci stavamo divertendo fra di noi"; cfr. deposizione Mo. (pag. 14 delle trascrizioni del 21/9/21): "tanti di loro erano ben bevuti".

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