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Sentenza di Assoluzione: La qualifica di Amministratore di fatto nella bancarotta fraudolenta (Tribunale Lecce n. 3043/23)


Bancarotta fraudolenta


1. La massima

Per qualificare un soggetto quale amministratore di fatto devono ricorrere più indizi del compimento di atti gestori da parte sua, essendo necessario che tale soggetto abbia effettivamente esercitato funzioni gestorie tipiche dell'amministratore di diritto, come dimostrato dalla sua effettiva interferenza nella gestione della società e dai suoi atti concreti di direzione e controllo.

La mera formalità della denominazione di amministratore unico iniziale, seguita da un ruolo di consulente fiscale successivo, non è sufficiente a provare la qualifica di amministratore di fatto, soprattutto quando emerge che le decisioni e le operazioni gestionali erano effettivamente assunte da altri soggetti e che il presunto amministratore di fatto si limitava ad attendere indicazioni da parte di questi ultimi prima di procedere alle relative contabilizzazioni.

Nel caso di specie, la circostanza che un'altra parte abbia sporto denuncia contro il presunto amministratore di fatto non costituisce di per sé una prova sufficiente della sua effettiva gestione della società, soprattutto se tale parte è gravata da precedenti specifici e se la società stessa porta il nome di un familiare di quest'ultima, indicando un coinvolgimento significativo o esclusivo da parte di quest'ultimo nella creazione e nella gestione della società.



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2. La sentenza integrale

Tribunale Lecce sez. II, 25/10/2023, (ud. 02/10/2023, dep. 25/10/2023), n.3043

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 5 maggio 2022 VE.Lu. è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione collegiale per rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale quale amministratore di fatto della (…) s.r.l. con sede in Corigliano d'Otranto, avente ad oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce del 26.2.2019, in concorso con (…), (la cui posizione è stata ammessa al rito abbreviato e risulta essere stata definita con sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato) quale amministratore di diritto.

All'udienza del 4 luglio 2022, il Tribunale, dichiarata l'assenza dell'imputato e dato atto della costituzione di parte civile della curatela fallimentare della (…) s.r.l., ha aperto il dibattimento e rinviato per l'inizio dell'istruttoria dibattimentale al successivo 23 gennaio 2023.

In tale data sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal p.m. (relazione ex art. 33 L.F. e documentazione allegata; sentenza di fallimento; prospetto elaborato dal curatore fallimentare sul valore dei beni della (…) s.r.l. acquisitati dalla (…); scontrino fiscale emesso dalla (…) in data 22 maggio 2020). Si è dunque proceduto all'escussione dei testi del p.m. VI.St. in qualità di curatore fallimentare, MI.Ro., inizialmente nominato curatore della (…) s.r.l. con la sentenza dichiarativa di fallimento, le cui sommarie informazioni testimoniali sono state acquisite con l'accordo delle parti; Mar. della Guardia di Finanza (…) e (…), previa acquisizione ex art. 493 comma 3 c.p.p. delle relative s.i.t. del 12.11.2020. Sono state poi acquisite col consenso delle parti e rinuncia all'ascolto le relazioni di stima redatte, previa visione dei beni oggetto di vendita dalla (…) s.r.l. alla (…), dai testi della difesa GA. e CO., entrambi legali rappresentanti di società specializzate nella fornitura di arredi di supermercati.

Alla successiva udienza del 22 maggio 2023 sono stati escussi i testi della difesa D.MA. ed altri (…). All'udienza del 2 ottobre 2023, acquisita la relazione contabile redatta dal consulente della difesa D.GI. con l'accordo delle parti e previa rinuncia della difesa ai residui testimoni, la cui ammissione veniva dunque revocata, il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, ha invitato le parti a concludere e, udite le richieste conclusive, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato mediante la lettura del dispositivo sentenza di assoluzione ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. del VE.Lu. dal reato di bancarotta documentale per non aver commesso il fatto e dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste.

Osserva il collegio che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della sussistenza della qualifica di amministratore di fatto contestata al VE. Né dei fatti di distrazione a lui ascritti in concorso col (…) al capo B).

L'indagine prende le mosse dal fallimento della (…) s.r.l. e dalla relazione ex art. 33 L.F. effettuata dal curatore VI.St.; in particolare, il predetto curatore, dopo aver ricostruito la storia della società fallita, operante nel campo del commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, evidenzia l'incompletezza della documentazione contabile e dei libri obbligatori consegnati alla curatela (mentre il libro giornale e le schede contabili risultavano aggiornate al 30,9.2016 ed i libri IVA al 31.8.2016, il libro degli inventari era aggiornato al 31.12.2013 e quello dei cespiti ammortizzabili al 31.12.2015). Nella relazione ex art. 33 L.F. e precisamente al punto 14, riguardante "Informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo" si legge che 11 in data 25.2.2013 è stata costituita la società (…) s.r.l. partecipata al 90 per cento dal sig. (…) e per il restante 10 per cento dal sig. Lu.VE.

L'amministratore unico nominato era il sig. Lu.VE.

Successivamente, con verbale di assemblea ordinaria del 4.8.2014, è stato variato l'amministratore unico con nomina del sig. (…). Infine, il 23.6.2016 è stata ceduta l'intera quota da parte del sig. Lu.VE. al sig. (…), diventando quest'ultimo socio unico".

Nel successivo riquadro al punto 15 "prime informazioni anche di carattere indiziario sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto" il curatore scrive "Occorre sottolineare che il Sig. (…) ha presentato formale denuncia al Procuratore della Repubblica nei confronti del sig. Lu.VE., per aver quest'ultimo svolto il ruolo di amministratore di fatto della società oggi fallita. In base alla denuncia presentata dal sig. (…) il sottoscritto curatore ha provveduto a convocare tutti i dipendenti e fornitori della società fallita per comprendere con chi avessero intrattenuto rapporti al fine di individuare l'effettivo amministratore. Sulla base delle dichiarazioni acquisite, il sottoscritto curatore ha potuto riscontrare che i pagamenti, gli ordini, e le direttive impartite al personale dipendente venivano intraprese dal sig. (…).

Ebbene, tale ultima affermazione è stata ribadita dal curatore sentito in dibattimento ed è stata riscontrata dalle univoche dichiarazioni dei soggetti escussi quali testi ovvero quali persone informate sui fatti in sede di indagini (per coloro le cui dichiarazioni rese a s.i.t. sono state acquisite ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p.) o ancora sentiti dal curatore nell'immediatezza. I dipendenti (…) ed i fornitori (…) della (…) s.r.l. hanno ribadito infatti in dibattimento di aver avuto rapporti unicamente col (…). Tanto basta per escludere che vi sia la prova della sussistenza, in capo al VE.Lu., della qualifica di amministratore di fatto, sicchè difetta il presupposto perché egli sia chiamato a rispondere unitamente all'amministratore di diritto (…) dei fatti di bancarotta ascritti al capo A, che possono senz'altro ritenersi provati, essendo incontestati l'incompletezza della documentazione contabile ed il mancato rinvenimento della cassa e dei beni strumentali indicati al punto 25 della relazione ex art. 33 L.F. del 19.3.2020.

Quanto, poi, all'operazione distrattiva contestata al capo B, ovvero la cessione da parte della (…) s.r.l. alla (…) s.r.l. di beni strumentali (attrezzature varie e arredi acquistati dalla (…) s.r.l. tra il 2013 ed il 2015) ritenuta apparente in quanto fatturata e mai onorata da parte della società acquirente, non possono tacersi i seguenti elementi, che pongono un ragionevole dubbio sull'effettiva natura della predetta operazione:

- l'effettivo valore della merce oggetto di cessione non può essere considerato sic et simpliciter pari al costo storico detratto delle quote di ammortamento (e dunque stimato in euro 125.418,83) ma deve tener conto, come rappresentato dai consulenti della difesa e come evidenziato dallo stesso curatore fallimentare (cfr. verbale di ascolto del curatore da parte della Guardia di Finanza del 21.5.2020), di usura ed obsolescenza; il valore indicato nella fattura n. (…) del 31.12.2015 potrebbe dunque ritenersi congruo rispetto allo stato delle merci al momento della cessione (si vedano le relazioni di stima di GA. e CO., entrambi legali rappresentanti di società specializzate nella fornitura di arredi di supermercati);

- il dipendente CI.Da., sentito in dibattimento, ha confermato che sia lui che LA.Si., originariamente dipendenti della (…) s.r.l. e creditori nei confronti della predetta società di somme a titolo di stipendi e TFR, avevano accettato la proposta del (…) di rilevare le di lui quote nella (…) s.r.l. a compensazione dei debiti della (…) s.r.l.; è evidente come tale compensazione non potesse giuridicamente operare, non trattandosi dei medesimi soggetti (da una parte, infatti, vi era la società a responsabilità limitata, debitrice col proprio patrimonio; dall'altra il (…) persona fisica, quale cessionario delle quote della T. s.r.l.) e tuttavia è un fatto che né il CI. né la LA. si siano insinuati al passivo della (…) s.r.l.;

- peraltro, risulta che la curatela fallimentare abbia transatto con la (…) s.r.l. il pagamento di una somma largamente inferiore a quella riportata nella fattura n. (…) del 2015, pari a circa 20.000,00 euro, e che non sia stata di contro esperita alcuna azione revocatoria volta a far valere l'inopponibilità della cessione alla curatela ovvero alcun giudizio per ottenere l'accertamento della natura simulatoria dell'operazione. Così ricostruiti gli elementi di prova emersi in dibattimento, non può che ritenersi contraddittoria la prova in ordina alla posizione del VE.Lu., che dunque va mandato assolto dai fatti di bancarotta contestati al capo A) per non aver commesso il fatto; e dalla bancarotta fraudolenta di cui al capo B) perché il fatto non sussiste, non essendo provata al di là di ogni ragionevole dubbio la natura distrattiva dell'operazione di cessione descritta in imputazione. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che per qualificare un soggetto quale amministratore di fatto debbano ricorrere più indici del compimento di atti gestori da parte sua: è il BR. che risulta aver ricoperto il ruolo di amministratore di diritto non solo formalmente, occupandosi di gestire la società e di interfacciarsi con i clienti e con i dipendenti.

Il VE. risulta essere stato per tabulas dapprima l'amministratore unico della (…) s.r.l. dal 25.3.2013 al 4.8.2014, poi il consulente fiscale della medesima società, su mandato proprio del (…).

Il coinvolgimento del VE. nell'amministrazione della società sembra essere escluso anche dalle numerose mail acquisite al fascicolo del dibattimento, dalle quali risulta che l'odierno imputato compulsasse il (…) a fornire spiegazioni su alcune fatture, assegni e pagamenti relativi alla gestione della (…) s.r.l., attendendo indicazioni dallo stesso (…) prima di procedere alle relative contabilizzazioni.

La circostanza per cui il (…) avrebbe sporto denuncia alla Procura della Repubblica contro il VE., addebitandogli la gestione di fatto della (…) s.r.l. non vaie a comprovare la veridicità dell'impianto accusatorio, se sol si consideri che il (…) risulta gravato da un precedente specifico (mentre il VE. È assolutamente incensurato e svolge una lecita attività di commercialista) e clic la società porta il nome della figlia del (…), segno evidente di un pieno se non esclusivo coinvolgimento di quest'ultimo nella creazione della società e nella sua successiva gestione.


P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p.,

ASSOLVE VE.Lu. dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p.,

ASSOLVE VE.Lu. dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste. Motivazione in giorni 90.

Così deciso in Lecce il 2 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2023.

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