Tribunale Napoli sez. VI, 03/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 03/08/2020), n.4442

Giudice: Federico Somma
Reato: L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis,
Esito: Condanna (mesi sei di reclusione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE PENALE
Il Giudice, dott. Federico SOMMA, all'udienza del 13 luglio 2020 ha
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
Ru.An., nata (...), ivi residente alla via (...) (domicilio
dichiarato per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p.: come da
nomina depositata il 06 marzo 2018, in atti)
libera - assente
difesa di fiducia dagli avv.ti Ri.MO. del foro di Napoli e Ma.PA.
del foro di Savona (come da nomina depositata il 06 marzo 2018, in
atti)
Ga.Ma., nato (...), ivi residente alla via (...) (domicilio
dichiarato per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p.: come da
nomina depositata il 06 marzo 2018, in atti) libero - assente
difeso di fiducia dagli avv.ti Ri.MO. del foro di Napoli e Ma.PA.
del foro di Savona (come da nomina depositata il 06 marzo 2018, in
atti)
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso il 9 maggio 2018, Ru.An. e Ga.Ma. sono stati tratti a giudizio davanti a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 3 giugno 2019, è stato disposto rinvio preliminare per la necessaria rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo agli imputati.
Alla successiva udienza del 28 ottobre 2019, dopo la dichiarazione di assenza ex art. 420 bis c.p.p. di entrambi gli imputati, regolarmente citati e non comparsi senz'addurre alcun legittimo impedimento, è stato disposto rinvio preliminare per assenza testi.
All'udienza del 27 gennaio 2020, in assenza di questioni o richieste preliminari, si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove richieste dalle parti, con contestuale esame della teste di polizia giudiziaria Ul.Ma. - rispetto al quale le parti che hanno dichiarato di acconsentire alla formale acquisizione al fascicolo processuale e alla diretta utilizzabilità ai fini della decisione degli atti d'indagine a sua firma o comunque da lei curati - e conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza di Da.Fr., palesatasi manifestamente superflua.
La successiva udienza, fissata per il 30 marzo 2020, è stata rinviata d'ufficio in conformità a quanto stabilito dal decreto n. 68/2020, adottato dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2020 al fine di dare attuazione al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (e successive modificazioni), relativo all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con conseguente sospensione del corso della prescrizione dal 30 marzo 2020 (data in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza di cui è stato disposto il rinvio officioso) all'11 maggio 2020, cioè per un periodo di 1 mese e 11 giorni (cfr., sul punto, Cass. sez. III, n. 21367/2020).
All'udienza del 13 luglio 2020, è stata, infine, acquisita documentazione prodotta dalla difesa e, dopo la dichiarazione di formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità di tutti gli atti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale, il giudice ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate, sulle quali, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
Motivi della decisione
Par d'uopo, innanzitutto, riportare il contenuto del verbale di ispezione e sequestro del 15 dicembre 2016, verbale utilizzabile ai fini della decisione in ogni sua parte, in virtù dell'accordo acquisitivo intervenuto all'udienza del 27 gennaio 2020.