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Tribunale di Nola - 1133/21 - GM Speranza Fedele - Danneggiamento - Condanna.

Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 18/08/2021), n.1133

Giudice: Speranza Fedele

Reato: 635 c.2 n. 1 c.p.

Esito: Condanna


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

In composizione monocratica

Il Giudice monocratico, G.O.T., dott.ssa Speranza Fedele alla pubblica

udienza del dì 20/05/2021

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura de] dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

(...) nato a Napoli il (...), residente ed elettivamente domiciliato,

ex art. 161 c.p.p., in Volla, alla via (...), difeso di fiducia dall'avv.

(...) del Foro di Napoli

Libero Assente

IMPUTATO

del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 635 c.2 n. 1 c.p. perché, in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi,

dapprima sferrando pugni contro la slot machine presente all'interno

della sala slot denominata "(...)" - sita in Volla alla Via (...) - la

danneggiava; successivamente, sferrando un pugno contro il finestrino

dell'autovettura dei carabinieri parcheggiata nei pressi della predetta

sala slot, lo danneggiava mandandolo in frantumi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica

fede.

In Volla il 12.2.2019


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 19. 11.2019, (...) era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 635 c.p., con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede.


All'udienza del 2.07.20, dichiarata l'assenza dell'(...), ex art. 420 bis c.p.p. la trattazione del procedimento veniva rinviata, in via preliminare, come da verbale.


Alla successiva udienza del 29.10.2020, il g.m. dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti; indi, si acquisiva al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co 3 c.p.p., la cnr dei CC di Volla n.48/9 del 13.02.2019. Seguiva la rinuncia, da parte del P.M., alla escussione dei testi qualificati, (...) e (...) dei CC di Volla.


Revocata l'ordinanza ammissiva in parte qua, il Tribunale differiva al 18.03.2021, quando venivano sentiti, (...) e transitata nell'incarto processuale, ex art. 493 co 3 c.p.p., anche la denuncia da lui sporta in data 12.02.2019, previa ordinanza di ammissione da parte del Tribunale, ex art. 507 c.p.p., il brigadiere (...) dei CC di Volla. Dichiarata, dunque, la chiusura dell'istruttoria, il g.m. accoglieva la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa riportata a verbale e fissava, sospesi i termini di prescrizione, l'udienza del dì 20.05.2021, per la sola discussione.


Alla predetta udienza, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale pronunziava dispositivo, cui fa seguito la presente sentenza, per il cui deposito si indicava il termine di giorni 90.


Gli atti acquisiti ai fascicolo del dibattimento e la prova orale espletata nel corso del processo, consentono di ritenere la penale responsabilità dell'imputato, (...) per il reato a lui ascritto in rubrica, essendosi accertato il danneggiamento da parte sua in data 12.2.2019 sia della macchina slot presente all'interno sala "(...)" in Volla, alla via (...) che del finestrino della autovettura del carabiniere (...), secondo l'ipotesi accusatoria avanzata dal P.M. in rubrica.


La denuncia di (...), da lui confermata nel processo all'udienza del 18.03.2021, è unita al fascicolo del dibattimento. Dal predetto atto e dalla sintesi dei fatti nella cnr dei CC di Volla del 13.02.2019, parimenti acquisita agli atti, emerge chiaramente che l'(...) in data 12.02.2019 si trovava all'interno dell'esercizio "(...)" in Volla, alla via (...); prendeva a pugni la macchina slot, ivi presente, urinandovi, poi, contro.


Il titolare, che non assisteva al fatto, ne veniva informato da alcuni soggetti presenti all'interno dell'esercizio. Richiedeva l'intervento del brigadiere (...) dei CC di Volla, che si trovava all'esterno dell'attività, presso il distributore di carburante posto nei pressi della stessa. L'(...), che in quel periodo era gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., finiva con lo sferrare un pugno anche all'auto del militare, parcheggiata sulla strada pubblica, frantumandone il finestrino, come dichiarato da lui nel processo all'udienza del 18.03.2021 quando ha evidenziato che l'imputato fosse ubriaco e che i suoi familiari avevano provveduto a risarcire il danno.


Nella cnr allegata agli atti veniva evidenziato che l'(...) la sera del 12.02.2019 non solo non si presentava per l'apposizione della firma di controllo, ma non giustificava l'assenza.


Mette conto osservare che integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8634 del 22 febbraio 2018).


La Suprema Corte ha anche affermato che il danneggiamento di auto in sosta non è affatto interessata dalle disposizioni in materia di abrogazione dei reati previste dal già citato D.lsg n. 7 del 2016 a seguito della cui introduzione continua ad essere previsto come reato il danneggiamento delle cose altrui esposte alla pubblica fede in quanto danneggiamento aggravato. La sentenza n. 48615/2019 della Cassazione, nel sottolineare la differenza esistente tra reato di danneggiamento e reato di deturpamento o imbrattamento chiarisce che il primo illecito penale si distingue dal secondo perché il danno non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, in quanto ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino.


L'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., per costante giurisprudenza, non è correlata alla natura del luogo in cui si trova il bene bensì alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede che ricorre quando la cosa trovi protezione solo in virtù del rispetto che di essa abbiano i consociati.


Per "pubblica fede" deve intendersi quel sentimento di rispetto e senso di affidamento verso la proprietà o il possesso altrui su cui conta colui che lascia una cosa propria incustodita, anche temporaneamente, in tal modo esponendola ad un maggiore rischio di sottrazione. Ne consegue che i'aggravamento della condotta criminosa non dipende dalla natura pubblica o privata del luogo ove si trova la cosa ma dalla sua condizione di esposizione agli altri che può sussistere anche quando un dato bene si trovi in un luogo privato a cui, però, si può accedere liberamente per mancanza di recinzioni o di sorveglianza. (Cass. Pen. n. 9022/2006; Cassazione penale, sez. II, sentenza 10/11/2017 n° 51438). Peraltro, l'adozione da parte del proprietario di eventuali cautele come lucchetti, catene o antifurti non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, trattandosi di strumenti facilmente superabili che non costituiscono, perciò, un impedimento assoluto al danneggiamento del bene.


Solo una sorveglianza costante e diretta della cosa può considerarsi come idonea ad escludere l'esposizione a pubblica fede contrariamente ad un controllo saltuario e generico.


L'imputato della vicenda de qua è stato tratto a giudizio per aver violentemente colpito la macchina slot all'interno dell'esercizio "(...)" in Volla, nonché l'auto del carabiniere (...) mentre la stessa era in sosta all'esterno dell'attività.


Nell'uno e nell'altro caso, sussiste la contestata aggravante, atteso che, da una parte, il proprietario dell'attività, dall'altra, il carabiniere (...), non stavano esercitando, nel momento in cui l'imputato perpetrava la sua condotta criminosa, una stretta sorveglianza sulle cose, poi danneggiate.


Deve ritenersi, alla luce degli atti richiamati e della prova orale, provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il reato ascritto all'(...) in rubrica. La particolare gravità della condotta, perpetrata mentre l'(...) si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., peraltro non assolto nel giorno dei fatti, e la reiterazione della stessa, costituiscono circostanze che fanno escludere, nel caso de quo, un proscioglimento ex art. 131 bis c.p., in coerenza con gli indici di legge ed i principi stigmatizzati dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU 13681/2016; Cass. 16502/19; Cass. Pen. n. 893/2021).


All'imputato, considerato il risarcimento in favore del carabiniere (...), che, sebbene operato dalla famiglia dell'imputato è, in ogni caso idoneo a ridimensionare la gravità del fatto, possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche.


Venendo alla determinazione della pena, valutate tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base, mesi sei di reclusione, ridotta, ex art. 62 bis c.p. a quella, in concreto, inflitta.


Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.


Non ricorrendo le condizioni di legge non può concedersi all'imputato la sospensione condizionale della pena.


PQM

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.


Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.


Così deciso in Nola il 20 maggio 2021.


Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2021.



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