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Tribunale di Nola - 1133/21 - GM Speranza Fedele - Danneggiamento - Condanna.

Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 18/08/2021), n.1133

Giudice: Speranza Fedele

Reato: 635 c.2 n. 1 c.p.

Esito: Condanna


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

In composizione monocratica

Il Giudice monocratico, G.O.T., dott.ssa Speranza Fedele alla pubblica

udienza del dì 20/05/2021

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura de] dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

(...) nato a Napoli il (...), residente ed elettivamente domiciliato,

ex art. 161 c.p.p., in Volla, alla via (...), difeso di fiducia dall'avv.

(...) del Foro di Napoli

Libero Assente

IMPUTATO

del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 635 c.2 n. 1 c.p. perché, in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi,

dapprima sferrando pugni contro la slot machine presente all'interno

della sala slot denominata "(...)" - sita in Volla alla Via (...) - la

danneggiava; successivamente, sferrando un pugno contro il finestrino

dell'autovettura dei carabinieri parcheggiata nei pressi della predetta

sala slot, lo danneggiava mandandolo in frantumi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica

fede.

In Volla il 12.2.2019


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 19. 11.2019, (...) era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 635 c.p., con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede.


All'udienza del 2.07.20, dichiarata l'assenza dell'(...), ex art. 420 bis c.p.p. la trattazione del procedimento veniva rinviata, in via preliminare, come da verbale.


Alla successiva udienza del 29.10.2020, il g.m. dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti; indi, si acquisiva al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co 3 c.p.p., la cnr dei CC di Volla n.48/9 del 13.02.2019. Seguiva la rinuncia, da parte del P.M., alla escussione dei testi qualificati, (...) e (...) dei CC di Volla.


Revocata l'ordinanza ammissiva in parte qua, il Tribunale differiva al 18.03.2021, quando venivano sentiti, (...) e transitata nell'incarto processuale, ex art. 493 co 3 c.p.p., anche la denuncia da lui sporta in data 12.02.2019, previa ordinanza di ammissione da parte del Tribunale, ex art. 507 c.p.p., il brigadiere (...) dei CC di Volla. Dichiarata, dunque, la chiusura dell'istruttoria, il g.m. accoglieva la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa riportata a verbale e fissava, sospesi i termini di prescrizione, l'udienza del dì 20.05.2021, per la sola discussione.


Alla predetta udienza, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale pronunziava dispositivo, cui fa seguito la presente sentenza, per il cui deposito si indicava il termine di giorni 90.


Gli atti acquisiti ai fascicolo del dibattimento e la prova orale espletata nel corso del processo, consentono di ritenere la penale responsabilità dell'imputato, (...) per il reato a lui ascritto in rubrica, essendosi accertato il danneggiamento da parte sua in data 12.2.2019 sia della macchina slot presente all'interno sala "(...)" in Volla, alla via (...) che del finestrino della autovettura del carabiniere (...), secondo l'ipotesi accusatoria avanzata dal P.M. in rubrica.


La denuncia di (...), da lui confermata nel processo all'udienza del 18.03.2021, è unita al fascicolo del dibattimento. Dal predetto atto e dalla sintesi dei fatti nella cnr dei CC di Volla del 13.02.2019, parimenti acquisita agli atti, emerge chiaramente che l'(...) in data 12.02.2019 si trovava all'interno dell'esercizio "(...)" in Volla, alla via (...); prendeva a pugni la macchina slot, ivi presente, urinandovi, poi, contro.