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Tribunale di Nola - 1505/21 - GM Arnaldo Merola - Tentata Estorsione - Condanna.

Tribunale Nola, 27/07/2021, (ud. 02/07/2021, dep. 27/07/2021), n.1505

Giudice: Arnaldo Merola

Reato: 56,629; 572; 61 n. 2, 582 e 585, in relazione all'art.576 co. 1 nn. 1 e 5 c.p. e 577 n. 1 c.p.

Esito: Condanna (mesi 4 di reclusione)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, dott. Arnaldo Merola, alla pubblica udienza del 2 luglio

2021 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato a Napoli il (...), residente in Pomigliano, alla via (...)

(domicilio dichiarato per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p.)

detenuto - presente

difeso di fiducia dall'avv. (...) del foro di Santa Maria Capua Vetere

(come da nomina pervenuta il 12 marzo 2019, in atti)

IMPUTATO

Proc. 2009/19 RGDib

a) delitto p. e p. dagli artt. 56,629 c.p., perchรฉ, onde procurarsi un

ingiusto profitto consistente nel pagamento della somma di un euro come

corrispettivo per il parcheggio (sulla pubblica via) dell'autovettura

della p.o., al rifiuto di pagare della stessa, prima minacciandola

parandosi di fronte ad essa "faccia a faccia" profferendo al suo

indirizzo la frase: "Ramm 'e sord o ti picchio e la prossima volta che

vien cca te schiatt e ro tra machin" e poi raggiungendola presso la sua

autovettura ove si era rifugiata per sfuggire all'aggressione, usandogli

violenza consistita in afferrare violentemente il braccio della stessa e

successivamente spintonandola con entrambi le mani in modo violento tanto

da farla rovinare al suolo e continuando a colpirla con calci anche

quando si trovava riversa a terra, poneva atti idonei diretti in modo non

equivoco ad estorcere il pagamento non dovuto per il parcheggio sulla

pubblica via a (...), evento che non si verificava per cause indipendenti

dalla sua volontร  consistenti nella ferma opposizione da parte della p.o.

In Pomigliano D'Arco il 14.10.2018;

b) delitto p. e p. dagli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 c. 2

c.p., perchรฉ, al fine di commettere il reato di cui al capo a), mediante

la condotta violenta consistita in afferrare violentemente il braccio

della stessa e successivamente spintonandola con entrambe le mani in modo

violento tanto da farla rovinare al suolo e continuando a colpirla con

calci anche quando si trovava riversa a terra, cagionava a (...) lesioni

personali consistite in "Segni di ecchimosi alla mano destra, contusione

in regione lombare sinistra, ecchimosi in sede tibiale anteriore gamba

destra come da calcio" guaribili in sette giorni (come da referto medico

rilasciato in favore della p.o. in data 15.10.18 dalla dott.ssa (...));

In Pomigliano D'Arco il 14.10.2018; con la Recidiva Specifica Reiterata.

Proc. 612/21 RGDib

a) delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perchรฉ, rivolgendo alla madre,

(...), incessanti richieste di danaro per l'acquisto di sostanze

stupefacenti e ponendo in essere rappresaglie in caso di rifiuto,

assumendo atteggiamenti e comportamenti aggressivi, minacciandolo ed

usandole violenza nei termini dettagliatamente descritti a! capo b),

maltrattava la predetta (...), costringendola ad un regime di vita penoso

ed avvilente;

In Pomigliano D' arco da settembre 2020 con condotta perdurante

b) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 56, 629 co. 1 c.p. perchรฉ,

mediante violenza e minaccia consistite, dapprima, nel colpire con

schiaffi al volto e sulla testa e nel tirarle i capelli, poi, nel

minacciarla proferendo le seguenti parole "mo mi devi mo' t'accir si nun

m'rai e sord" compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a

costringere (...) a consegnargli 10 euro e a procurarsi un ingiusto

profitto, per l'ammontare della somma richiesta, con pari danno per la

persona offesa, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla

propria volontร  e, in particolare, per il tempestivo intervento delle

forze dell'ordine;

In Pomigliano D'arco il 9.1.2021

c) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582 e 585, in relazione all'art.

576 co. 1 nn. 1 e 5 c.p. e 577 n. 1 c.p. perchรฉ, al fine di commettere il

reato di cui al capo b) ed in qualitร  di autore del medesimo reato,

tirando i capelli alla madre. (...) e colpendola con schiaffi cagionava

alla predetta lesioni personali, dalle quali derivava un lividi alle

braccia e al volto, malattia nel corpo come da referto in atti.

In Pomigliano D'Arco il 9.1.2021.

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede in data 24 settembre 2019, (...) veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe indicati. All'udienza del 17 dicembre 2019. il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, e disposto procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti. All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo.


Rinviate d'ufficio le udienze del 31 marzo e 22 dicembre 2020, stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla successiva udienza del 2 febbraio 2021, il giudice, cosรฌ come previsto dal decreto Presidenziale, rinviava il processo al fine di consentirne la riassegnazione innanzi al giudice monocratico Merola. Inoltre, con il consenso delle parti, si acquisivano la querela sporta dalia persona offesa. (...), e le sommarie informazioni resa dal teste (...). All'esito, il P.M. rinunciava all'escussione dei propri testi di lista e il giudice, nulla osservando la difesa, revocava le ordinanze ammissive delle relative testimonianze.


All'udienza del 28 aprile 2021, la difesa avanzava istanza di riunione al presente procedimento di quello n. 612/21 R.g. Dib., pendente dinanzi alla medesima autoritร  giudiziaria e il giudice, in accoglimento, disponeva la riunione degli stessi. Riuniti i due procedimenti, con il consenso delle parti si acquisivano le annotazioni a firma del Mar. (...) e dell'App. (...), con rinuncia delle parti al loro esame. A quel punto, il giudice, nulla osservando le parti, revocava le ordinanze ammissive delle relative testimonianze. Si procedeva, poi, all'escussione della teste (...). A quel punto, con il consenso delle parti venivano acquisiti la denuncia sporta da (...), il verbale di sommarie informazioni rese da (...) e i due verbali di individuazione di persona. Inoltre, il giudice onerava i Carabinieri della Stazione di Pomigliano D'Arco di recarsi presso l'abitazione di (...) al fine di verificare la sua eventuale volontร  di rimettere la querela e di acquisire eventuali dichiarazioni della stessa. All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo.


All'udienza dell'11 giugno 2021, l'imputato presente rendeva rendere dichiarazioni spontanee. Con il consenso delle parti si acquisivano, poi, il verbale di interrogatorio reso dall'imputato, le annotazioni di servizio dei Carabinieri di Castello di Cisterna e di Pomigliano D'Arco, All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo. All'odierna udienza, attesa la difficoltร  oggettiva a far presenziare la teste (...) e con il consenso delle parti, si acquisivano oltre alla denuncia, il verbale di sommarie informazioni e un documento attestante le dichiarazioni rese dalla stessa in merito ai fatti per cui รจ processo. A quel punto, il giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo dibattimentale, dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base delle quali pronunciava la sentenza di cui al dispositivo allegato.


Diritto

Motivi della decisione

Ritiene questo giudicante che le risultanze processuali comprovino pacificamente la penale responsabilitร  di (...) in ordine ai reati a lui ascritti.


Il procedimento n. 612/21 R.g.Dib. trae origine dalle due denunce sporte e dalle sommarie informazioni rese da (...), madre dell'odierno imputato, in merito ai reati di maltrattamenti, tentata estorsione e lesioni posti in essere dal predetto nei suoi confronti. Ed invero, il 14 settembre 2020 - data in cui veniva presentata la prima denuncia - (...) si recava presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Pomigliano D'Arco per denunciare le violenze e le aggressioni subite dal figlio convivente, (...). In particolare, la stessa riferiva che questi, non espletando alcuna attivitร  lavorativa ed essendo tossicodipendente, racimolava denaro per i suoi bisogni personali svolgendo l'attivitร  di parcheggiatore abusivo nei pressi della villa comunale di Pomigliano D'Arco; tutte le volte in cui tornava a mani vuote, pretendeva, invece, di utilizzare i soldi della sua pensione per acquistare la droga. La donna, faceva, quindi, riferimento a uno specifico episodio di violenza, verificatosi il 3 settembre 2020 e originato proprio da una richiesta di denaro rivoltale dal (...). Nella specie, il predetto si era avvicinato alla madre per chiederle denaro e, al rifiuto della stessa, con atteggiamento prepotente e aggressivo - poggiandole la mano sul braccio e strattonandola - aveva insistito nella sua richiesta proferendo le seguenti parole "dai, mamma, dammi dieci euro". Spaventata da un simile comportamento, la (...) aveva allora raccontato l'accaduto alla figlia, (...), la quale, prontamente giunta sul posto, si era offerta di ospitarla in casa propria. A quel punto il (...), in evidente stato di agitazione e con tono alterato, aveva obbligato la sorella ad allontanarsi e solo in presenza dei militari, successivamente intervenuti, la (...) era riuscita a lasciare l'abitazione teatro dei fatti e a trasferirsi, sia pure momentaneamente, presso la figlia (...). In data 12 settembre 2020, avvertita la necessitร  di tornare, insieme alla figlia (...), presso la sua abitazione natale per recuperare dei medicinali, la persona offesa aveva poi notato il (...) scendere le scale di casa, portando con sรฉ la spalliera in ottone del suo letto, con l'evidente scopo, dallo stesso peraltro confermato, di venderla per procurarsi denaro (cfr. denuncia orale sporta da (...) il 14 settembre 2020, in atti). Non trattandosi di un episodio isolato, il 9 gennaio 2021, la (...) si era recata nuovamente presso la Stazione dei Carabinieri di Pomigliano D'Arco per denunciare ulteriori condotte vessatorie perpetrate dal figlio nei suoi confronti. La donna raccontava, infatti, che, nel pomeriggio della predetta data, l'odierno imputato le si era avvicinato e le aveva insistentemente chiesto dei soldi con tono aggressivo e minaccioso ("ma, mo, mi devi dare dieci euro che m'aggia i a droga"). Al rifiuto della madre, questi, in forte stato di agitazione, aveva iniziato a colpirla con schiaffi al volto e sulla testa e le aveva tirato i capelli, minacciandola tra l'altro con le seguenti parole: "mo t'accir si nun me raje e sord". Sfuggita a tali violenze, la (...). che nel frattempo era riuscita a divincolarsi dal figlio, aveva allora chiesto aiuto a una vicina, la quale a sua volta aveva allertato (...), che prontamente si era portata sul posto. Ritornate presso l'abitazione teatro dei fatti, le due donne avevano poi notato che il (...) era andato via, lasciando aperta la porta d'ingresso dell'abitazione. In quella circostanza la stessa era stata poi anche soccorsa dagli operatori del 118, che, visitandola, avevano avuto modo di constatare dei lividi alle braccia e al volto (cfr. certificato medico Asl Na 3 sud, in atti). La (...), mostrandosi consapevole dello stato di tossicodipendenza del figlio, ammetteva che tutte le violenze da lui perpetrate nei suoi confronti erano collegate alla droga di cui faceva abuso: la stessa riferiva, infatti, che in piรน di una circostanza lo aveva visto iniettarsi droga nell'inguine perchรฉ le braccia non sopportavano altre iniezioni. E proprio i ripetuti abusi, a suo dire, l'avevano spinto a denunciare il (...) in piรน occasioni, in una delle quali la donna riferiva di aver rimesso la querela pensando che l'odierno imputato potesse redimersi, ma questi, anzichรฉ correggere l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti, aveva continuato a drogarsi, rendendole la vita impossibile con le incessanti richieste di denaro e i continui maltrattamenti (cfr. denuncia orale sporta da (...), in data 9 gennaio 2021, in atti).


Escussa a sommarie informazioni il 16 gennaio 2021, la persona offesa, oltre a confermare integralmente il contenuto delle precedenti denunce, riferiva che in data 14 settembre 2019 si era recata nuovamente presso i militari di Pomigliano D'Arco al fine di denunciare le incessanti condotte vessatorie del figlio (...), salvo poi rimettere la querela allorquando quest'ultimo, dopo averle chiesto scusa per il suo comportamento, le aveva promesso di non fare piรน uso di sostanze stupefacenti e di porre fine alle condotte aggressive da lui poste in essere. Tuttavia, queste promesse erano cadute nel vuoto nel giro di poco tempo: il (...), anzichรฉ mutare il suo comportamento, aveva posto in essere condotte ancor piรน violente ai danni della madre, aggredendola in continuazione per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga, da cui era dipendente da orinai venti anni. La (...) precisava che il figlio era solito diventare un soggetto molto violento proprio in corrispondenza dei periodi di astinenza: in questi casi, infatti, se la donna si rifiutava di consegnargli i soldi per gli stupefacenti, le richieste di denaro si trasformavano in vere e proprie aggressioni fisiche, fatte di schiaffi e strattonamenti. Nรฉ sembra potersi trascurare la circostanza che l'odierno imputato, nell'attuare le sue condotte, approfittasse dell'assoluta incapacitร  di difendersi della madre, invalida al 100% e affetta da malattie cardio-circolatorie. Esemplificativo dello stato di soggezione e sofferenza in cui era costretta a vivere la persona offesa รจ poi l'episodio del 13 ottobre 2019. La persona offesa riferiva che, intorno alle 23.30, mentre era intenta a dormire nella sua stanza, era stata svegliata dal figlio bisognoso di denaro ("mi servono venti euro, aggiร  mettere a benzina rint a macchina"). Pur essendo impaurita dallo stato di agitazione del predetto, la donna aveva tuttavia opposto un secco rifiuto alla richiesta. A quel punto, l'odierno imputato l'aveva prima afferrata per il braccio e poi trascinata dal letto fino in cucina, dove le aveva nuovamente avanzato la richiesta di denaro. A fronte di un ulteriore rifiuto, il (...), come di consueto, aveva iniziato a colpirla con schiaffi e pugni al volto (procurandole addirittura la caduta di un dente), alle braccia e al collo, e poi, come se nulla fosse successo, si era ritirato nella sua stanza per dormire. Circa quattro ore dopo, si era verificato un episodio analogo a quello appena descritto", richiesta alla madre la somma di venti euro, al rifiuto della stessa, il (...) aveva iniziato ad aggredirla fisicamente; tuttavia, la donna, anzichรฉ subire passivamente le violenze del figlio, in questo caso aveva finto di assecondare la sua richiesta e gli aveva spiegato di doversi recare al piano inferiore per procurarsi quanto richiesto; servendosi di questo stratagemma l'anziana signora aveva, quindi, allertato i Carabinieri. La persona offesa, visibilmente provata dall'accaduto, riferiva peraltro che questi episodi, che si svolgevano secondo uno schema prestabilito, oramai si verificavano con cadenza giornaliera e, pertanto, chiedeva aiuto alle autoritร  affinchรฉ il figlio venisse inserito in una comunitร  di recupero per tossicodipendenti. Sebbene avesse lasciato trasparire timore per la propria incolumitร  nelle pregresse dichiarazioni rese alle forze dell'ordine, in data 7 maggio 2021 la (...) si portava presso la Stazione dei Carabinieri di Pomigliano D'Arco, per rimettere le denunce sporte nei confronti del figlio in data 14 settembre 2020 e 9 gennaio 2021 perchรฉ, a suo dire, "tese ad aiutarlo e inserirlo in comunitร ". La donna specificava, infatti, che negli episodi in questione, presa dallo sconforto e non sapendo come aiutare il figlio, aveva ben pensato di rivolgersi ai Carabinieri affinchรฉ questi si occupassero di lui inserendolo in una specifica comunitร  per tossicodipendenti. Quando si era, invece, resa conto che le sue denunce lo avrebbero condotto in carcere e non in un centro di recupero, come la stessa si aspettava, la persona offesa aveva deciso di ritirarle, ridimensionando le vicende che lo vedevano protagonista. In tale senso, la (...) raccontava di come il figlio da sempre si prendesse cura di lei: questi, infatti, le comprava i medicinali, la accudiva, la vestiva e, piรน in generale, provvedeva alle sue esigenze; tuttavia, quando era in crisi di astinenza, perdeva facilmente il controllo delle sue azioni.


Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese, in sede di istruttoria dibattimentale, da (...), figlia della persona offesa e sorella dell'odierno imputato (con gli stessi


non piรน convivente dopo il tentato suicidio del fratello), la quale, pur confermando i problemi di tossicodipendenza con cui il (...) conviveva da circa venticinque anni, ha cercato in vario modo di ridimensionare i fatti, sminuendo piรน volte la portata delle azioni perpetrate dal predetto ai danni della madre. Innanzitutto, la donna negava di aver mai visto il (...) aggredire fisicamente la madre o di aver ricevuto le confidenze della stessa circa eventuali condotte violente da lui poste in essere. In secondo luogo, riferiva di essere stata contattata telefonicamente in piรน occasioni dalla madre affinchรฉ fornisse all'odierno imputato, in stato di astinenza, i soldi di cui aveva bisogno per acquistare la droga. In riferimento all'episodio del 3 settembre 2020, diversamente da quanto dichiarato in precedenza in sede di sommarie informazioni - laddove la donna aveva riferito che la madre le aveva chiesto di recarsi presso la sua abitazione a seguito di una aggressione del fratello -, negava non solo che vi fosse mai stata alcuna aggressione ma anche che il fratello l'avesse cacciata in malo modo di casa: l'uomo, infatti, a suo dire, l'aveva solo invitata ad allontanarsi dall'abitazione perchรฉ non condivideva la sua scelta di portare la madre a casa con sรฉ; sempre in riferimento all'episodio in questione, a differenza di quanto si evince dall'annotazione di servizio redatta dai militari, da lei tra l'altro allertati in quell'occasione, la teste negava di aver manifestato in loro presenza la volontร  di ospitare la madre presso la propria abitazione essendo divenuta insostenibile la sua convivenza con il (...). Circa l'episodio del 9 gennaio 2021, la donna dichiarava, invece, che, non disponendo la madre di denaro - i soldi della sua pensione venivano, infatti, da lei gestiti per evitare che il fratello potesse spenderli tutti per la droga - quest'ultima si era portata dalla vicina per le aggressioni solo verbali dell'imputato; quindi, precisava di aver scoperto per la prima volta in presenza dei militari che in realtร  la madre veniva aggredita anche fisicamente. Dalle suddette dichiarazioni, che ridimensionano notevolmente i fatti di causa, e dalle ripetute contestazioni mosse dal Pubblico Ministero emerge, quindi, in modo palese la volontร  della sorella dell'imputato di preservare il rapporto familiare e di consentire alla madre, ancora molto legata al fratello, di continuare a vivere con lui: non a caso, ogniqualvolta la donna ospitava la madre presso la propria abitazione, quest'ultima la obbligava ad accompagnarla dal figlio, di cui avvertiva la mancanza. La teste concludeva, quindi, la sua deposizione individuando nell'astinenza dalle sostanze stupefacenti la causa scatenante delle condotte aggressive del fratello: passato il momento critico, infatti, l'uomo era l'unico in famiglia ad occuparsi della cura personale della madre e delle faccende domestiche.


Ulteriore conferma del quotidiano regime di soggezione instaurato dal (...) tra le mura domestiche si rinviene nelle varie annotazioni redatte dal personale in servizio presso le Stazioni dei Carabinieri di Castello di Cisterna e di Pomigliano D'arco. Dalla prima annotazione, redatta il 14 ottobre 2019 dagli operanti di p.g. della stazione di Castello di Cisterna, si evince che i militari, su richiesta della persona offesa, (...), madre dell'odierno imputato, si portavano presso la sua abitazione, sita in Pomigliano D'Arco, alla via (...), per una lite familiare. Ivi giunti, gli stessi rinvenivano all'interno dell'abitazione la donna, la quale, in evidente stato di agitazione, raccontava loro di aver subito delle minacce dal figlio per essersi rifiutata di consegnarli dei soldi che lo stesso le aveva chiesto per la benzina, aggiungendo peraltro di essere riuscita a scendere al piano inferiore e, dall'androne delle scale, di aver telefonato al numero di emergenza (112)


per chiedere aiuto. Ciononostante, la stessa respingeva l'invito delle forze dell'ordine a richiedere un intervento sanitario (cfr. annotazione di polizia giudiziaria del 14 ottobre 2019, in atti).


Un ulteriore intervento dei militari della suddetta Stazione veniva richiesto il 7 settembre 2020 da (...). All'arrivo dei militari, la donna asseriva che, non ritenendo piรน sicura la convivenza della madre con il fratello, aveva deciso di ospitare quest'ultima a casa sua, ma tale decisione aveva incontrato l'opposizione del (...). Per tale motivo, era nato un diverbio che aveva reso necessario l'intervento dei militari (cfr. annotazione di polizia giudiziaria del 7 settembre 2020, in atti).


Il 23 settembre 2020 gli operanti di p.g. della Stazione di Pomigliano D'Arco, contattata (...) affinchรฉ accompagnasse la madre presso i loro uffici, scoprivano che quest'ultima, di sua spontanea volontร , si era trasferita nuovamente nella sua abitazione, nella quale continuava a vivere con il figlio (...). A quel punto, i militari prontamente contattavano la (...), la quale, dopo aver riferito loro di non potersi muovere per problemi di salute, precisava di essere tornata dal figlio perchรฉ questi, piangendo, le aveva chiesto scusa per il suo comportamento (cfr. annotazione di polizia giudiziaria del 23 settembre 2020, in atti).


In data 9 gennaio 2021 le forze dell'ordine venivano nuovamente allertate a causa dell'ennesima lite familiare. Nel caso di specie, i militari, giunti sul posto, rinvenivano (...), la quale riferiva di essere stata avvisata dalla madre a seguito di problemi avuti con l'odierno imputato. Inoltre, aggiungeva che essendo il (...) un soggetto tossicodipendente e avendo, per tale motivo, necessitร  di soddisfare i suoi bisogni, era solito avanzare richieste di denaro alla madre, anche in maniera piuttosto violenta. Scappata dalla propria abitazione e rifugiatasi al terzo piano, la (...), all'arrivo dei militari, raccontava che la discussione con il figlio era nata per una ennesima richiesta di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti: al suo rifiuto, il (...) si era scaraventato su di lei colpendola con ceffoni al volto e al corpo. Preso atto di quanto riferito dalla persona offesa, i militari prontamente si recavano presso l'abitazione dell'imputato, il quale perรฒ non era presente. A quel punto, i militari, attese le ferite presenti sul corpo della donna, provvedevano a contattare il personale del 118 per le visite del caso (cfr. annotazione di polizia giudiziaria del 9 gennaio 2021, in atti).


Peraltro, il costante bisogno di denaro e l'indole aggressiva dell'odierno imputato trovano conferma anche nei fatti oggetto del procedimento n. 2009/19 R.g. Dib., nell'ambito del quale questi รจ chiamato a rispondere dei reati di tentata estorsione e lesioni personali e che trae origine dalla denuncia/querela sporta in data 16 ottobre 2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Pomigliano D'Arco da (...) (ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti). Questi riferiva che, in data 14 ottobre 2018, mentre si trovava a bordo della sua Nissan Pixo, targata (...), insieme alla fidanzata, (...), all'interno del parcheggio pubblico di via Leopardi, in Pomigliano d'Arco, uscito dalla macchina per buttare dei rifiuti nell'apposito contenitore, era stato avvicinato da un uomo, il quale gli aveva chiesto un euro per la sosta del veicolo. Al suo rifiuto, l'odierno imputato, in evidente stato di agitazione, gli si era avvicinato e in dialetto napoletano aveva proferito al suo indirizzo le seguenti parole: "ramm e sord o ti picchio e a prossima vota che vien cca te schรฌatt e rot' ra macchina". Dato il rapido precipitare della situazione, invitato anche dalla fidanzata, che intanto temeva per la propria incolumitร , il (...) si era allora prontamente allontanato dal parcheggio. Tuttavia, pochi minuti dopo, mentre era fermato al segnale di "stop", aveva notato il (...), correndo, dirigersi verso la sua auto e, portatosi fuori dalla stessa, era stato aggredito dal predetto, che inizialmente gli aveva stretto con violenza il polso, poi lo aveva spintonato all'indietro facendolo rovinare al suolo e, infine, lo aveva colpito con un calcio sulla tibia anteriore, provocandogli delle lesioni. A quel punto, avendo la persona offesa manifestato l'intenzione di contattare il numero di emergenza (112), il (...) si era dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Ciononostante, il (...) e la (...) avevano comunque contattato la polizia, dicendosi in grado di riconoscere il soggetto in questione, in quanto abituale parcheggiatore abusivo di quella zona (cfr. denuncia orale sporta da (...), in atti). Il giorno seguente l'accaduto, avvertendo dolori in diverse parti del corpo per le percosse subite dal (...), la persona offesa si era recata presso la guardia medica dell'Asl di Pomigliano D'Arco, ove gli erano stato diagnosticate lesioni consistite in "segni di ecchimosi alla mano destra come da pressione; contusione in regione lombare sinistra, come da caduta traumatica; ecchimosi in sede tibiale anteriore gamba destra come da calcio" e giudicate guaribili in sette giorni (cfr. referto medico della dott.ssa Gabriella Benedetto, in atti).


Due giorni dopo, al fine di garantire la prosecuzione delle indagini, i Carabinieri di Pomigliano D'Arco procedevano all'individuazione fotografica del soggetto indicato in querela dalla persona offesa. Sottopostogli un album fotografico composto da 10 effigi fotografiche di persone di sesso maschile ritraenti soggetti aventi tutti la medesima etร  e simili fattezze fisiche, il (...) riconosceva, senza ombra di dubbio, nel soggetto ritratto nella foto n. 6, ovvero, in (...), l'uomo che nel tentativo di estorcergli denaro lo aveva dapprima minacciato e poi aggredito (cfr. verbale di individuazione fotografica, in atti). Successivamente, in data 20 ottobre 2018, escussa a sommarie informazioni presso gli uffici di p.g., (...), fidanzata del (...), confermando integralmente quanto dichiarato in precedenza dallo stesso, riferiva anch'essa di essere in grado di riconoscere il soggetto coinvolto nella vicenda (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da (...), in atti). Infatti, avuto in visione un album fotografico composto da 10 foto di soggetti pregiudicati, aventi le medesime caratteristiche somatiche di quelle riferite dalla persona offesa, la donna riconosceva con certezza e senza ombra di dubbio nel soggetto ritratto nella foto n. 6, ovvero nell'odierno imputato, colui che prima aveva minacciato il (...), nel tentativo di estorcergli denaro, e poi, a seguito di un diverbio, lo aveva aggredito fisicamente provocandogli delle lesioni guaribili in sette giorni (cfr. verbale di individuazione fotografica, in atti).


Cosรฌ ricostruite le emergenze processuali, ritiene questo giudicante che sia emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilitร  dell'imputato innanzitutto in ordine ai reati a lui ascritti nell'ambito del procedimento n. 612/21 R.g. Dib.


La scelta dei familiari del (...) di "ritrattare" o comunque di ridimensionare la gravitร  dei suoi comportamenti, solo umanamente comprensibile, รจ stata certamente dettata dalla volontร  di evitare la condanna dell'odierno imputato ed รจ frutto, verosimilmente, della cessazione dello stato di vessazione familiare dovuta all'applicazione allo stesso della misura detentiva della custodia in carcere e non giร  ad una libera scelta dell'imputato.


Alla luce di ciรฒ, questo giudicante ha ritenuto l'ipotesi accusatoria confermata in ordine ai delitti contestati, la cui prova รจ fondata sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla (...), sul certificato medico a lei rilasciato in occasione dell'episodio del 9 gennaio 2021, sulle numerose denunce dalla stessa sporte e dagli svariati interventi delle forze dell'ordine richiesti nel periodo in contestazione dai familiari del (...).


Peraltro, a fronte delle suesposte risultanze probatorie, le dichiarazioni rese dal (...) in ordine alla propria estraneitร  rispetto alla commissione delle contestate condotte vessatorie,


non sono idonee a confutare la portata accusatoria del propalato della persona offesa e delle ulteriori risultanze processuali.


L'odierno imputato, infatti, nel corso dell'intero procedimento, pur ammettendo di fare uso di sostanze stupefacenti, ha sempre negato tutti gli addebiti che gli venivano contestati, precisando che secondo lui le varie denunce sporte dalla madre e le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine dai propri familiari avevano come unico scopo quello di aiutarlo a superare la propria condizione di tossicodipendenza.


Si tratta di dichiarazioni evidentemente strumentali alla difesa del (...), non corroborate da alcun serio riscontro esterno ma, al contrario, del tutto smentite dalle emergenze probatorie acquisite la cui valenza dimostrativa รจ indiscussa. Tanto premesso, a parere di questo giudice, l'ipotesi accusatoria relativa al reato di maltrattamenti in famiglia ha trovato pacifico conforto nelle sintetizzate risultanze istruttorie e per tale ragione va senza dubbio affermata la penale responsabilitร  dell'odierno imputato per il reato a lui ascritto al capo a).


AI riguardo, si evidenzia, infatti, che la persona offesa, pur avendo successivamente tentato di ritrattare e/o ridimensionare quanto dichiarato in sede di indagini, ha evidentemente dato conto di un clima familiare di assoluta esasperazione e disperazione. La donna ha riferito che l'odierno imputato, gravemente dipendente dall'assunzione di sostanze stupefacenti, avanzava continue richieste di denaro e, nelle ipotesi in cui non venivano accondiscese, urlava, rompeva oggetti, la ingiuriava e in alcuni casi la aggrediva fisicamente, dandole schiaffi e spintoni. Lo stato di esasperazione e prostrazione trova conferma nel narrato dell'altra figlia, (...), nonchรฉ nelle continue richieste di intervento rivolte alle forze dell'ordine e nelle plurime denunce che la (...) ha sporto nei confronti del figlio. Tutto ciรฒ considerato, quindi, ritiene questo giudice che sussistono certamente i requisiti per l'integrazione del contestato reato di maltrattamenti in famiglia.


Tale delitto sussiste, infatti, quando l'agente sottoponga il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo che i singoli atti vessatori, delittuosi o meno (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. VI, 10 marzo 2016, n. 13422), siano uniti tanto da un legame di abitualitร , quanto dalla coscienza e volontร  dell'agente di porre in essere in modo continuativo tali atti. Ne discende che, ai fini della sussistenza del delitto in parola, occorre dimostrare che tutti i comportamenti accertati siano tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile dalla volontร  unitaria.


Come chiarito, i comportamenti posti in essere dal (...) si verificavano in modo abituale, ragion per cui si possono senza dubbio ritenere sussistenti i requisiti per l'integrazione del reato contestato.


รˆ, infatti, sufficiente, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., che i piรน atti fisicamente o moralmente violenti, delittuosi o meno, siano realizzati anche in momenti successivi, purchรฉ risultino collegati da un nesso di abitualitร  ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integritร  fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioรจ, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.


I fatti e le condotte che costituiscono maltrattamenti nel senso sopra indicato, infatti, sono atti, sia commissivi che omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltร , di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo (cfr. Cass., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 4636; Cass., Sez. VI, 12 settembre 1996, n. 8396).


Ed infatti l'elemento caratterizzante della condotta di maltrattamento รจ dato dalla abitualitร  o reiterazione nel tempo di tali atti: tale requisito non richiede che ci si trovi al cospetto di un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, ed essendo invece sufficiente che i singoli episodi siano unificati da un dolo unitario che abbraccia e fonde le diverse azioni, consistente nell'inclinazione della volontร  ad una condotta oppressiva e prevaricataria, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attivitร  illecita, posta in essere giร  altre volte.


Secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, oltretutto, tale delitto sussiste quando l'agente sottoponga il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo che i singoli atti vessatori siano uniti tanto da un legame di abitualitร , quanto dalla coscienza e volontร  dell'agente di porre in essere in modo continuativo tali atti. Ne discende che, ai fini della sussistenza del delitto in parola, occorre dimostrare che tutti i comportamenti accertati siano tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile dalla volontร  unitaria.


Il reato di maltrattamenti รจ, infatti, un "reato a condotta plurima", in quanto รจ tutta la condotta dell'imputato che deve essere considerata come caratterizzata da una serie o insiemi di azioni o omissioni finalizzate e da un comportamento assunto a sistema e distinto dal nesso di abitualitร  tra i vari fatti, con esclusione assoluta della mera occasionalitร  e del dolo d'impeto, isolato e frammentario.


Nel caso concreto, la molteplicitร  e continuativitร  dei comportamenti aggressivi riferiti dalla persona offesa nell'arco temporale di convivenza con l'imputato, unita al quotidiano regime di soggezione che era stato instaurato dal (...) nelle mura domestiche, non possono che far ritenere integrati gli elementi oggettivi del reato contestato.


Sul piano dell'elemento soggettivo, sussiste altresรฌ il dolo generico richiesto dalla norma, inteso come consapevolezza e volontร  di infliggere una serie di sofferenze alla vittima mediante una pluralitร  di atti vessatori. L'abitualitร  dei comportamenti aggressivi e il loro ripetersi in un determinato arco temporale denotano senza dubbio una consapevolezza nell'agente sulle sofferenze inflitte alla persona offesa, la quale erano assolutamente succube delle violenze sia morali che fisiche e si era rassegnata a subirle.


Va, infatti, ricordato che nel reato abituale il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; รจ invece


sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attivitร  delittuosa, giร  posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 marzo 2014, n. 15146).


Inoltre, lo stato di nervosismo e di risentimento, a cui la stessa persona offesa ha fatto riferimento, non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa. Ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., infatti, il movente non esclude il dolo, alla cui nozione รจ estraneo, ma lo evidenzia, rilevando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi, di tal che risulta del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento di tale fattispecie la circostanza che l'imputato abbia tenuto l'insistente e ininterrotto comportamento lesivo sotto la spinta dell'alterazione dell'alcool (cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 14742). Evidentemente le stesse considerazioni possono estendersi anche al caso in cui, come in quello di specie, le condotte lesive siano frequentemente poste in essere dall'imputato in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti.


Su tali basi, va, quindi, affermata la penale responsabilitร  del (...) in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.


In merito, poi, ai fatti verificatisi il 9 gennaio 2021, stando a quanto dichiarato nell'immediatezza dalla (...) ai militari intervenuti e a quanto dalla stessa denunciato nel corso della medesima giornata - che, peraltro, trova riscontro sia nella richiesta di intervento rivolta alle forze dell'ordine che nei referto medico rilasciato dal personale del 118 che nell'immediatezza aveva prestato alla donna le cure del caso - risulta provato che in quella circostanza l'odierno imputato si era avvicinato alla madre e le aveva insistentemente chiesto dei soldi con tono aggressivo e minaccioso ("mo, mo, mi devi dare dieci euro che m'aggia i a droga'"). Al rifiuto della madre, questi, in folte stato di agitazione, aveva iniziato a colpirla con schiaffi al volto e sulla testa e le aveva tirato i capelli, minacciandola tra l'altro con le seguenti parole: "mo t'accรฌr si nun me raje e sord" Sfuggita a tali violenze, la (...), che nel frattempo era riuscita a divincolarsi dal figlio, aveva allora chiesto aiuto a una vicina, la quale a sua volta aveva allertato (...), che prontamente si era portata sul posto. Ritornate presso l'abitazione teatro dei fatti, le due donne avevano poi notato che il (...) era andato via, lasciando aperta la porta d'ingresso dell'abitazione. Ed invero, all'arrivo dei militari, l'odierno imputato non era presente presso l'abitazione. Tuttavia, la donna manifestava ancora sul proprio corpo i segni dell'aggressione da poco ricevuta e chiedeva, pertanto, agli operanti di p.g. di contattare il personale del 118, che, giunto sul posto, l'aveva visitata e aveva avuto modo di constatare dei lividi alle braccia e al volto, provocati, a dire dalla donna, dall'aggressione perpetrata ai suoi danni dal figlio (cfr. certificato medico, in atti).


Ebbene, la condotta posta in essere dall'odierno imputato in occasione di tale episodio integra tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, sia pura nella sua formata tentata, che richiede la coartazione della vittima a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia esercitate dall'agente al fine di procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto. Ed invero, l'azione violenta del (...) e le espressioni minatorie rivolte alla madre, per il loro tenore, per la loro gravitร  e per le conseguenze apportate in termini di lesioni cagionate alla donna, appaiono chiaramente idonee e dirette in modo non equivoco a costringere la stessa a consegnargli il denaro richiesto, non riuscendo l'odierno imputato nel suo intento per cause indipendenti dalia sua volontร , ovvero il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati dalla sorella (...).


Sempre in merito a tale episodio, inoltre, risultano certamente integrati tutti gli estremi del reato di cui all'art. 582 c.p., essendo stato provato che il (...) abbia volontariamente cagionato alla madre, attraverso la sua azione violenta, delle lesioni personali lievi, riscontrate anche dal referto medico acquisito in atti e perfettamente compatibili con la dinamica degli eventi, cosรฌ come emersa dalle risultanze probatorie.


Al riguardo va, infatti, chiarito che le suddette lesioni ben possono integrare il reato in questione, atteso che ai fini del perfezionamento del delitto in esame, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, il concetto di malattia deve essere inteso come comprensivo di qualsivoglia alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo, ancorchรฉ lieve e circoscritta, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima. E stato, in particolare, sostenuto in giurisprudenza che anche la contusione escoriata puรฒ essere ricondotta ai genus della malattia, perchรฉ. "ledendo, sia pure superficialmente, il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa, ma importa un'alterazione patologica dell'organismo" (dr., tra le altre, Cass. pen., sez. VI, ] 6.3.1971, n. 343). Nello stesso ordine di idee, la Suprema Corte ha piรน volte affermato che anche alterazioni anatomiche di minima rilevanza, quali gli ematomi, le ecchimosi, le escoriazioni o le contusioni, vanno ricompresi nel novero delle "malattie" e, dunque, sussunte nella previsione dell'art. 582 c.p. (cfr., Cass. pen., sez. I, 3.3.1976, n. 9480 e, tra le piรน recenti, Cass. pen., sez. IV, 19.12.2005, n. 2433; Cass., Sez. V, 29 settembre 2010, n. 43763; Cass., Sez. VII, 31 maggio 2016, n. 29786).


Va, infine, rilevato che l'accertato compimento del reato di lesioni volontarie allo scopo di eseguire il delitto di estorsione e in occasione della commissione di quello di cui all'art. 572 c.p. (rientrando quanto accaduto in data 9 gennaio 2021 nel novero degli episodi in cui si รจ materialmente concretizzata la condotta persecutoria perpetrata nei confronti della persona offesa - cfr. Cass., Sez. V, 12 ottobre 2020, n. 34504), rende configurabili nel caso concreto anche le contestati aggravanti di cui agli artt. 576, n. 1, c.p., in relazione all'art. 61, n. 2, e 576, n. 5, c.p., essendo state le lesioni cagionate al fine di commettere il reato di cui al capo b) e in occasione della commissione di quello di cui al capo a), la cui sussistenza, in virtรน del combinato disposto degli artt. 582,585 e 576 c.p., comporta la perseguibilitร  d'ufficio del delitto di lesioni.


Analoghe considerazioni possono svolgersi anche in relazione all'episodio del 14 ottobre 2018, che ha visto coinvolti loro malgrado (...) e la fidanzata, (...).


Sulla base delle suesposte emergenze processuali, infatti, appare certamente dimostrata la realizzazione da parte dell'imputato di una condotta integrante tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, nella sua forma tentata, che, come detto, richiede la coartazione della vittima a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia esercitate dall'agente al fine di procurare a sรฉ o ad altri un ingiusto profitto.


Ed invero, il (...) ha riferito che in data 14 ottobre 2018, mentre si trovava, unitamente alla fidanzata, a bordo della sua autovettura all'interno del parcheggio pubblico di via (...), in Pomigliano d'Arco, era stato avvicinato da un uomo, il quale gli aveva chiesto un euro per la sosta del veicolo. Al suo rifiuto, quest'ultimo, in evidente stato di agitazione, gli aveva rivolto delle espressioni dal chiaro tenore minatorio al fine di ottenere la consegna del denaro richiesto ("ramm e sord o ti picchio e a prossima vota che vien cca te schietti e rot' ra macchina"). Nonostante il (...), invitato anche dalla fidanzata, che intanto temeva per la propria incolumitร , avesse prontamente deciso di allontanarsi, l'uomo lo aveva seguito e, approfittando del fatto che l'autovettura fosse ferma al segnale di "stop", lo aveva aggredito, dapprima stringendogli con violenza il polso e spintonandolo all'indietro, facendolo, cosi, rovinare al suolo, e, poi, lo aveva colpito con un calcio sulla tibia anteriore, provocandogli delle lesioni. Solo nel momento in cui il (...) aveva manifestato al suo aggressore la propria intenzione di contattare il numero di emergenza (112), questi si era dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le sue tracce. A seguito dell'accaduto la persona offesa riportava lesioni consistite in "segni di ecchimosi alla mano destra come da pressione; contusione in regione lombare sinistra, come da caduta traumatica; ecchimosi in sede tibiale anteriore gamba destra come da calcio" e giudicate guaribili in sette giorni (cfr. referto medico, in atti).


Tale ricostruzione dei fatti - che emerge dalle dichiarazioni chiare e lineari della persona offesa, la quale senza enfatizzare piรน del necessario il racconto, รจ risultata assolutamente priva di alcun intento calunniatorio nei confronti dell'odierno imputato, peraltro a lui sconosciuto, ma sincera nella ricostruzione dei fatti, e che, peraltro, trova riscontro nel propalato dell'altra persona presente ai fatti (la fidanzata, (...)) e nel referto medico - configura senza alcun dubbio gli estremi dei contestati reati di tentata estorsione e di lesioni aggravate. Ed invero, l'azione violenta del (...) e le espressioni minatorie rivolte al (...), per il loro tenore, per la loro gravitร  e per le conseguenze apportate in termini di lesioni cagionate alla persona offesa, appaiono chiaramente idonee e dirette in modo non equivoco a costringere lo stesso a consegnargli il denaro richiesto, non riuscendo il (...) nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontร , ovvero la ferma opposizione manifestata dal (...), il quale riusciva a mettere in fuga l'odierno imputato avvertendolo della propria intenzione di contattare le forze dell'ordine. Risultano, inoltre, integrati tutti gli estremi del reato di cui all'art. 582 c.p., essendo stato provato che il (...) abbia volontariamente cagionato al (...), attraverso la sua azione violenta, delle lesioni personali lievi, riscontrate anche dal referto medico acquisito in atti e perfettamente compatibili con la dinamica degli eventi, cosรฌ come emersa dalle risultanze probatorie.


Peraltro, nessun dubbio puรฒ porsi sull'ascrivibilitร  delle suesposte condotte all'odierno imputato, atteso che questi รจ stato riconosciuto senza ombra di dubbio sia dal (...) che dalla (...) in colui che nel tentativo di estorcere denaro al primo, lo aveva dapprima minacciato e poi aggredito (cfr. verbale di individuazione fotografica, in atti). Va, infine, rilevato che l'accertato compimento del reato di lesioni volontarie allo scopo di eseguire il delitto di estorsione, rende configurabile nel caso concreto anche la contestata aggravante di cui all'art. 576, n. 1, c.p., in relazione all'art. 61, n. 2, essendo state le lesioni cagionate al fine di commettere il reato di cui al capo a), la cui sussistenza, in virtรน del combinato disposto degli arti 582, 585 e 576 c.p., comporta la perseguibilitร  d'ufficio del defitto di lesioni.


Tanto premesso in ordine alla responsabilitร  penale per i fatti in contestazione, occorre passare alla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare nei confronti del (...).


Innanzitutto, i piรน reati dei quali l'imputato รจ stato ritenuto responsabile possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, in considerazione della contiguitร  temporale delle condotte, che appaiono espressive di un medesimo programma delinquenziale. A parere di questo giudice, va, inoltre, escluso l'aumento per la contesta recidiva. Circa i canoni di valutazione della sussistenza della recidiva, la giurisprudenza piรน recente afferma espressamente che si deve trattare di una ricaduta che sotto il profilo sintomatico denunci una "piรน accentuata colpevolezza e maggiore pericolositร  del reo". E a questo giudizio, il giudice deve pervenire dopo aver fatto una verifica "della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualitร  dei comportamenti, del margine di offensivitร  delle condotte, della distanza temporale e del livello di eterogeneitร  esistente tra loro, dell'eventuale occasionalitร  della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalitร  del reo e del grado di colpevolezza, al di lร  del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Cass., SS. UU., 27 maggio 2010, n. 35378).


Orbene, nel caso di specie puรฒ escludersi l'applicazione del regime della recidiva, atteso che i reati commessi non possono essere considerati espressione di una piรน marcata pericolositร  del reo. E ciรฒ con particolare riferimento al tempus commissi delicti, trattandosi di reati consumatosi ad una notevole distanza di tempo dall'ultimo precedente rilevante (risalente a fatti commessi nel 2012), il che lascia intendere che si tratti di una ricaduta meramente occasionale.


Inoltre, appaiono sussistere nel caso di specie ragioni di meritevolezza tali da consentire il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi all'uopo valutare il corretto comportamento processuale dello stesso, con conseguente evidente vantaggio in termini di economia processuale.


Quanto alla commisurazione della pena, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., avuto riguardo specialmente alle modalitร  dei fatti e alla gravitร  degli stessi, si ritiene congruo condannare (...) alla pena finale di anni tre di reclusione, cosรฌ determinata: pena base per il piรน grave reato di cui al capo a) della rubrica (proc. n. 612/21 R.g. Dib.) anni tre di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) della rubrica (proc. n. 612/21 R.g. Dib.) alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo c) della rubrica (proc. n. 612/21 R.g. Dib.) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo a) della rubrica (proc. n. 2009/19 R.g, Dib.) alla pena di anni due e mesi undici di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) della rubrica (proc. n. 2009/19 R.g. Dib.) alla pena inflitta.


Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di presofferta custodia cautelare.


Ai sensi degli artt. 29 e ss. c.p., in considerazione della pena a lui irrogata, (...) va dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Alla luce dei carichi di lavoro, si fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione e si dichiarano sospesi in tale periodo i termini di custodia cautelare.


PQM

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) responsabile dei reati a lui ascritti, e, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e di presofferta custodia cautelare.


Letti gli artt. 29 e ss. c.p., dichiara (...) interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.


Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione e dichiara sospesi in tale periodo i termini di custodia cautelare.


Cosรฌ deciso in Nola il 2 luglio 2021.


Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2021.

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