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Utilizzabilità dei messaggi delle chat di gruppo acquisite tramite ordine europeo di indagine (Cass. Pen. n. 23755/2024)

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Con la sentenza n. 23755 del 2024, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affronta il delicato tema dell’utilizzabilità dei messaggi scambiati su chat di gruppo tramite sistemi cifrati e acquisiti tramite ordine europeo di indagine (OEI). La decisione si inserisce nel contesto del contrasto giurisprudenziale relativo all’applicazione degli articoli 234, 234-bis e 254-bis del codice di procedura penale, nonché ai principi costituzionali e sovranazionali sulla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni.


Il caso di specie

Il caso riguardava un procedimento penale instaurato nei confronti di E.G., accusato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le prove a carico includevano messaggi scambiati tramite il sistema criptato Sky-ECC, acquisiti dalla Francia su richiesta del pubblico ministero italiano tramite un OEI. Tali messaggi erano già stati decrittati e archiviati dall’autorità giudiziaria francese.


Le questioni sottoposte alle Sezioni Unite

Due le questioni principali affrontate dalla Suprema Corte:

  1. Se l’acquisizione di messaggi su chat di gruppo, scambiati con sistema cifrato e ottenuti tramite OEI, costituisca acquisizione di documenti e dati informatici ex art. 234-bis c.p.p., documenti ex art. 234 c.p.p., o se debba essere ricondotta ad altra disciplina relativa all’acquisizione delle prove.

  2. Se tale acquisizione debba essere soggetta, ai fini della sua utilizzabilità, a preventiva o successiva verifica giurisdizionale da parte dell'autorità giurisdizionale italiana.


L’orientamento giurisprudenziale prevalente

Secondo un consolidato orientamento, i messaggi già acquisiti e decrittati dall’autorità giudiziaria straniera mediante OEI costituiscono dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p., acquisibili senza la necessità di un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice italiano.

L’acquisizione sarebbe legittima se realizzata attraverso la cooperazione giudiziaria prevista dalla Direttiva 2014/41/UE e dal d.lgs. 108/2017, senza obbligo di verificare ex post la legittimità del processo di acquisizione svolto all’estero.


L’orientamento minoritario

Un orientamento diverso ritiene che l’acquisizione di tali dati, se riferita a comunicazioni archiviate o apprese occultamente, debba seguire la disciplina del sequestro di dati informatici ex art. 254-bis c.p.p.

In questo caso, l’autorità giudiziaria italiana dovrebbe ottenere un’autorizzazione preventiva dal giudice per acquisire le prove raccolte all’estero, soprattutto quando l’acquisizione ha ad oggetto dati di natura personale e sensibile.


La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno stabilito che i messaggi scambiati su chat di gruppo e acquisiti tramite OEI devono essere considerati documenti informatici ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p., purché siano già stati acquisiti e decrittati dall’autorità giudiziaria straniera sulla base di un legittimo titolo.

Tuttavia, se i dati acquisiti contengono corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost., il sequestro deve essere autorizzato con decreto motivato dall'autorità giudiziaria italiana.

La Corte ha anche affermato che, qualora l’acquisizione dei dati violi principi fondamentali dell’ordinamento italiano, come il diritto alla difesa e alla riservatezza delle comunicazioni, la prova raccolta risulta inutilizzabile nel procedimento penale.


Considerazioni conclusive

La sentenza n. 23755 del 2024 delle Sezioni Unite offre un chiarimento importante sulla disciplina applicabile ai dati informatici acquisiti tramite OEI, sottolineando l'importanza del controllo giurisdizionale per garantire la compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali. Tuttavia, rimangono aperte alcune problematiche interpretative, soprattutto in relazione all’acquisizione di corrispondenza protetta e all’eventuale necessità di un vaglio giurisdizionale preventivo.

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