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L'utilizzazione di materiale pedopornografico: irrilevanza del consenso e abuso di posizione di potere (Cass. Pen. 2221/2025)


La giustizia che protegge i più vulnerabili

Nella sentenza n. 2221 del 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema del reato di utilizzazione di materiale pedopornografico, disciplinato dall'art. 600-ter c.p.

Questa fattispecie complessa, che si colloca spesso ai confini tra manipolazione psicologica e abuso di potere, viene delineata nei suoi aspetti più problematici, offrendo una lettura chiara degli elementi costitutivi del delitto.


Il reato di utilizzazione di materiale pedopornografico

L'art. 600-ter c.p. punisce chiunque utilizzi minori di anni diciotto per la produzione di materiale pornografico, distribuisca o diffonda tale materiale, o ne consenta la visione.

Il bene giuridico protetto è la libertà e la dignità sessuale del minore, con l'obiettivo di contrastare ogni forma di strumentalizzazione della sua sfera intima per finalità illecite o lucrative.


La questione giuridica

Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato per aver indotto una minore, tramite minacce e pressioni psicologiche, a compiere atti sessuali e a produrre materiale pornografico.

La difesa sosteneva che tali condotte non integrassero il reato di cui all'art. 600-ter c.p., ritenendo che il consenso della vittima e la natura privata delle immagini escludessero la configurazione del reato.


La decisione della Corte

La Corte ha rigettato le tesi difensive, confermando la condanna e delineando i principi giuridici applicabili al caso.

La Corte ha sottolineato che il reato di cui all'art. 600-ter c.p. si configura quando il minore è trasformato in oggetto di soddisfacimento di desideri sessuali altrui o di finalità lucrative.

Tale condotta implica una violazione della dignità e della libertà sessuale del minore, a prescindere dal consenso eventualmente prestato.

La Corte ha ribadito che il consenso del minore non può escludere la configurazione del reato, in quanto il legislatore ha inteso tutelare i minori anche da condotte che possano apparire consensuali, ma che nascondono una situazione di vulnerabilità e subordinazione.

Ed ancora, la Corte ha sottolineato che, ai fini della configurazione del reato, non è necessario dimostrare una finalità commerciale o di diffusione delle immagini.

La semplice produzione del materiale con l'utilizzazione del minore è sufficiente per integrare la fattispecie.

In ultimo, la Corte ha evidenziato come, nel caso concreto, l'imputato avesse sfruttato la propria posizione di forza psicologica per indurre la vittima a compiere atti sessuali e a produrre materiale pedopornografico. Tale abuso di potere costituisce un elemento cruciale per configurare l'utilizzazione del minore ai sensi dell'art. 600-ter c.p.


Conclusioni

La sentenza n. 2221/2025 rappresenta un importante chiarimento sui confini applicativi del reato di utilizzazione di materiale pedopornografico.

In particolare, essa sottolinea che:

  • il reato si configura anche in assenza di una finalità commerciale o di diffusione del materiale prodotto;

  • il consenso del minore è irrilevante quando vi sia una strumentalizzazione della sua sfera sessuale;

  • l'abuso di potere o l'uso di pressioni psicologiche costituiscono elementi determinanti per qualificare la condotta come penalmente rilevante.

La pronuncia ribadisce la centralità della tutela della dignità e della libertà sessuale dei minori, ponendo un argine deciso contro ogni forma di sfruttamento o utilizzazione indebita della loro immagine.

Il reato di cui all'art. 600-ter c.p. è così riaffermato come uno strumento fondamentale per la protezione dei minori, con un'applicazione rigorosa e coerente dei principi giuridici volti a garantire il rispetto della loro sfera personale.


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