Si sottopone all'attenzione dei lettori questa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha assolto l'imputato al quale veniva contestato il reato di cui all'art. 335 c.p..
Tribunale Nocera Inferiore, 23/06/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 23/06/2022), n.1019
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del processo
A. Con decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. in sede il 24.2.2020, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Pe.An. veniva tratta a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, affinché rispondesse del reato compiutamente ascrittole in rubrica.
Alla prima udienza del 28.9.2020, il processo veniva rinviato per la rinnovazione della notifica degli atti processuali all'imputata, mentre alla successiva udienza del 16.6.2021, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale e dichiarata l'assenza della giudicabile, nel concorso dei presupposti di legge - versando agli atti l'esito della disposta notifica, avvenuta a mezzo U.n.e.p., a mani proprie, in data 22.10.2020 -, il processo subiva rinvio d'ufficio in conformità al decreto numero 54/2021 del Presidente del Tribunale emesso in data 28.5.2021 (prot. n. 2572/2021), di disciplina dello svolgimento dell'attività giudiziaria e amministrativa, a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per il periodo dal 31 maggio 2021 fino al 31/7/2021 presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
All'udienza del 11.5.2022, previa declaratoria di revoca del decreto penale di condanna, in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove dichiarative e documentali così come richieste dalle parti (verbale di contestazione numero (…) e verbale di sequestro amministrativo entrambi elevati a carico di Pe.An. in data 9.4.2019 dalla Legione Carabinieri Campania - reparto territoriale di Nocera Inferiore - n.o.r.m. sezione radiomobile, documentazione richiesta dal Pubblico Ministero e già versata agli atti), aveva luogo l'audizione del teste di lista del Pubblico Ministero, Ga.Ba.. All'esito, in assenza di dichiarazioni rese dall'imputata ed acquisibili al fascicolo per il dibattimento in virtù del disposto di cui all'articolo 513 c.p.p., la trattazione veniva differita per la discussione. All'odierna udienza, previa nuova verifica dell'assenza di dichiarazioni rese in fase investigativa dalla giudicabile, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Indi, il Tribunale dava la parola alle parti per le rispettive conclusioni, sinteticamente trascritte in epigrafe, ed all'esito della camera di consiglio dava pubblica lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni quarantacinque.
B. Ritiene il Giudice che l'imputata debba essere mandata assolta per insufficienza della prova in ordine alla sussistenza del fatto a lei ascritto, nelle sue componenti di struttura oggettive.
La ricognizione delle risultanze processuali
La materialità dei fatti viene ricostruita sulla scorta della deposizione del teste di lista del Pubblico Ministero, Ga.Ba., della attendibilità del quale non si dubita, sia in considerazione della qualifica di Pubblico Ufficiale dallo stesso rivestita e della conseguente mancanza di un interesse in posizione di antagonismo rispetto a quello dell'imputata sia alla luce della precisione, linearità, coerenza e costanza del narrato, che ha trovato riscontro e piena convergenza nella produzione documentale compiegata agli atti del processo (verbale di contestazione numero (…) e verbale di sequestro amministrativo entrambi elevati a carico di Pe.An. in data 9.4.2019 dalla Legione Carabinieri Campania - reparto territoriale di Nocera Inferiore - n.o.r.m. sezione radiomobile).
1. Ga.Ba., all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato Pubblica Sicurezza di Sarno, riferiva in dibattimento come in data 10.10.2019 Pe.An. - odierna imputata - aveva sporto denuncia in ordine all'avvenuto furto di un'autovettura Fiat Punto, targata (…) Quest'ultima, a seguito di espletato accertamento presso la banca dati SDI, risultava essere sottoposta a sequestro amministrativo da parte delle forze dell'ordine ed il detto vincolo permaneva anche al momento della presentazione della denuncia, non emergendo né il pagamento della sanzione o del premio assicurativo ai fini del dissequestro.
Aggiungeva, altresì, come il luogo di custodia indicato ricadeva all'interno del Comune di San Valentino Torio, in via Capitano vico Ruggiero numero 43, e che l'imputata aveva trasferito la propria residenza a Sarno. Esponeva, dipoi, come non emergeva l'espletamento di accertamenti e verifiche in loco, conseguendone il deferimento a piede libero per omessa custodia del veicolo a seguito della presentazione della menzionata denuncia ("La denuncia" alla richiesta di precisazione da parte del Tribunale "Quindi vi siete limitati a ricevere la denuncia. .. "No, perché la signora la doveva custodire in San Valentino Torio e si era trasferita a Sarno "alla richiesta di precisazione da parte del Tribunale "Ma accertamenti proprio materiali recandosi sul posto dove doveva essere custodita l'autovettura non sono stati effettuati"; "… era inutile andare a San Valentino Torio a vedere. Se lei ha detto che non c'era la macchina" alla richiesta di precisazione del Tribunale "Quindi non siete andati in loco" - pagine 5 e 6 del verbale stenotipico del 11.5.2022), aggiungendo come non era stato oggetto di accertamento l'effettiva residenza presso il luogo di custodia dell'autovettura ("Io no, i Carabinieri dovevano accertarlo…" alla domanda del Difensore "Quindi ha accertato se la signora avesse mai effettivamente abitato dove era custodito il veicolo?"- pagina 7 del verbale stenotipico).
La valutazione del materiale probatorio
2. Tanto premesso in punto di fatto, importa evidenziare, in via preliminare, come la sottrazione o dispersione di cose sottoposte a sequestro amministrativo è punita, a diverso titolo, alla stregua degli articoli 334 e 335 c.p..
Ora, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 334 c.p. la stessa appare strutturata in termini di norma a più fattispecie, in quanto mentre l'ipotesi di cui al comma secondo del predetto articolo afferisce alla commissione della menzionata condotta ad opera del proprietario della cosa, affidata alla sua custodia, e quella di cui al terzo comma alla commissione della condotta da parte del proprietario, non affidatario, il primo comma del citato articolo si riferisce all'ipotesi del custode, non proprietario della cosa. Ciò posto, a differenziare questa fattispecie criminosa e quella di cui all'articolo 335 c.p., accumunate dal connotato oggettivo della condotta di sottrazione, è l'elemento soggettivo del reato, in quanto la condotta del custode - proprietario è punita a titolo di dolo generico, potendo costui rispondere del reato previsto dall'articolo 335 c.p. laddove, colposamente, abbia consentito o agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro.
Orbene, nel caso al vaglio, secondo la prospettazione accusatoria, il profilo di addebito colposo ascritto all'imputata si sostanzierebbe nell'aver cagionato la dispersione del veicolo ovvero nell'averne agevolato la sottrazione lasciandola incustodita. Così premesso l'oggetto della contestazione ascritta alla giudicabile, è evidente come le risultanze processuali, se da un lato hanno certamente comprovato come Pe.An., proprietaria dell'autovettura Fiat Punto, targata (…) era stata nominata custode del veicolo, oggetto di sequestro amministrativo in data 9.4.2019 e che in relazione alla detta autovettura l'imputata sporgeva denuncia in data 10.10.2019, non hanno, però, avvalorato l'integrazione di alcuna condotta omissiva od agevolatrice colposa della sottrazione del veicolo, in termini di omessa custodia.
E' rimasto acclarato, infatti, come in sede investigativa non sono stati svolti accertamenti in ordine ad una verifica del luogo di custodia del veicolo così come dichiarato in sede di redazione del verbale di sequestro amministrativo, da ciò conseguendone che non è dato conoscere se il luogo indicato della custodia ovverosia via (…) numero 43 del Comune di San Valentino Torio, fosse o meno una strada soggetta a pubblico passaggio. Inoltre, sul punto, anche a voler ritenere utilizzabili le dichiarazioni contenute nel verbale di denuncia - querela sporta dalla Pe.An. (in quanto, in tesi, autoindizianti e come tali inutilizzabili contea se) e così come riportate dal teste di P.G. nel corso della propria audizione testimoniale, nelle stesse non vi sarebbe altro che il riferimento ad un avvenuto cambio di residenza e di trasferimento dal Comune di San Valentino Torio a quello di Sarno, circostanza questa del tutto insufficiente a poter inferire, anche solo in via deduttiva, un comportamento negligente della Pe.An. nella custodia della propria autovettura: al contrario, ella, sporgendo denuncia di furto della detta autovettura, assolveva all'obbligo di diligenza sulla stessa incombente in ordine alla necessità di garantire alle forze dell'ordine di avere contezza delle vicende riguardanti il bene sottoposto a vincolo amministrativo, ai fini dei controlli e degli aggiornamenti delle annotazioni sulla banca dati S.d.i.
In ogni caso, poi, le risultanze investigative appaiono irrimediabilmente deficitarie, in quanto non apportanti elementi in merito alla verifica dello stato dei luoghi, né in ordine all'accertamento circa la corrispondenza tra il luogo di custodia e quello di residenza effettiva della Pe.An., prima del dichiarato trasferimento, di per sé non integrante alcun pro filo di negligenza o imprudenza, da ciò conseguendone l'inconfigurabilità di una violazione colposa dei doveri della giudicabile inerenti alla custodia del veicolo.
Per tutte le sovraesposte considerazioni, ne consegue l'assoluzione dell'imputata, quantomeno con la formula dubitativa indicata in dispositivo.
Da ultimo, i carichi di ruolo che gravano questo ufficio hanno determinato l'assegnazione del termine indicato in dispositivo per il deposito dei motivi.
P.Q.M.
Il G.M., letto l'articolo 530 cpv c.p.p., assolve Pe.An. dal reato a lei ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l'articolo 544, comma III, cpp, riserva in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18 maggio 2022.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022.