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Ammissione al gratuito patrocinio: Non c'è reato se le omissioni riguardano elementi irrilevanti.

Sentenze

Indice:



La massima

Cassazione penale sez. IV, 14/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 20/12/2021), n.46403

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (cfr. sez. 4, n. 12410 del 2019) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (sez. 4, n. 20836/2019, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale).


La sentenza

Fatto

1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, appellata dall'imputato B.G., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, per avere dichiarato, contrariamente al vero, di vivere insieme a un fratello con un reddito complessivo annuo di Euro 2.400,00, costituito da contributi erogati dal padre, laddove era risultato che egli conviveva anche con i genitori e che il padre aveva percepito per l'anno d'imposta 2015 un reddito pari a Euro 14.493,00 (in Caltanissetta il 18/8/2016). 2. Ha proposto ricorso il B. con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza della legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio che assume inidoneo a fondare la affermazione di penale responsabilità. I giudici territoriali avrebbero ribaltato un principio cardine dell'ordinamento, in base al quale è onere dell'accusa dimostrare gli elementi costitutivi del reato, laddove, nella specie, la Corte avrebbe tratto argomenti dal fatto che il B. non aveva impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche e alla dosimetria della pena, assumendo l'assoluta carenza di spiegazioni in ordine a quanto evidenziato dalla difesa in appello (circa le precarie condizioni economiche dell'imputato e la sua giovane età) e alla pena individuata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. TASSONE Kate, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'accoglimento dei motivi del ricorso.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato la incongruità del rinvio che la difesa aveva operato a un precedente di questa Corte di legittimità, allo scopo di affermare che la condotta di reato deve esser desunta dall'accertamento di un legame effettivo di stabile convivenza tra l'interessato e i componenti il nucleo familiare, atteso che, in quel diverso caso, l'imputato aveva opposto di essere soggetto senza fissa dimora, cosicché del tutto incongruo si era rivelato il criterio anagrafico. Nella specie, al contrario, la Corte ha precisato che era stato B. ad affermare di risiedere pressi) il luogo di residenza dei genitori, omettendo di indicare i redditi di uno di essi. Egli non aveva mai allegato una diversa residenza o domicilio, neppure in sede di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Infine, quel giudice ha ritenuto corretto il diniego delle generiche, avuto riguardo non tanto e non solo alla assenza di elementi positivi di valutazione, ma piuttosto alla stregua di altri negativi (due precedenti per resistenza a p.u. e porto d'armi, per i quali l'imputato aveva già goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena). 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (cfr. sez. 4, n. 12410 del 2019) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (sez. 4, n. 20836/2019, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato dal Supremo collegio in una recente decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, c. 1, lett. c), in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino). Ciò premesso, nella specie, i giudici di merito, con motivazione congrua e non contraddittoria, hanno evidenziato che era stato l'imputato a indicare lo stesso luogo di residenza dei genitori, argomento valorizzato correttamente dai giudici territoriali, senza che ciò si sia tradotto in un inammissibile ribaltamento dell'onere probatorio. Una volta accertato tale elemento fattuale, neppure contestato dall'imputato, nel processo e in sede amministrativa, la mera circostanza di avere omesso di indicare i redditi di uno dei genitori ha costituito condotta idonea a fondarne la affermazione di responsabilità. Dette conclusioni sono coerenti con i principi già affermati in sede di legittimità: ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 76, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (cfr. sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643) e la prova di tale rapporto stabile, nella specie, è stata ricavata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di autocertificazione. Il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 95, è peraltro integrato dalle false indicazioni o dalle omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 242152; sez. 4 n. 40943 del 18/9/2015, Rv. 264711). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la difesa sostenuto il difetto di motivazione in ordine al diniego delle generiche, a fronte di un ragionamento con il quale i giudici territoriali hanno, al contrario, non solo ritenuto il difetto di elementi positivi, ma, per quel che qui maggiormente rileva, valutato come preponderanti i due precedenti penali, rinviando così ai criteri legali espressamente previsti dall'art. 133 c.p.. Quanto, invece, alla dosimetria della pena, la stessa era già stata fissata dal Tribunale nel minimo edittale, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, di talché neppure si comprende la generica doglianza, con la quale la difesa non ha precisato quali elementi sarebbero stati pretermessi, limitandosi alla enunciazione dei parametri di legge. 5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186 del 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione Semplificata. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021




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