Furto nei box garage condominiali: integra il reato di furto in abitazione se il garage è pertinenza della privata dimora (Torre Annunziata - n. 476/25)
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Massima
Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. la condotta di chi si introduce all’interno di box o garage pertinenziali ad immobili destinati a privata dimora, anche se collocati in struttura separata o condominiale, purché si tratti di luoghi non aperti al pubblico e funzionalmente collegati all’abitazione dei titolari.
Il reato sussiste anche quando l’accesso avvenga mediante violenza sulle cose, come la rottura delle centraline di apertura delle serrande dei box.
Tribunale Torre Annunziata, 17/03/2025, (ud. 14/03/2025- dep. 17/03/2025) - n. 476
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 25.05.2023, La.Mu. è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.
All'udienza del 18.10.2023, preliminarmente, si è dato atto della rinuncia a comparire dell'imputato (detenuto p.a.c. presso la Casa Circondariale di Secondigliano); quindi, in assenza di questioni preliminari, si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento ed alla ammissione delle prove richieste dalle parti; per l'espletamento dell'istruttoria, il processo è stato rinviato all'udienza del 24.01.2024.
All'udienza del 24.01.2024, attesa l'assenza in aula dei testi di lista del PM, il processo è stato rinviato con il medesimo programma all'udienza del 15.05.2024. In tale sede, preliminarmente si è dato atto dell'intervenuta scarcerazione dell'imputato (cfr. comunicazione Istituto Penitenziario in atti); quindi, con il consenso delle parti, è stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di denuncia sporta da Ba.Gi., p.o. nel presente procedimento (presente in aula). In ragione di ciò, il PM ha rinunciato all'esame del teste e, nulla opponendo la difesa, il Tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva in parte qua ed il processo è stato rinviato, in prosieguo istruttoria, all'udienza del 16.10.2024.
All'udienza del 16.10.2024, preliminarmente si è dato atto della presenza in aula del teste di lista del PM (Mar. Magg. Tr.Ma.). Tuttavia, il difensore dell'imputato ha rappresentato al Tribunale che La.Mu. risultava nuovamente ristretto presso la Casa Circondariale di Poggioreale; pertanto, ritenuto assoluto l'impedimento dello stesso a comparire, è stata disposta la notifica all'imputato del verbale di udienza e la traduzione dello stesso per la successiva udienza dell'8.11.2024.
Ivi, si è dato atto del buon esito della notifica disposta alla precedente udienza. Rilevata la presenza del teste di PG, Mar. Mag. Tr.Ma., con il consenso delle parti è stata acquisita la CNR del 3.4.2021 redatta dagli operanti della Stazione Carabinieri di Castellammare di Stabia con allegata annotazione di PG del 2.4.2021, di estrapolazione - da parte degli operanti - dei fotogrammi ottenuti dalla visione dei filmati estrapolati dalle videocamere di sorveglianza.
All'esito, alla luce delle risultanze attestanti la presa in carico dell'imputato da parte dell'UOSM territorialmente competente, il Tribunale ha ritenuto di disporre la citazione del perito psichiatra, per la successiva udienza del 22.11.24. E quindi, per indisponibilità del perito, per la successiva udienza dell'11.12.24. Ivi si è proceduto a conferire l'incarico peritale di accertare la capacità del prevenuto di intendere e volere al momento del fatto, di partecipare coscientemente al processo a suo carico, ed - infine - della relativa pericolosità sociale. Per la valutazione degli esiti della disposta perizia, il processo veniva rinviato all'udienza del 28.2.2025.
Ivi, il Tribunale ha dato atto delle risultanze peritali, attestanti il vizio parziale di mente del prevenuto, la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ed - infine - una pericolosità sociale di grado attenuato contenibile mediante la predisposizione di una rete socio/assistenziale.
All'esito, ritenuto esaurito il tema di prova, su richiesta difensiva, il processo è stato rinviato alla odierna udienza per la sola discussione.
In tale sede, pertanto, è stata dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti; quindi, il Tribunale ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, sulle quale il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, decidendo all'esito come da dispositivo e contestuali motivi letti e pubblicati in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze istruttorie in atti consentono di pervenire, oltre ogni ragionevole dubbio, all'affermazione della penale responsabilità dell'odierno imputato in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica.
Sulla scorta delle prove (dichiarative e documentali) acquisite e poste a fondamento della decisione, il fatto storico per cui è processo può essere ricostruito nei termini che seguono.
In data 27.03.2021 il sig. Ba.Gi. si portava presso la Stazione Carabinieri di Castellammare di Stabia per formalizzare denuncia di furto. Nello specifico, il denunciante riferiva quanto segue: "Premetto di essere amministratore della struttura adibita a box-garage denominata "(Omissis)" ubicata in via (Omissis) di Castellammare di Stabia. Tale struttura è composta da nr. 52 (cinquantadue) box-garage su un solo livello sotterraneo al quale si accede tramite cancello automatico e cancello pedonale posti su via (Omissis) e via (Omissis). Ebbene, nella mattinata del giorno 28 febbraio scorso venivo avvisato da diversi locatari che erano state danneggiate molte centraline per l'apertura e chiusura delle saracinesche dei predetti box. Mi recavo sul posto ed effettivamente constatavo che numerose centraline erano state danneggiate o anche completamente distrutte e che alcuni box riportavano la saracinesca alzata. Rappresento che nella citata struttura ...è presente il sistema di videosorveglianza che però in quel momento non era attivo. Solamente uno dei proprietari/locatari, il signor Co.Ma., ha installato una telecamera sul suo box e mi ha fornito le relative immagini, che vi consegno su supporto informatico, da cui si evince che la problematica in questione si è verificata durante la notte del 28.02.2021, alle ore 01:45 circa allorquando un individuo di sesso maschile, introdottosi furtivamente nella struttura, utilizzando uno degli estintori presenti, rompeva le citate centraline ed accedeva ai box sprovvisti del lucchetti di fissaggio a terra. Da un box in particolare, di cui al momento non riesco a riferire circa il locatario, asportava una bici del tipo "mountain bike" che poi veniva rinvenuta nei pressi del cancello di uscita evidentemente che era chiuso e pertanto non potuta fatta uscire. Rappresento anche che dalle predette immagini si nota che il soggetto si allontana alle successive ore 02:00 circa con al seguito, oltre alla predetta biciletta, anche una busta di cui però non riferire circa il suo contenuto. Altro episodio è avvenuto in data 25.03.2021 alle ore 21:30 circa, in cui lo stesso soggetto si è introdotto nella struttura e ha asportato due caschi da motociclisti dal box del signor D'APICE Stefano ed una bici da un box ancora non individuato. Vi consegno le immagini del sistema di videosorveglianza relative a quest'ultimo episodio".
Dalla CNR di Prot. Arma nr. 5/19/2021 del 03.04.2021 redatta dagli operanti di PG in servizio presso la Stazione CC di Castellammare di Stabia, acquisita al fascicolo del Dibattimento con il consenso delle parti all'udienza dell'8.11.2024, emerge che in data 27.03.2021, alle ore 10:00 circa, presso gli uffici della Stazione CC di Castellammare di Stabia, il signor Ba. Gi.Ba. - amministratore della struttura adibita a box-garage denominata "(Omissis)" ubicata in Castellammare di Stabia alla via (Omissis) - sporgeva denuncia per furti ivi commessi in data 28.02.2021 e 25.03.2021. Compediato il narrato del denunciante, i militari acquisivano altresì il supporto recante i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato da uno dei locatari dei box della struttura (il signor COo.Ma.), consegnato contestualmente Inoltre il Ba., in data 27.03.2021 consegnava agli operanti un supporto informatico contenente le citate immagini, di cui alla Annotazione di PG. del 2.04.2021 della Stazione CC di Castellammare di Stabia ed allegati (n. 27 fotogrammi).
Dalla visione delle immagini estrapolate dal supporto informatico consegnato dal Ba. agli operanti di PG in servizio presso la Stazione CC di Castellammare di Stabia, si accertava che:
In data 28.02.2021, alle ore 01:45 circa, arrivava a piedi una persona che, armeggiando davanti la centralina di un box (fotogramma nr. 1) ed utilizzando un estintore trovato sul posto, dameggia dapprima la centralina di un box in cui riusciva ad entrare ed a prelevare una bici (fotogrammi 2-3-4) per poi danneggiare un'ulteriore centralina di un diverso box, di cui però non riusciva ad alzare la serranda (fotogrammi 5-6).
Inoltre, alle ore 01:48:23 - il soggetto, ripreso in viso dalla telecamera (fotogramma 7) - si allontanava dall'inquadratura della telecamera portando con sé l'estintore (fotogramma 8), per poi farvi ritorno poco tempo dopo, in possesso di una busta della quale non si identificava il contenuto (fotogramma 9). Infine, alle ore 01:59:24, il soggetto si allontanava a bordo della bici prelevata dal box e alla predetta busta (fotogramma 10).
Così come dichiarato in denuncia dal signor Ba.Gi., la bici prelevata veniva poi rinvenuta nei pressi del cancello automatico di uscita evidentemente perché non era riuscito ad aprirlo.
In data 25.03.2021, alle ore 21:32:19, il medesimo soggetto scendeva a piedi le scale che conducono ai box (fotogramma 11); successivamente, veniva ripreso da una telecamera privata (presente su un box) a bordo di una bici (prelevata da altro box), avendo con sé un bustone di colore chiaro, di contenuto non identificato (fotogrammi 12-13-14-15). Alle ore 22:30 circa, colpendo con l'estintore una diversa centralina, riusciva ad aprire un box da cui prelevava un casco per moto (fotogrammi 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25). Infine, dopo aver indossato in testa il casco prelevato dal box, risaliva sulla bici e si allontanava dalla struttura (fotogrammi 26-27).
Gli operanti di PG che visionavano i filmati, inoltre, identificavano il responsabile dei furti con assoluta certezza in La.Mu. (Omissis), noto all'Ufficio e conosciuta dal verbalizzante (Mar. Magg. Ma.Tr.) quale autore di precedenti furti in box/garage stabiesi.
Sulla scorta delle prove poste a fondamento della decisione, sopra riportate, risulta provata la realizzazione, da parte dell'imputato, di una condotta pienamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis c.p., della quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
In punto di diritto, va chiarito che la previsione di cui all'art. 624 bis c.p. costituisce la novità più rappresentativa introdotta dalla legge n. 128/2001, che ha elevato al rango di autonome figure di reato le due ipotesi prima rientranti tra le aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, n. 1) c.p.
L'enucleazione di una conchiusa fattispecie delittuosa mostra l'intento del legislatore di approntare adeguata protezione, oltre che all'interesse patrimoniale leso dalla sottrazione del bene altrui, anche alla sicurezza individuale, intesa quale inviolabilità fisica e psichica della sfera personale del soggetto passivo: genesi politico-criminale questa ulteriormente ribadita dapprima con l'intervento legislativo del 2017 che ha inasprito significativamente la pena minima per la fattispecie base ex art. 624 bis c.p. (elevata da uno a tre anni di reclusione) e ritoccato al rialzo quella comminata per la variante circostanziata di cui al terzo comma (punita, nel minimo, con la reclusione pari a quattro anni), e successivamente con la 1. 26 aprile 2019, n. 36 che ha ulteriormente rimodulato la cornice edittale detentiva della fattispecie semplice (ora attestata su una forbice da quattro a sette anni di reclusione) e la cornice edittale complessiva della figura aggravata (ora individuata nella reclusione da cinque a dieci anni e nella multa da 1.000 a 2.500 euro).
Sul piano dell'elemento materiale, la condotta tipizzata dal legislatore prevede come modalità esecutiva l'introduzione nella dimora altrui: scompare, dunque, il c.d. trattenimento presente nell'art. 625 n. 1 c.p. L'introduzione indica l'ingresso con tutta la persona (e quindi non ad esempio con un braccio o con un mezzo meccanico) dentro uno dei luoghi, tra gli altri, di privata dimora.
In punto, giova rilevare che "rientrano nella nozione di priva dimora di cui ali 'art. 624 bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolarÈ'' (Cfr. Cass. Pen., Sez. Un. 22 giugno 2017, n. 31345).
Il Supremo Consesso muove, dunque, dalla premessa secondo cui il concetto di "privata dimora" è più ampio di quello di "abitazione"; nondimeno, il significato dell'espressione non può essere esteso, pena la violazione del divieto di analogia in materia penale, sino a ricomprendere i luoghi caratterizzati da una presenza umana meramente accidentale, in cui difetti cioè qualsivoglia rapporto tra il luogo e la persona diverso ed ulteriore rispetto alla mera presenza fisica di quest'ultima.
In definitiva, le SS.UU. enucleano un triplice requisito per la configurabilità della privata dimora, rinvenibile: i) nella utilizzazione del luogo per lo svolgimento, in modo riservato, di manifestazioni di atti della vita privata; ii) nella significatività del rapporto tra il luogo e la persona, in termini di stabilità della presenza umana; Hi) nella possibilità per il titolare di precludere a terzi l'accesso al luogo.
Orbene, venendo alla fattispecie concreta in esame, va rilevato che, sulla scorta delle risultanze processuali precedentemente sopra riportate, può certamente ritenersi dimostrato che il prevenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione, si introduceva arbitrariamente all'interno dei box-garage della struttura denominata (Omissis)-Sosta per asportare furtivamente i beni descritti in imputazione.
Corretta, dunque, appare la contestazione del furto ex art. 624-6/5 c.p., atteso che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte "integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora" (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 22937 del 29/05/2012 Ud. (dep. 12/06/2012) con l'ulteriore precisazione che "in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora " ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale)" - cfr. Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 50105 del 05/12/2023 Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285470 - 01.
Tanto premesso in ordine all'elemento oggettivo del reato in contestazione, giova d'altro canto precisare, con riferimento al profilo soggettivo, il coefficiente psicologico del reato di cui all'art. 624 bis c.p. è costituito dal dolo specifico e dunque la coscienza e volontà della sottrazione e dell'impossessamento, accompagnata dalla consapevolezza della altruità della res, con il fine ulteriore di trarre dalla cosa sottratta un profitto per sé o per altri. A ciò si aggiunga che "il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da ricomprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa. " (cfr. Cass. Pen., 9 ottobre 2012, n. 40631).
Orbene, nel caso di specie, in assenza di ammissioni dell'imputato, la prova del dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione del reato ascritto, deve essere desunta da elementi esterni; la descritta condotta, tuttavia, per le sue concrete modalità e per la sua ostinata reiterazione elimina ogni dubbio relativo alla fine (di profitto) perseguito dall'agente.
Non sono, infatti, emersi dagli atti acquisiti elementi sintomatici di una diversa finalizzazione della condotta, che appare - per modalità dell'azione e circostanze di tempo e di luogo -univocamente finalizzata alla perpetrazione di un'azione furtiva.
Non residua, dunque, alcun dubbio in merito alla responsabilità dell'odierno imputato per il fatto in contestazione, sia quanto alla materialità del reato che quanto alla sussistenza del dolo specifico sotto il profilo della intenzionalità dell'azione e della finalità di trarne profitto. Né, infine, residuano dubbi in ordine alla ricorrenza, nel caso che ci occupa, della circostanza aggravante dell'uso della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 c.p., il cui fondamento politico-criminale deve rinvenirsi nella minorata difesa delle cose che vengono aggredite con modalità più efficaci ed insidiose del normale, sia nella maggiore intensità dell'elemento soggettivo del colpevole, il quale dimostra una più solida risoluzione criminosa ed una maggiore pericolosità.
Sott'altro profilo, la definizione della "violenza sulle cose" agli effetti di legge penale è fornita dall'art. 392 c.p., che la ravvisa allorché la cosa venga danneggiata, trasformata oppure ne venga mutata la destinazione. Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, infatti, "in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. Il concetto di violenza preso in considerazione dall'aggravante postula, infatti, non solo la mera condotta consistente in una manifestazione di energia fisica, ma richiede anche la produzione di un effetto che può consistere in una gamma diversificata di alterazioni, da quelle minime, come un semplice danneggiamento, a quelle più gravi ed irreversibili, come la rottura o la trasformazione del bene. " (cfr. Cass. Pen., 17 febbraio 2021, n. 13070).
Per completezza, occorre considerare che "in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione" (cfr. Cass. Pen., 17 febbraio 2021, n. 13070).
Peraltro, "ai fini della configurabilità dell'aggravante della circostanza aggravante ex art. 625 n. 2 c.p. non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa" (cfr. Cass. Pen., 14 febbraio 2006, n. 14780).
Ebbene, nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, non appare revocabile in dubbio che il modus operandi di La.Mu. si sia inverato nell'adoperare violenza per commettere l'azione furtiva, atteso l'impiego da parte sua di un'energia fisica rivolta alla rottura - a mezzo di un estintore - delle diverse centraline di aperura delle serrande dei box depredati.
Quanto, infine, alla ascrivibilità del fatto delittuoso all'odierno imputato, l'attività investigativa ha consentito l'individuazione e l'identificazione del La.Mu. quale soggetto autore del delitto in contestazione, poiché noto agli Uffici per fatti analoghi. In ogni caso, l'imputato, nel corso del processo, ha deciso di non fornire una diversa ricostruzione dei fatti e un'alternativa chiave di lettura del materiale probatorio raccolto, rispetto a quella fornita dalla prospettazione accusatoria, allo stato unica ipotizzabile. Quanto alla rilevanza probatoria del silenzio serbato dall'imputato nel procedimento penale, occorre rilevare che "se è pacifico come non sia consentito al giudice desumere direttamente dal silenzio serbato dall 'imputato elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (così, tra le tante, Cass. Pen., Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015, Scarpa, Rv. 262499), è anche vero che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo " (così, ex multis, Cass. Pen., Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di Perna, Rv. 247426).
Ebbene, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, può ritenersi che le circostanze di fatto sopra riportate, valutate congiuntamente al contegno omissivo in questa sede serbato dall'imputato, depongono inequivocabilmente nel senso della piena responsabilità penale di La.Mu.
Affermata, dunque, nei termini che precedono la penale responsabilità di La.Mu. occorre definire il trattamento sanzionatone) da irrogare nei confronti dello stesso. Innanzitutto, deve essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condotte in contestazione ritenute espressione di un medesimo disegno criminoso, finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale.
Deve, inoltre, essere riconosciuta la ben contestata recidiva alla luce dei precedenti penali compendiati nel certificato penale. Ed invero, il prevenuto ad oggi ha riportato numerose condanne per reati contro il patrimonio (di cui, peraltro, due per furto in abitazione), oltre ad essere stato condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti e per evasione nel 2015.
Sott'altro profilo, ad avviso del Giudicante, possono essere riconosciute all'imputato La.Mu. le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale del prevenuto (il quale, per il tramite del difensore, ha acconsentito all'acquisizione di taluni atti di indagine) nonché al fine precipuo di assolvimento della funzione loro proprio di adeguamento sanzionatone alla concreta entità del fatto storico, che si è concretato nell'asportazione di minore refurtiva rispetto a quella originariamente depredata, in ragione della presenza di un cancello esterno da scavalcare (che ad es. non consentiva nel primo episodio al prevenuto di definitivamente sottrarre una bicicletta). Le predette circostanze attenuanti, in considerazione del:
- divieto di prevalenza posto dall'art. 69 co. 4 c.p.,
divieto di equivalenza o prevalenza "con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, posto dall'art. 624 bis, comma 4, c.p.; possono essere riconosciute con giudizio di equivalenza solo rispetto alla recidiva contestata. Passando quindi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, considerati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., questo Giudicante stima conforme ad equità irrogare nei confronti dell'imputato la pena finale di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ed Euro 700 di multa, alla stregua del calcolo di seguito indicato:
- previo bilanciamento con la contestata recidiva delle concesse circostanze attenuanti generiche;
- p.b. ex art. 624 bis comma 3 (fattispecie aggravata ex art. 625 c.p. dalla violenza sulle cose): anni 5 di reclusione ed Euro 1.000 Euro di multa;
ridotta ex art. 89 c.p. (vizio parziale di mente) alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 667 di multa;
aumentata per la continuazione alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ed Euro 700 di multa.
Alla condanna segue in ogni caso, l'obbligo in capo all'imputato di pagare le spese processuali.
In ragione delle risultanze del casellario giudiziale in atti, e della pena irrogata, non appare concedibile all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Va infine disposta la confisca e la distruzione di quanto ancora eventualmente in sequestro, salvo beni di proprietà di persone estranee al reato, per i quali vanno disposti il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.
Va disposta altresì la trasmissione degli atti ai servizi socio - assistenziali territorialmente competenti, allo scopo del contenimento della pericolosità sociale del prevenuto, di grado attenuato, e contenibile mediante una adeguata di rete di supporto socio assistenziale.
P.Q.M
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara La.Mu. colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche, in misura equivalente alla contestata recidiva, operata la riduzione ex art. 89 c.p., lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ed Euro 700 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Confisca e distruzione di quanto ancora eventualmente in sequestro, salvo beni di proprietà di persone estranee al reato, per i quali vanno disposti il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.
Dispone la trasmissione degli atti ai servizi socio - assistenziali territorialmente competenti, alla luce delle conclusioni formulate nella perizia psichiatrica in ordine ai profili di pericolosità sociale.
Motivi riservati nei termini di legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 14 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.










































