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La colpa del medico e l'illusione dell'infallibilità

  • 9 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Ogni volta che un paziente muore o subisce una grave lesione, il dibattito pubblico tende a seguire uno schema ormai consolidato.

Si cerca il colpevole, si individua il medico che avrebbe sbagliato e si tenta di isolare quel preciso momento nel quale un essere umano avrebbe potuto evitare l'evento e non lo ha fatto.

Si tratta di una reazione comprensibile, quasi istintiva, perché il dolore reclama spiegazioni e la sofferenza pretende responsabilità.

Eppure, proprio questa reazione tradisce spesso un equivoco di fondo che da decenni attraversa il diritto della responsabilità sanitaria.

L'equivoco consiste nel credere che la medicina sia una scienza dell'esattezza e che l'errore rappresenti necessariamente una deviazione patologica rispetto a una regola certa e predeterminata.

In questa prospettiva, ogni esito avverso diviene il sintomo di una colpa e ogni complicanza il possibile indizio di una responsabilità.

La storia della medicina e quella del diritto raccontano però una vicenda molto più complessa.

Per lungo tempo l'ordinamento ha guardato all'errore medico attraverso gli strumenti tradizionali della responsabilità individuale.

L'evento dannoso generava una domanda apparentemente semplice: chi ha sbagliato?

L'evoluzione della medicina contemporanea ha però progressivamente mostrato l'insufficienza di questo interrogativo.

La crescente specializzazione delle competenze, la complessità delle organizzazioni ospedaliere, il carattere multidisciplinare delle cure e l'enorme espansione delle conoscenze scientifiche hanno evidenziato come il rischio sanitario raramente coincida con l'errore di un singolo professionista e molto più spesso rappresenti il prodotto di un sistema nel quale interagiscono fattori organizzativi, tecnologici, diagnostici e umani.

Non è casuale che la legge Gelli-Bianco non si apra con le norme sulla responsabilità del medico, bensì con la sicurezza delle cure.

Dietro questa scelta lessicale e sistematica si nasconde una precisa opzione culturale.

Il legislatore sembra suggerire che il problema principale non sia quello di punire il sanitario dopo che l'evento si è verificato, ma comprendere come evitarne il verificarsi.

La domanda fondamentale, dunque, non è più soltanto "chi ha sbagliato?", bensì "perché il sistema ha consentito che accadesse?".

È in questo contesto che acquista un significato particolare la sentenza Mariotti delle Sezioni Unite.

La decisione è spesso ricordata per avere recuperato, attraverso una sofisticata operazione ermeneutica, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave.

A ben vedere, tuttavia, il suo significato più profondo risiede altrove.

Le Sezioni Unite sembrano infatti prendere atto di una realtà che la medicina conosce da sempre e che il diritto ha faticato a riconoscere: non tutti gli errori sono uguali.

La colpa medica non può essere trattata come una categoria monolitica, impermeabile alle sfumature e alle differenze di contesto.

La stessa idea di una responsabilità costruita secondo uno schema rigidamente binario — colpevole o innocente, responsabile o non responsabile — entra inevitabilmente in crisi quando viene confrontata con un'attività professionale che opera costantemente nell'incertezza.

Il medico non è un garante del risultato.

Non è un assicuratore della guarigione.

Non è chiamato a vincere ogni battaglia contro la malattia, né a garantire che ogni scelta terapeutica conduca all'esito sperato.

Egli è chiamato piuttosto ad applicare correttamente le conoscenze scientifiche disponibili, a scegliere tra opzioni spesso imperfette e a governare rischi che non possono essere completamente eliminati.

La vera intuizione che emerge dal percorso normativo culminato nella legge Gelli-Bianco e dalla successiva elaborazione delle Sezioni Unite consiste proprio nel riconoscimento della gradualità della colpa.

Per lungo tempo il diritto penale ha guardato con sospetto a ogni tentativo di differenziare l'intensità della colpa, relegando tali valutazioni al momento della determinazione della pena.

La materia sanitaria ha però imposto una riflessione diversa.

L'esperienza giudiziaria ha mostrato che esiste una distanza enorme tra il professionista che opera con superficialità o incompetenza e il medico che, pur muovendosi all'interno di un percorso clinico corretto e rispettoso delle linee guida, incorre in un errore marginale nell'affrontare una situazione caratterizzata da elevata complessità tecnica.

Ridurre entrambe le situazioni alla medesima categoria giuridica significherebbe ignorare la realtà.

Ed è precisamente qui che la sentenza Mariotti rivela tutta la propria portata culturale.

Attraverso il recupero della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, la Corte afferma implicitamente che il giudizio penale non può limitarsi a constatare l'esistenza di uno scostamento dalla regola cautelare, ma deve interrogarsi sulla qualità di quello scostamento, sulla sua intensità e sulla distanza effettiva che separa il comportamento concretamente tenuto dal modello ideale assunto come parametro di valutazione.

In questa prospettiva assumono un ruolo centrale il grado di rischio da governare, la difficoltà tecnica dell'intervento, le condizioni operative nelle quali il sanitario si è trovato ad agire e l'incertezza delle conoscenze disponibili al momento della decisione.

Non si tratta di elementi esterni al giudizio di colpa, bensì del suo nucleo essenziale.

L'errore non esiste nel vuoto; esiste sempre all'interno di un contesto e soltanto il contesto consente di comprenderne il significato.

La medicina difensiva rappresenta, sotto questo profilo, il sintomo più evidente di una distorsione del sistema.

Quando il messaggio che proviene dall'ordinamento è che ogni errore può trasformarsi in una colpa, il professionista tende inevitabilmente a modificare il proprio comportamento.

Gli esami inutili diventano strumenti di autotutela, i ricoveri superflui si trasformano in precauzioni processuali e la prescrizione diagnostica smette di essere guidata esclusivamente dall'interesse del paziente per essere influenzata dal timore del futuro giudizio.

La paura, tuttavia, è una pessima consigliera tanto per il medico quanto per il diritto.

Forse è proprio per questa ragione che il Presidente Canzio, in diverse occasioni, ha definito l'art. 2236 del codice civile una norma "scolpita nel marmo".

Dietro questa immagine vi è un'intuizione antica ma straordinariamente attuale: quando un professionista affronta problemi tecnici di speciale difficoltà, il giudizio sulla sua condotta non può prescindere dalla complessità del contesto nel quale egli ha operato.

Il diritto non può pretendere l'impossibile.

Non può giudicare il passato utilizzando conoscenze che il professionista non possedeva.

Non può trasformare ogni esito sfavorevole in una responsabilità. Può soltanto verificare se, nel momento in cui la decisione è stata assunta, il sanitario abbia agito secondo la migliore scienza e la migliore coscienza disponibili.

È una distinzione sottile, ma decisiva.

Da essa dipende la differenza tra una giustizia capace di comprendere la complessità della realtà e una giustizia che pretende di semplificarla fino a deformarla.

E forse è proprio questa la lezione più importante che il diritto della responsabilità sanitaria può offrire oggi non soltanto ai medici, ma all'intera società.

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