Offendere l'avvocato in una denuncia inviata via email alla Procura integra il reato di diffamazione (Cass. pen. n. 9126/25)
- Avvocato Del Giudice
- 23 apr
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Con la sentenza n. 9126 del 2025, la Corte di cassazione, sezione V penale, ha ribadito che la trasmissione a soggetti terzi di un atto contenente affermazioni offensive nei confronti di un professionista (nella specie, un avvocato) configura il reato di diffamazione aggravata, anche qualora le espressioni siano contenute in una denuncia-querela rivolta all'autorità giudiziaria.
Fatto
La Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a Co.Sa., imputato del reato di diffamazione aggravata (art. 595, commi 1 e 3, c.p.) per aver inviato tramite e-mail una copia di una denuncia-querela, nella quale si affermava, tra l'altro, che alcuni avvocati, tra cui il difensore d'ufficio dell'imputato in altro procedimento, "non hanno mai consegnato nessuna sentenza" e che i giudici avevano "fatto finta di niente", facendo ricadere le conseguenze penali sull'esponente.
Tali espressioni erano state ritenute lesive della reputazione professionale dell'avvocato Be.Ca., indicato nominativamente.
Decisione
Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse dell'imputato è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato che le doglianze sollevate (mancanza di lesività dell'espressione, destinatari tecnici presumibilmente non influenzati, contenuto "delirante" della mail) non erano state proposte in appello, e dunque risultavano precluse in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Nel merito, la Corte ha chiarito che la reputazione tutelata dall'art. 595 c.p. non coincide con l'amor proprio dell'offeso, ma con il valore sociale di cui gode la persona nel contesto relazionale. In tale prospettiva, le affermazioni contenute nella mail attribuivano ai legali e in particolare al difensore d'ufficio una grave negligenza professionale, idonea a ledere la loro reputazione nel contesto forense.
La Cassazione ha inoltre precisato che non si trattava di mere espressioni sconvenienti o goffe, ma di affermazioni oggettivamente offensive, prive di rilevanza scriminante, in quanto non espressive di un diritto di critica bensì connotate da gratuita aggressività.
Principio di diritto
Diffonde via mail una notizia diffamatoria chi trasmette a terzi un atto, anche se indirizzato all'autorità giudiziaria, contenente affermazioni gravemente lesive della reputazione di un avvocato, in relazione al suo operato professionale, quando tali affermazioni travalicano i limiti della critica e si connotano per gratuita offensività.