La condotta post delictum può escludere la premeditazione se rivela improvvisazione e assenza di piano (Cass. Pen. n. 10814/26)
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Massima
In tema di omicidio aggravato dalla premeditazione, la condotta post delictum costituisce elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo, potendo rivelare, se caratterizzata da improvvisazione, disorganizzazione o contraddittorietà, l’assenza di una previa e perdurante deliberazione criminosa. Ne consegue che il giudice non può escluderne la rilevanza, né fondare la premeditazione su mere congetture relative alla gestione successiva del cadavere.
Il fatto
Il caso riguarda un omicidio particolarmente efferato, seguito da una lunga e complessa attività di distruzione e occultamento del cadavere.
Nel primo giudizio, la Corte d’assise aveva escluso la premeditazione valorizzando proprio la gestione caotica e approssimativa della fase successiva al delitto: ritardi, tentativi maldestri, soluzioni improvvisate, assenza di un piano coerente.
In appello, invece, la premeditazione era stata riconosciuta.
La Cassazione aveva annullato la decisione, imponendo al giudice del rinvio di confrontarsi, in modo specifico, anche con questo dato: la condotta post delictum.
La Corte d’assise d’appello, in sede di rinvio, ha nuovamente riconosciuto la premeditazione, ridimensionando il rilievo della fase successiva al delitto.
La Cassazione interviene in modo netto e, per certi versi, innovativo: annulla nuovamente la sentenza, affermando che il giudice del rinvio ha erroneamente svalutato la condotta post delictum, ritenendola irrilevante ai fini della premeditazione.
Il principio è chiaro, la premeditazione non si prova isolando il momento dell’azione, ma attraverso una lettura complessiva del fatto, che comprende anche ciò che accade dopo.
Pertanto, la fase successiva al delitto è un indicatore del dolo
La Corte afferma che la premeditazione è un fatto interno, e come tale può essere provata solo per indizi.
E gli indizi non si fermano prima del delitto.
Al contrario, devono essere considerati:
gli elementi antecedenti (organizzazione, preparazione);
quelli concomitanti (modalità esecutive);
ma anche quelli successivi, se utili a illuminare la reale natura del proposito criminoso.
La Corte richiama espressamente il principio secondo cui la ricostruzione dell’elemento soggettivo deve avvenire attraverso una valutazione globale della condotta, senza compartimenti stagni.
La Corte d’assise d’appello aveva sostenuto che la premeditazione riguarda solo la pianificazione dell’omicidio, non la gestione del cadavere.
La Cassazione smonta questo passaggio con due argomentazioni:
è un errore in diritto, perché restringe illegittimamente il campo degli indizi rilevanti;
è una violazione del vincolo di rinvio, perché proprio la fase post delictum era stata indicata come decisiva dalla sentenza rescindente.
Il ragionamento della Corte è molto raffinato.
Se un soggetto:
agisce senza un piano coerente;
improvvisa soluzioni dopo il fatto;
cambia strategia più volte;
lascia tracce evidenti;
mostra difficoltà nel gestire le conseguenze del delitto;
tutto questo può essere incompatibile con una deliberazione omicidiaria lucida, stabile e maturata nel tempo.
Non è una regola automatica, ma è un indice sintomatico rilevante.
Nel caso concreto, la gestione del cadavere era stata:
lunga e disorganica;
caratterizzata da tentativi successivi e incoerenti;
esposta a rischi evidenti di scoperta.
Elementi che il primo giudice aveva letto come incompatibili con la premeditazione e che la Corte di rinvio non ha realmente superato, limitandosi a spiegazioni congetturali.
Altro passaggio molto importante della sentenza: la Corte censura le spiegazioni puramente ipotetiche del giudice di merito.
Esempi:
l’idea che l’imputato avesse pianificato di trasportare il cadavere in valigia;
l’uso “strategico” della positività al Covid per guadagnare tempo.
Sono scenari possibili, ma non supportati da elementi concreti.
E qui la Corte ribadisce che la premeditazione non può essere costruita su congetture, ma solo su dati probatori verificabili.
Il passaggio finale è ancora più forte.
Quando gli indizi sono ambivalenti, si prestano a letture opposte, non convergono in modo univoco, la premeditazione non può dirsi provata.
Perché, ricorda la Corte, anche le aggravanti devono essere accertate oltre ogni ragionevole dubbio.
E questo vale a maggior ragione per una circostanza come la premeditazione, che incide in modo decisivo sulla pena.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. V, 10/02/2026, (ud. 10/02/2026- dep. 23/03/2026) - n. 10814
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato del 25 maggio 2025, la Corte d'assise d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 2406 del 10 settembre 2024, della sentenza in data 21 febbraio 2024, con la quale la medesima Corte d'assise d'appello aveva condannato Fo.Da. per i reati di omicidio, aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dalla relazione sentimentale con la persona offesa, e di distruzione di cadavere, al medesimo ascritti, ha - in riforma della decisione della Corte d'assise di Busto Arsizio in data 12 giugno 2023 - condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, senza isolamento diurno, riconosciuta l'aggravante della premeditazione e riconfermato il giudizio di subvalenza delle attenuanti generiche rispetto a tutte le residue aggravanti.
1.1. La vicenda, che ha registrato gli esiti decisori richiamati, riguarda l'omicidio di Ma.Ca., attinta al capo, la mattina dell'11 gennaio 2022 in Rescaldina da tredici colpi di martello, cui aveva fatto seguito la recisione del collo, la sezione del cadavere, il tentativo di incendio delle spoglie, l'abbandono delle medesime in una località della Valcamonica, dove sarebbero state casualmente rinvenute da un passante solo il 22 marzo 2022.
Grazie al rilievo dì alcuni dei tatuaggi ancora visibili sui resti era stata possibile l'identificazione della vittima e, con il contributo di un giornalista di una testata locale, sì era pervenuti all'individuazione di Fo.Da., già legato alla Ma.Ca. da una relazione sentimentale, ormai cessata, e da interessi comuni nell'autoproduzione di video, negoziati sulla piattaforma Onlyfans.
Fo.Da. rendeva confessione dei fatti, occorsi nell'abitazione di Ma.Ca. nel corso della registrazione programmata di un video, nonché delle successive iniziative finalizzate alla soppressione del cadavere. L'acquisizione dei dati di traffico telefonico riferibili ai predetti, l'escussione di plurime fonti informative e gli esiti dell'esame autoptico conducevano all'elevazione, a carico dell'imputato, delle contestazioni richiamate.
1.2. Valorizzando i dati di contesto, essenzialmente ricostruiti - per quanto di rilievo in questa sede - attraverso la messaggistica intercorsa tra le parti e le deposizioni delle persone informate dei fatti, la Corte d'assise di Busto Arsizio ha escluso l'aggravante della premeditazione.
Accogliendo il ricorso del pubblico ministero e delle parti civili, a conclusioni processuali contrapposte giungeva la Corte di assise di appello di Milano che, con la sentenza in data 21 febbraio 2024, ha, invece, riconosciuto (anche) la predetta aggravante.
In accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato veniva condannato alla pena dell'ergastolo, senza isolamento diurno.
1.3. Decidendo sul ricorso dell'imputato, la Prima sezione di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione e del correlato esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, rinviando alla medesima Corte per un nuovo giudizio sui predetti punti.
Nel quadro dei principi di diritto che governano l'obbligo di motivazione rafforzata, imposto dalla riforma della pronuncia liberatoria sul punto dell'aggravante, la Prima sezione ha delineato il vincolo del rinvio, specificando come il vaglio delle questioni di diritto, relative alla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, dovesse confrontarsi con una serie di temi, reputati indispensabili per la rivalutazione della regiudicanda.
1.3.1. Premesso come, per il primo giudice, l'Accusa non avesse provato il momento dell'insorgenza del proposito delittuoso, né il perdurare e la costanza dell'intento omicida, né - persino - che Fo.Da. avesse organizzato l'omicidio, procurandosi per tempo i mezzi per realizzarlo, creando le condizioni per portarlo a termine senza lasciare tracce che potessero condurre al medesimo gli investigatori, la Prima sezione ha sottolineato come la Corte di assise di Busto Arsizio avesse valorizzato un elemento che appariva inconciliabile con la prospettata ipotesi della premeditazione: come si legge a pag. 22 della sentenza di primo grado "(C)commissionando con lo "schermo" di Tombeur de femmes il video "violento", con protagonisti Omissis e Omissis, durante le riprese del quale - secondo l'Accusa - egli avrebbe realizzato il premeditato omicidio di Ma.Ca., Fo.Da. chiese che Ga.Sa. fidanzato della protagonista, fosse avvisato durante la registrazione - probabilmente per far credere che in tal modo la sceneggiatura fosse più eccitante per il committente - con messaggio vocale "in diretta" del fatto che la sua donna stesse per avere un rapporto sessuale con Omissis. Posto che Ga.Sa... sapeva perfettamente che Omissis fosse Fo.Da. e che... non gradisse la perdurante presenza dell'imputato nella vita della Ma.Ca., perché mai Fo.Da., se avesse già fermamente deciso di uccidere Ma.Ca. Ma.Ca. quel giorno e di ucciderla in quel modo, corrispondente alla trama del video nota al Ga.Sa., avrebbe dovuto informare costui, l'antagonista, fidanzato della donna che si apprestava a uccidere, che egli stava in quel momento girando il video con la vittima? Perché mai, anziché ragionevolmente evitare di lasciare tracce e precostituirsi un alibi, l'imputato avrebbe dovuto far sapere al Ga.Sa. dì trovarsi sul teatro del delitto e mettersi così nelle sue mani? Ga.Sa. che dalla mattina dell'11 gennaio 2022 non sentì più la voce di Ma.Ca., una volta scoperto il delitto, ne avrebbe accusato facilmente il Fo.Da. o l'avrebbe indicato agli inquirenti come probabile responsabile".
1.3.2. Oltre al coinvolgimento del Ga.Sa. nel video "fatale", ad avviso della Corte di primo grado, del tutto inconciliabile con la premeditazione doveva reputarsi "l'assenza di qualunque significativa organizzazione dell'omicidio", non avendo l'imputato pensato "per tempo a come liberarsi del cadavere (come invece avrebbe certo fatto un lucido, determinato e organizzato assassino)".
Da tanto, la Corte di Busto Arsizio traeva prova anche dalle condotte poste in essere dal Fo.Da. nei due mesi successivi al delitto.
Si legge, sul punto, a pag. 23 della sentenza di primo grado: "Se avesse premeditato l'omicidio, l'imputato, dopo aver portato a termine il suo progetto criminale, non sarebbe rimasto a guardare il cadavere per mezz'ora, prima di abbandonarlo sul posto, con il rischio che venisse scoperto presto, e procurarsi in tempi comunque diversi le tende oscuranti per schermare il teatro del delitto, gli strumenti per sezionare il corpo, il freezer per congelarlo; avrebbe pulito accuratamente il luogo del delitto e non nel modo approssimativo e superficiale desumibile da quanto rinvenuto dai Carabinieri; non avrebbe solo in un secondo momento cercato un luogo appartato - il residence di Vararo - dove provare a bruciare il corpo, né sarebbe stato costretto a ricongelare i resti e tenerli nella casa della vittima fino a trovare un luogo lontano, dove trasportarli - con gli ulteriori rischi connessi - e abbandonarli, in modo peraltro frettoloso e inadeguato (tanto che vennero notati da un semplice passante)".
1.3.3. Tanto rilevato, la Prima sezione ha poi segnalato come la Corte di assise di appello di Milano, nel ribaltare la decisione dei primi giudici ravvisando la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, avrebbe dovuto adeguatamente confrontarsi con la motivazione appellata dal Pubblico ministero indicandone, con precisione, se non in termini di motivazione "rafforzata", gli aspetti di criticità e superandoli con ragionamento persuasivo, nei predetti termini reputando che la Corte di secondo grado non avesse adeguatamente assolto al proprio onere motivazionale, sui seguenti punti:
- quanto alla circostanza del coinvolgimento di Ga.Sa. nell'ultimo video girato dall'imputato con la Ma.Ca., ritenuta dai primi giudici inconciliabile con la premeditazione per quanto già detto, la Corte di assise di appello ne ha apprezzato il carattere "suggestivo ma non convincente" per una serie di ragioni (pagg. 72- 73): a) perché Fo.Da. non avrebbe richiesto l'intervento del Ga.Sa. (alias "Omissis"), ma lo avrebbe "subito"; b) perché lo scrutinio del profilo soggettivo di un reato richiederebbe una valutazione ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, atteso che, secondo i giudici dell'appello, "collocarsi in una prospettiva ex post conduce ad una analisi falsata, non solo perché valuta, erroneamente, gli elementi "a consuntivo", ma perché sostituisce pensieri propri, impostati su di un romanzato delitto perfetto, a quelli dell'agente"; c) perché la preliminare videochiamata del Ga.Sa. non avrebbe comportato alcun rischio, in quanto, "spacciata per parte della trama, simile a quella del video precedente... avrebbe dissimulato, ed ha dissimulato, alla perfezione il tragico epilogo".
Siffatta motivazione è stata reputata, di fatto, elusiva del confronto con quella di primo grado, poiché attestata su elementi di contorno e del tutto irrilevanti (chi ha coinvolto Ga.Sa., la "dissimulazione" del "tragico epilogo" attraverso la videochiamata) o riferita ad aspetti in diritto (criterio della prognosi postuma) enunciati senza esplicitarne le conseguenze sulla motivazione della Corte di Busto Arsizio, omettendo, così, di valutare, in funzione della sua conciliabilità con l'aggravante della premeditazione, proprio la circostanza cruciale costituita dalla incontestata partecipazione, seppur virtuale, in un determinato frangente dell'ultimo video girato dalla vittima, di una terza persona la quale, a partire dal momento di conoscenza della scomparsa della donna, avrebbe potuto testimoniare indicando Fo.Da. come l'ultimo soggetto che l'aveva vista in vita, così orientando le indagini nei confronti del principale sospettato;
- Ulteriori profili critici sono stati rilevati in riferimento alle argomentazioni relative alla condotta attuata dal ricorrente nel periodo successivo al delitto, apprezzata dal primo giudice per escludere l'aggravante in esame. La stessa Corte di Milano aveva giudicato le condotte successive "ambigue", osservando che potessero essere lette: a) come un "callido disegno di impunità"; b) o come "scomposta e abborracciata reazione a un orrore non premeditato". Poi, entrando in contraddizione con se stessa e operando una scelta di campo netta, ma in modo del tutto apodittico, la stessa Corte aveva affermato che dette condotte proverebbero non l'imprevisto della violenza omicidiaria, ma l'imprevista "difficoltà di gestione" post delictum di chi, non essendo un serial killer o un mafioso, si è trovato a dover occultare e distruggere un cadavere, dissimulare tracce, allontanare da sé i sospetti, far credere nell'esistenza in vita della persona che aveva ucciso. A tale proposito, è stato rilevato un ulteriore profilo di contraddizione nell'iter argomentativo della Corte di merito, laddove, dopo essersi evidenziato che, ai fini della dimostrazione della premeditazione, sarebbero stati rilevanti solo i comportamenti antecedenti dell'imputato, si è valorizzato, a tal fine, un comportamento successivo, ossia la c.d. "sostituzione di persona", posta in essere dal ricorrente quando, dal cellulare della vittima, fingendosi Ma.Ca., ebbe a inviare alle persone a costei più vicine dei messaggi che le avrebbero rassicurate sulla esistenza in vita della donna e le avrebbero indotte a non cercarla.
1.4, Le stigmatizzate fragilità e contraddittorietà dell'ordito motivazionale della sentenza di appello proprio nella parte chiamata a superare, in modo persuasivo, le argomentazioni sviluppate dai primi giudici a sostegno della ritenuta insussistenza dell'aggravante della premeditazione, sono state reputate assorbenti delle ulteriori censure.
In conclusione, la Prima sezione ha così statuito: "(I)l giudice del rinvio dovrà riesaminare integralmente il compendio probatorio in atti - ivi compresi i contributi di consulenti e periti, con esclusione dei soli aspetti afferenti al "carattere" e alla "personalità dell'imputato" e in genere alle "qualità psichiche indipendenti da cause patologiche" (art. 220, comma 2, cod. proc. pen.) - provvedendo a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni rilevate, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità concernente gli elementi cronologico (con particolare riguardo al momento di insorgenza del proposito delittuoso) e ideologico, connotanti la circostanza aggravante della premeditazione (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241575 - 01)".
Ha, infine, ritenuto assorbite le residue doglianze, correlate al giudizio di comparazione tra circostanze che, postulando la conferma o meno della sentenza impugnata, hanno assunto rilevanza meramente eventuale.
2. Con la sentenza oggi impugnata del 15 maggio 2025, la Corte di assise di appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado sul punto dell'aggravante della premeditazione, rideterminando la pena.
2.1. Ponendosi dichiaratamente nel solco tracciato dalla sentenza d'annullamento, la Corte d'assise del rinvio ha:
- in primis, individuato il tempo di insorgenza del proposito criminoso, collocandolo al 3 gennaio 2022, quando Ma.Ca. aveva dato seguito al proposito di trasferirsi in Veneto, contattando un agente immobiliare per locare un'abitazione in Verona; ed ha ritenuto come fosse indubbio che di siffatta iniziativa Ma.Ca. avesse immediatamente dato notizia all'imputato, che ne gestiva l'agenda, determinandolo a stendere - attraverso il profilo Tombeur de femmes al medesimo riferibile - la sceneggiatura del video che sarebbe culminato nell'omicidio, ed al quale il medesimo imputato avrebbe aggiunto numerosi elementi di novità, reputati costituire indizi gravi, precisi e concordanti del piano; piano confermato anche dall'ordine, dal medesimo prescelto, di registrazione dei due video programmati, anteponendo quello relativo ad un rapporto non violento a quello che, invece, sarebbe stato fatale;
- valorizzato l'introduzione sul set dei mezzi per commettere l'omicidio, la previsione della rivelazione del PIN del telefono della Ma.Ca. e l'esercizio di una assoluta costrizione fisica della donna mediante l'impiego di nastro adesivo anche sulla bocca, sebbene coperta da un cappuccio; elementi non solo non presenti nella trama della sceneggiatura commissionata, ma che non erano stati condivisi con la stessa protagonista;
- individuando nella richiesta di rivelazione del PIN un indice della preordinazione dell'utilizzo del telefono della Ma.Ca. post mortem, al fine di sostituirsi alla stessa ed interloquire con i suoi contatti, onde non destare sospetti;
- valorizzando la falsa comunicazione alla vittima del pagamento anticipato della prestazione e la simulazione della positività al Covid, al fine di ritagliarsi una finestra temporale utile per la rimozione delle tracce e l'occultamento delle spoglie;
- ritenendo che la partecipazione virtuale di Ga.Sa. al video si fosse risolta nella mera trasmissione, al predetto, di una fotografia della Ma.Ca., senza che il medesimo partecipasse da remoto alla esibizione e senza che venisse, pertanto, a conoscenza della presenza dell'imputato;
- reputando che l'interruzione della registrazione, dovuta alla necessità della Ma.Ca. di richiamare Bo.Ma. padre affidatario del figlioletto della stessa, dimostrasse la pervicace volontà dell'omicidio da tanto ritenendo integrati i presupposti della premeditazione.
2.2. Risolto positivamente il vaglio demandato con la sentenza d'annullamento, la Corte d'assise d'appello ha, poi, affrontato i punti della motivazione della sentenza di primo grado posti a sostegno dell'esclusione dell'aggravante, sostanzialmente reputando dimostrata una preventiva deliberazione omicidiaria, rimasta perdurante sino all'exitus.
3. Avverso la sentenza indicata della Corte d'assise d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, si contesta l'ordinanza, resa all'udienza del 15 maggio 2025, con la quale la Corte di merito ha respinto l'eccezione della difesa, volta a contestare l'intervento nel giudizio di rinvio delle parti civili.
Si deduce, al riguardo, la carenza d'interesse delle parti civili alla partecipazione al giudizio di rinvio concernente la ricorrenza di una o più circostanze aggravanti, richiamando l'orientamento giurisprudenziale più recente e maggioritario di questa Corte.
3.2. Con il secondo motivo, suddiviso in quattordici sottomotivi -contrassegnati da lettere - e un sottomotivo riepilogativo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in riferimento alla ritenuta aggravante della premeditazione.
Si contesta, in generale, che la motivazione resa sul punto non abbia dato seguito al mandato d'annullamento, limitandosi a recepire tout court la memoria difensiva di parte civile, incorrendo in plurime aporie, forzature logiche e contraddizioni. Richiamando la matrice puramente indiziaria dell'accertamento del dolo, conformata al modello legale delineato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., introduce il ricorrente plurimi vizi logici in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.
3.2.1. Con il primo dei sottomotivi, si eccepisce erronea applicazione della legge penale e correlato vizio della motivazione sul punto della collocazione temporale dell'insorgenza della volontà omicidiaria nel 3 gennaio 2022, risalendo a tale data sia il contatto della vittima con un'agenzia immobiliare veronese, che l'elaborazione della sceneggiatura del video bondage violento, commissionato dallo stesso imputato, con lo pseudonimo di Tombeur de femmes, sulla piattaforma Onlyfans. Si evidenzia, al riguardo, come siffatta datazione si riveli contraddittoria rispetto all'epoca di creazione del falso profilo Tombeur de femmes (il 21 dicembre 2021), di una lite tra le parti (il 25 dicembre 2021) irragionevolmente enfatizzata e, soprattutto, dell'ideazione della sceneggiatura (il 2 gennaio 2022) e dall'ordine di ripresa dei due video programmati, prescelto dalla stessa Ma.Ca., come risulta dalle chat intercorse l'11 gennaio tra i due. Con conseguente illogica ricostruzione della data indicata.
3.2.2. Con il secondo sottomotivo, la stessa doglianza è sviluppata in riferimento alla serie di dettagli inseriti dall'imputato nella sceneggiatura, reputati dalla Corte di merito indicativi della premeditazione ed invece travisati o, comunque, interpretati contra reum. Si evidenzia come la Corte abbia assegnato valenza dimostrativa all'uso del martello, non previsto dalla trama, incorrendo in un errore già censurato nella sentenza d'annullamento e nel travisamento della prova, laddove ha ritenuto che l'impiego di strumenti d'offesa fosse estraneo al tipo di prestazioni praticate dalla vittima, in contrasto con la documentazione prodotta dalla difesa al riguardo. Allo stesso modo, e con riferimento all'impiego di nastro adesivo nonostante il capo fosse coperto da un cappuccio, la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con la progressione dei video commissionati dall'imputato mediante l'alias Tombeur de femmes. tutti caratterizzati dall'immobilizzazione della Ma.Ca. e da forme via via crescenti di sottomissione.
3.2.3. Il terzo sottomotivo contesta la valenza assegnata all'introduzione, nella trama, della rivelazione del PIN di sblocco del cellulare della vittima, reputata indiziante della previa ideazione della simulazione dell'esistenza in vita della Ma.Ca., potendo in tal modo l'imputato continuare a comunicare con familiari ed amici della vittima, senza destare sospetti. Anche in tal caso, la sentenza impugnata non si confronta con il rilievo che l'imputato avesse libero accesso alle password della Ma.Ca. ed allo stesso cellulare, ed incorre in travisamento laddove pretende di trarre argomenti a sostegno della premeditazione dalla riservatezza sui propri dati personali invece manifestata dalla vittima con il Ga.Sa., così come dalla valorizzazione di una condotta post delictum, illogicamente utilizzata per la dimostrazione dell'elemento soggettivo che deve, invece, precederla. Allo stesso modo, del tutto apoditticamente è stata esaltata la valenza dell'annotazione del predetto PIN sulle note del cellulare dell'imputato dopo l'omicidio, rivelandosi del tutto credibile quanto dal medesimo dichiarato in merito al timore di dimenticare il dato.
3.2.4. Il quarto sottomotivo contesta la motivazione sul punto della delimitazione della data programmata per l'omicidio, avendo al riguardo la Corte del rinvio svolto argomentazioni che rivelano il travisamento dei dati processuali, poiché fu proprio la Ma.Ca. ad individuare la data delle riprese, come risulta dalla lettura integrale della messagistica tra le parti. La Corte trascura, inoltre, di considerare come la documentazione sequestrata all'imputato dimostri la pianificazione di altri undici video ancora da commissionare alla Ma.Ca.; circostanza che si rivela incompatibile con una previa ideazione omicidiaria.
3.2.5. Il quinto sottomotivo contesta il rilievo assegnato alla simulazione del pagamento anticipato della prestazione, che l'imputato avrebbe rappresentato alla Ma.Ca., trascurando le allegazioni difensive che avevano, invece, dimostrato come per ogni precedente transazione sulla piattaforma l'imputato avesse adottato lo stesso modus operandi.
3.2.6. Il sesto sottomotivo rivolge le stesse censure all'argomento, relativo alla attestazione di positività al Covid, che la Corte di merito ha valorizzato sul punto della premeditazione, trascurando anche al riguardo le allegazioni difensive, volte a segnalare non solo che la predetta attestazione sarebbe sopravvenuta all'omicidio, ma che la stessa avrebbe comportato limitazioni alla libertà di spostamento dell'imputato, inconciliabili con la prospettazione accolta nella sentenza impugnata.
3.2.7. Con il settimo argomento, si contesta la valutazione resa dalla Corte del rinvio su quella che è stata definita la "circostanza più importante e delicata del processo", ovvero il coinvolgimento virtuale di Ga.Sa., legato alla Ma.Ca. da relazione sentimentale e geloso dell'imputato, nella trama del video. Nel ricondurre siffatta partecipazione ad un semplice fotogramma, inviato dalla Ma.Ca. a Ga.Sa. nel corso della registrazione - e, dunque, reputato compatibile con la premeditazione in quanto escludente dal campo visivo l'imputato - la Corte avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni della difesa, che avevano invece segnalato come il coinvolgimento del Ga.Sa. fosse riconducibile ad un'iniziativa dello stesso Fo.Da., senza dare seguito, sul punto, al mandato d'annullamento, che aveva richiesto uno specifico approfondimento del tema, anche alla luce del rilievo per cui la sentenza di primo grado aveva avuto ben presente che si trattasse di una semplice immagine, escludendone, tuttavia, la valenza decisiva sul punto della premeditazione. Per altro verso, si evidenzia che la stessa immagine, ritraente la donna legata con entrambe le mani al palo non potesse che rendere manifesta al destinatario la presenza di altra persona e, quindi, dell'imputato, in tal modo sconfessando la ricostruzione resa nella sentenza impugnata e dimostrando come Fo.Da. ben sapesse che il Ga.Sa. era a conoscenza della sua presenza in casa della Ma.Ca.
3.2.7. L'ottavo punto deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 220, comma 2, cod. proc. pen., ovvero inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità.
Si critica la sentenza impugnata per non aver dato seguito al mandato di rinvio, che aveva richiesto di riesaminare l'intero compendio probatorio, ivi compresi i contributi di consulenti e periti, con esclusione dei soli aspetti afferenti al carattere ed alla personalità dell'imputato e, in genere, alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Va considerato, secondo la difesa, che un conto sono le perizie disposte per stabilire "... il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche", non ammesse dalla legge, altro sono i riferimenti forniti dagli esperti, e ancor più dal perito, su aspetti e dati scientifici riconosciuti come acquisiti dalla moderna psichiatria, anche forense. Il riferimento è, in particolare, alle considerazioni svolte dagli esperti in dibattimento sul "trigger", ovvero quell'evento che scatena un improvviso comportamento impulsivo e aggressivo: il fatto che quella mattina del gennaio 2022 e nei giorni immediatamente precedenti nulla fosse accaduto di così eclatante da scatenare rabbia o una iraconda reazione nel soggetto agente non sarebbe valso ad escludere che un evento "trigger", all'apparenza poco significativo per un terzo, potesse aver dispiegato sull'animo dell'imputato un effetto detonante, come, nella specie, la telefonata intercorsa tra Ma.Ca. e Bo.Ma. alle ore 11.20 dell'11 gennaio 2022, quando la donna, che nel colloquio avrebbe parlato del suo imminente trasferimento a Verona, era intenta a girare, con l'imputato, il video in occasione del quale avrebbe trovato la morte.
Per aver trascurato quanto riportato, sull'argomento, da perito e consulenti, la Corte dell'appello sarebbe incorsa, al contempo, nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e nel vizio di motivazione su un tema decisivo, espressamente devoluto, in considerazione della rilevanza del fattore scatenante rispetto alla ricostruzione del dolo d'impeto.
3.2.8. Il nono argomento critica la valenza assegnata al mancato accordo su una safetyword, anche in tal caso trascurando la Corte dì merito come mai la vittima avesse convenuto segni convenzionali di sicurezza nei plurimi video, di carattere violento, dalla medesima girati in passato.
3.2.9. Analoga doglianza viene svolta riguardo l'interpretazione della telefonata effettuata dalla Ma.Ca. nel corso della registrazione a Bo.Ma., padre affidatario del figlioletto della donna, irragionevolmente reputato evento tale da dimostrare la mancata desistenza dal proposito omicidiario, rivelando, invece, siffatta interruzione come la Ma.Ca. non fosse affatto costretta.
3.2.10. Gli ulteriori argomenti attingono gli elementi conclusivamente valorizzati dalla Corte di merito.
Con l'ultimo sottomotivo si eccepisce il vizio di motivazione in riferimento al travisamento relativo alla ricostruzione della reazione dell'imputato alla relazione della vittima con Ga.Sa., alla creazione di plurimi profili fittizi sulla piattaforma Onlyfans, alla svalutazione della approssimazione rivelata dall'imputato nella fase post delictum, alla pianificazione di ulteriori prodotti video da commercializzare in rete; profili reputati dalla Corte d'assise di Busto Arsizio incompatibili con l'aggravante della premeditazione ed invece riletti, dalla Corte del rinvio, in senso opposto.
3.2.11. Con un punto conclusivo, rubricato "Correlazione tra i sopra evidenziati motivi di violazione di legge, mancanza di motivazione ed illogicità della decisione impugnata", il ricorrente riepiloga i precedenti, traendo le conclusioni che promanano dai dedotti travisamenti.
Nella prospettazione difensiva, la corretta interpretazione dei dati travisati si porrebbe in coerenza con gli ulteriori elementi consegnati da una esatta valutazione delle prove e, in particolare:
- che fu l'imputato, attraverso il suo alter ego, a reclutare Ga.Sa. per la partecipazione da remoto al video finale, per esasperarne la gelosia;
- che il video dell'I 1 gennaio 2022 rappresenta una "progressione" di quelli commissionati da "Tombeur de femmes" e girati il 25 e il 30 dicembre 2021;
- che gli elementi della trama dell'ultimo video richiesti da "Tombeur de femmes" erano in linea con quelli già commissionati in precedenza dal medesimo e da altri utenti;
- che la stessa persona offesa poteva aver desiderato di soddisfare il suo "supercliente";
- che Fo.Da. non aveva predisposto alcun piano per assicurarsi l'impunità e disfarsi del cadavere, neppure documentandosi o informandosi in alcun modo.
Mentre le ricostruzioni offerte dalla Corte di assise di appello circa la predisposizione di occasione e strumenti da parte dell'imputato si basano su elementi di non univoca interpretazione, al contrario - ad avviso del ricorrente - siffatti elementi, disposti sulla griglia dei dati scientifici offerti dal perito e dai consulenti di parte, sono ragionevolmente compatibili con un agito violento e imprevedibile, non premeditato, a fronte di un'irrazionale sollecitazione offerta da un trigger che, proprio in quanto tale, sarebbe stato solo nebulosamente ricordato in seguito.
3.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Premesso che la sentenza d'annullamento ha reputato assorbito il motivo, demandando al giudice del rinvio un nuovo esame sul punto, ove esclusa l'aggravante della premeditazione, il ricorrente ribadisce le censure già proposte nel precedente ricorso.
Ad avviso della difesa, emergerebbero nella motivazione molteplici aspetti di manifesta illogicità e contraddittorietà.
Sotto quest'ultimo profilo, si segnala che la Corte di secondo grado sarebbe partita dal presupposto erroneo secondo cui le attenuanti generiche, in primo grado, sarebbero state bilanciate, per equivalenza, con le due aggravanti della minorata difesa e della relazione sentimentale cessata, nessuna delle quali comportava l'ergastolo. Viceversa, il primo Giudice aveva riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen., in quanto "in fatto contestata", poi esclusa in appello con applicazione di quella di cui al secondo comma dello stesso articolo. Il giudizio di maggiore gravità delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti, cui era pervenuto il giudice dell'appello, era, dunque, partito da una premessa erronea. Ulteriore carenza motivazionale era, poi, ravvisabile nell'omessa considerazione di elementi sopravvenuti addotti dalla difesa: in particolare, l'intervento di un cospicuo risarcimento del danno in favore della parte civile più svantaggiata e l'avvio di un percorso di giustizia riparativa, su richiesta dell'imputato.
4. Su richiesta di parte, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
5. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, CINZIA PARASPORO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. L' Avvocato Stefano Paloschi ha, nell'interesse dell'imputato, insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
1.11 primo motivo è infondato.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la parte civile ha interesse ad impugnare ed a resistere all'impugnazione della sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01).
In particolare, l'autorevole precedente ha specificato come la gravità dell'illecito penale rilevi ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile.
1.2. L'aggravante della premeditazione, siccome incidente sulla gravità del reato e, quindi, sulla determinazione del danno derivante da reato, fonda, all'evidenza, l'interesse della parte civile all'impugnazione sul punto e, a maggior ragione, alla partecipazione al giudizio d'impugnazione proposto sul medesimo profilo dalle altre parti.
Trattasi di aggravante che, che sul piano naturalistico, concorre a definire il fatto di reato e la sua reale offensività, con riflessi diretti sulla definizione giuridica e sulla quantificazione del danno cagionato.
Tanto è sufficiente per ravvisare in capo alla parte civile l'interesse ad impugnare la sentenza penale di condanna che escluda la premeditazione o, comunque, a resistere all'altrui impugnazione su tale punto che, lungi dall'operare in via esclusiva quale fattore di commisurazione della sanzione da infliggere al responsabile, esplica effetti anche sull'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli e sulla liquidazione del risarcimento, con esiti vincolanti nel successivo giudizio civile.
L'interesse della parte civile è, pertanto, correlato all'effetto extrapenale che il giudicato di condanna proietta sul successivo giudizio civile di danno.
2. Il secondo motivo è fondato.
Sono fondati il punto preliminare e i sottomotivi relativi alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e del vincolo di rinvio imposto dalla sentenza d'annullamento, avuto riguardo alla critica, trasversale all'enunciazione dei singoli punti e che ne compendia la linea di censura, riferita al mancato rispetto del canone valutativo unitario della prova indiziaria relativamente agli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione.
2.1. Al fine di delibare la resistenza della motivazione della sentenza impugnata alle plurime censure proposte dal ricorrente sul punto dell'aggravante della premeditazione, oggetto del giudizio di rinvio, va richiamata, in premessa, la ratio decidendi della sentenza d'annullamento.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Prima sezione di questa Corte ha enucleato due temi decisivi, sui quali ha richiesto un'argomentazione rafforzata e, quindi, maggiormente persuasiva di quella esplicata dalla Corte di primo grado nell'escludere la predetta aggravante:
il primo, ravvisato nella "circostanza cruciale costituita dalla incontestata partecipazione, seppur virtuale, in un determinato frangente dell'ultimo video girato dalla Ma.Ca., di una terza persona la quale, a partire dai momento di conoscenza della scomparsa della donna, avrebbe potuto testimoniare indicando il Fo.Da. come l'ultimo soggetto che l'aveva vista in vita, così orientando le indagini nei confronti del principale sospettato";
il secondo, costituito dalla complessiva condotta posta in essere dal ricorrente nel periodo successivo al delitto, apprezzata dal primo giudice per escludere l'aggravante in esame;
mandando alla Corte del rinvio di esaminare integralmente il compendio probatorio in atti - ivi compresi i contributi di consulenti e periti, con esclusione dei soli aspetti afferenti al "carattere" e alla "personalità dell'imputato" e in genere alle "qualità psichiche indipendenti da cause patologiche" (art. 220, comma 2, cod. proc. pen.) - provvedendo a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni rilevate, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità concernente gli elementi cronologico (con particolare riguardo al momento di insorgenza del proposito delittuoso) e ideologico, connotanti la circostanza aggravante della premeditazione (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241575 - 01).
Nel richiamare i principi direttivi che delineano il vincolo del rinvio, la sentenza rescindente ha, conclusivamente, fatto riferimento agli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione, costituiti da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 - 01).
Rispetto ai temi decisivi, la sentenza rescindente ha evidenziato la necessità di comporre un nuovo giudizio sull'aggravante, fondato su una valutazione unitaria degli indizi, secondo le linee guida consolidate della giurisprudenza di legittimità.
Il mandato d'annullamento è stato, quindi, chiaramente indirizzato al riesame di due specifiche e decisive circostanze, rimaste irrisolte e contraddittoriamente argomentate nella sentenza annullata. Solo una volta dissipate le aporie ravvisate sui predetti temi, il giudice del rinvio avrebbe potuto rielaborare gli ulteriori elementi indiziari, nella prospettiva della loro ricomposizione unitaria, ricostruendo l'aggravante in esame secondo il protocollo delineato dalle Sezioni unite di questa Corte.
2.2. Siffatta ratio dedicendi, che delinea, all'evidenza, un ordine logico nella disamina delle questioni rimesse al giudice del rinvio, finalizzata alla dimostrazione conclusiva degli elementi identitari della aggravante in disamina - apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) - non è stata colta dalla Corte d'assise d'appello di Milano, che ha proceduto alla rivalutazione della piattaforma indiziaria senza sciogliere i nodi essenziali segnalati, in tal guisa ponendo quali premesse quelle che dovevano, invece, rappresentare le conclusioni del giudizio di rinvio.
2.3. Il percorso decisionale indicato dalla Prima sezione corrisponde alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ma conviene puntualizzare alcuni aspetti per poter apprezzare l'errore interpretativo in cui è incorso il giudice del rinvio.
A tal fine, meritano di essere delineati con chiarezza i compiti e i poteri del giudice del rinvio in presenza di una decisione di annullamento per vizio della motivazione; compiti che già la Prima sezione ha tracciato nell'enunciare il principio di diritto a cui attenersi.
Ed invero l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti censurati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del punto colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle fonti conoscitive, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi già trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo le lacune rilevate ed i vizi motivazionali, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data delle questioni di diritto (Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345; Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738-01; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760).
Detto altrimenti, il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato ai soli punti indicati dalla sentenza d'annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, all'esito del quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 03).
È pur vero che, poiché la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione, il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, PG in proc. Pinto, Rv. 236242 - 01 e la conforme giurisprudenza successiva).
Nondimeno, siffatta affermazione - come si comprende dal riferimento ermeneutico finale del principio di diritto che la sintetizza - rappresenta un monito a non ripetere i vizi della motivazione già censurata, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali ed omissioni già stigmatizzate dalla decisione di annullamento, ma non costituisce una griglia che perimetra il potere cognitivo del giudice del rinvio: questi, senza reiterare gli errori valutativi già censurati, non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultati dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629; Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861).
Il giudice del rinvio è, quindi, investito di pieni poteri di cognizione e può -salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno appezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compita rivisitazione di esso, addivenire a soluzioni diverse dal quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413 - 01).
2.4. Siffatte indicazioni generali s'appalesano tanto più pregnanti nel caso -quale quello all'odierno vaglio - in cui il vizio di motivazione alla base dell'annullamento riguardi il solo punto della premeditazione, residuale rispetto al giudicato già consolidato sulla responsabilità e sull'aggravante della crudeltà, e che si risolve, in ultima analisi, nella dimostrazione di una particolare intensità del dolo.
La dimostrazione, tipicamente indiziaria, di siffatto elemento soggettivo esalta, invero, la logica tessitura degli indizi, imponendo al giudice - oltre al rispetto del protocollo valutativo generalmente tracciato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01) - di privilegiare la sola ricostruzione che consenta il superamento di ogni ragionevole dubbio, là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto.
La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, trattandosi di elementi fattuali idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 - 02).
Siffatto principio va qui ribadito, alla luce dell'ampia esegesi di Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., cit. che hanno osservato, quanto alla relazione tra circostanze e reato semplice, come, sul piano astratto delle valutazioni di politica criminale del legislatore, la previsione degli elementi accidentali concorra a delineare, modificandola, la configurazione tipica del reato verso una intensificata o attenuata gravità, nella prospettiva di una più esatta determinazione del disvalore dell'illecito; sul piano concreto, come l'accertata sussistenza delle circostanze qualifichi il fatto naturalistico di reato in tutti i suoi aspetti modali e psicologici e conferisca al giudice, mediante il potere di comparazione e bilanciamento, un incrementato spazio di apprezzamento del caso specifico in tutte le sue componenti.
La valorizzazione delle circostanze quali elementi che concorrono a definire la tipicità del fatto estende necessariamente alle predette lo statuto delle garanzie che accedono allo stesso reato e, tra queste, il principio evocato, nella prospettiva dell'avvenuta costituzionalizzazione del giusto processo.
E tanto, a fortiori, in un caso come quello in esame, in cui ci si trova di fronte ad un doppio spartito probatorio: la prova diretta, o storica, suffragata dalla piena confessione dell'imputato, riguardo gli elementi costitutivi dei reati e dello stesso elemento soggettivo; e la prova indiziaria, o indiretta, limitatamente all'intensità del dolo e, quindi, all'aggravante della premeditazione.
3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata mostra evidenti deficit nella rinnovazione della motivazione a cui era chiamata, in termini di maggior persuasività razionale rispetto alla statuizione liberatoria resa sul punto della premeditazione nella sentenza di primo grado.
3.1. Il giudice del rinvio ha, in primis, equivocato le indicazioni della Prima sezione di questa Corte e, pur confrontandosi con le criticità logiche e le questioni dubbie sulla ricostruzione fattuale indicate nella sentenza d'annullamento, ha sottovalutato il proprio dovere di riesaminare i temi decisivi espressamente devoluti, limitandosi, in ultima analisi, ad una mera rassegna indiziaria che non esplica le coordinate del punto devoluto con il necessario grado di persuasività.
Come ribadito dalla sentenza rescindente, la Corte di assise di primo grado ha, invero, colto le peculiarità del caso all'odierno vaglio, in cui l'omicidio è stato consumato nel corso della ripresa di una pratica erotica basata sulla costrizione consensuale di uno dei partner; ripresa asseritamente finalizzata alla condivisione della relativa videoregistrazione sulla piattaforma Onliyfans con un ignoto committente, registratosi con lo pseudonimo Tombeur de femmes, utilizzato dallo stesso imputato sin dal dicembre 2021 per commissionare, in incognito, analoghi prodotti.
La sentenza di primo grado ha, per altro verso, rimarcato come dagli esiti della consulenza informatica sui dispositivi in uso all'imputato ed alla persona offesa non fosse stato possibile recuperare i messaggi vocali intercorsi tra le parti, ma solo le conversazioni testuali, in tal guisa rivelandosi frammentaria l'esatta ricostruzione del contenuto delle conversazioni d'interesse.
Ha, quindi, concluso per l'ambivalenza degli elementi indiziari della premeditazione, suscettibili di essere letti, con lo stesso grado di ragionevolezza, a favore o contro la tesi accusatoria.
Ha, infine, enucleato i temi decisivi, reputati incompatibili con la previa e perdurante determinazione omicidiaria, già richiamati ai parr. 1.3.1. e 1.3.2. del Ritenuto in fatto.
3.2. La Corte del rinvio ha reso sui predetti punti una motivazione che evidenzia profili di contraddittorietà irrisolta e che non soddisfa lo standard richiesto per il rinnovato vaglio demandatole.
3.2.1. In relazione al tema relativo alla "partecipazione di Ga.Sa. al video", la Corte del rinvio ha ritenuto che la relativa iniziativa fosse stata assunta da Ma.Ca., come risulta da una conversazione intercorsa tra le parti il 3 gennaio 2022, e che l'imputato l'avesse condivisa per spirito di rivalsa, in tal modo potendo sadicamente infierire sull'antagonista, sottoponendolo alla visione di un tradimento.
Ha, quindi, escluso che le modalità di coinvolgimento di Ga.Sa., attraverso "un semplice messaggio vocale, accompagnato da un selfie a petto nudo, che Ma.Ca. gli inviava prima di cominciare il video, avvisandolo che stava per consumare un rapporto col Fo.Da." (f. 21 sentenza imp.), costituissero "prova che Ma.Ca. si trovasse effettivamente con lui; circostanza ben diversa se fosse stata realizzata una videochiamata con la quale Ga.Sa. avrebbe avuto la certezza della presenza del Fo.Da. insieme a Ma.Ca." (f.22).
Trattasi di argomentazione che manifesta un'evidente inosservanza del vincolo di rinvio, un palese travisamento della prova e profili di illogicità manifesta almeno per un triplice ordine di ragioni:
la sentenza rescindente ha reputato dato del tutto irrilevante, irragionevolmente esaltato nella sentenza annullata, accertare chi avesse assunto l'iniziativa del coinvolgimento di Ga.Sa. (terzultimo foglio Sez. 1, n. 2406 del 2024);
la sentenza di primo grado (f. 22 sentenza Corte d'assise di Busto Arsizio) aveva già ricostruito il coinvolgimento del predetto Ga.Sa. mediante l'inoltro di un messaggio vocale in diretta "del fatto che la sua donna stesse per avere un rapporto sessuale con Omissis", ed il contenuto del predetto messaggio, testualmente riportato nella sentenza impugnata (f. 22) chiama in causa non solo la presenza di Fo.Da. in casa della persona offesa, ma anche il rapporto che quest'ultima desiderava consumare con l'imputato;
la riconduzione ad un selfie della fotografia inoltrata, ritraente la persona offesa legata, si rivela del tutto irragionevole ed integra un palese travisamento, escludendo all'evidenza ogni possibile autoproduzione dell'immagine.
E l'errore ermeneutico in cui è incorsa la Corte di merito emerge esplicitamente dalla motivazione, in tutta la sua evidenza, là dove si depotenzia, con la travisante ricostruzione riportata, un dato assolutamente essenziale nella ricostruzione della premeditazione che, come prescritto da questa Corte in sede di annullamento, doveva confrontarsi e superare la presenza dell'imputato sulla scena del delitto, resa palese a Ga.Sa. sia dall'immagine inoltragli - necessariamente ritratta da altra persona - che dall'inequivocabile messaggio vocale che l'ha accompagnata.
3.2.2. In siffatto contesto, sostenere - come ha fatto la sentenza impugnata - che "il messaggio vocale della ragazza (partito dal suo telefono) poteva non costituire la prova che Ma.Ca. si trovasse effettivamente con lui" s'appalesa frutto di palese travisamento, dando invece la sequenza "messaggio vocale-trasmissione fotografica" evidenza che Fo.Da. e Ga.Sa. fossero, reciprocamente e contestualmente, consapevoli delle esatte coordinate spazio-temporali di quanto stesse accadendo in casa Ma.Ca. e tra chi.
L'errore metodologico continua laddove la Corte di rinvio si pone solo formalmente in una prospettiva di confronto con la sentenza di primo grado e con i suo dati probatori, quando afferma che "il Fo.Da. accettava questo tipo di interazione virtuale minore perché gli appariva poco compromettente e pericoloso anche alla luce che il filmato era stato cancellato", rivelando un incedere argomentativo illogico e incoerente, che confonde, una dimensione postuma (il messaggio era stato cancellato) con la necessaria delibazione ex ante.
Siffatto errore argomentativo, che incide sul punto cardine della premeditazione, espressamente devoluto al riesame della Corte di rinvio, preclude in radice l'aspirazione della sentenza impugnata a porsi, in termini competitivi, con la motivazione della sentenza di primo grado, da superare, invece, attraverso l'ostensione di un discorso giustificativo dotato di maggior credibilità razionale.
3.3. In riferimento alla rilevanza della condotta post delictum sul punto della premeditazione, espressamente rimessa alla valutazione rescissoria, la Corte del rinvio si è limitata a ritenere che "i requisiti che delineano l'aggravante della premeditazione non prendono in considerazione la circostanza che sia pianificata l'attività post mortem, quanto piuttosto che siano determinati i mezzi per eseguire l'omicidio".
Trattasi di affermazione che rivela, da un lato, un palese errore in diritto e, dall'altra, l'evidente inosservanza del mandato di rinvio, nella misura in cui:
la premeditazione, che costituisce il grado più intenso del dolo, va ricostruita - come premesso - in via indiziaria, alla stregua di tutti gli elementi antecedenti, concomitanti e successivi acquisiti al processo, per quanto utili ad illuminare l'elemento soggettivo del reato (Cfr. Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 - 01);
nella consapevolezza della decisiva valenza indiziante anche della fase post-omicidiaria, la sentenza d'annullamento aveva richiesto uno specifico riesame sul punto, poiché - come argomentato ampiamente dal giudice di primo grado - l'intera sequenza che si è dipanata dall'uccisione di Ma.Ca. e sino al rinvenimento delle spoglie, caratterizzata in egual misura da assenza di pietas e di lucida determinazione, introduce (più che) ragionevoli dubbi sulla previa e perdurante determinazione omicidiaria, tanto più che la Corte d'Appello ne indica l'insorgenza sin dai primi giorni di gennaio, quando la donna avrebbe preso - invero solo tentato di prendere - un appuntamento con un'agente immobiliare per dare corso al proposito di trasferirsi lontano da Rescaldina, in tal modo delineando un lasso temporale che mal si concilia con la penosa e straziante fase della soppressione delle spoglie mortali della vittima.
Del tutto congetturale e disancorata da ogni evidenza probatoria s'appalesa, inoltre, la nota conclusiva dell'impugnata sentenza, che riconduce - senza valorizzare indizio alcuno - la mancata pianificazione post mortem alla "ritenuta possibile eliminazione del cadavere in una valigia da trasportare in auto", sostituendo con una mera illazione il doveroso scrutinio devoluto sul punto.
Per altro verso, la Corte di merito ha reputato che la sopravvenuta positività al Covid dell'imputato gli avesse consentito di "temporeggiare ed escogitare altri modi per liberarsi del corpo, apparendo difficile caricare un grosso bagaglio davanti ai vicini di casa, che resteranno silenti invece quando lo vedranno caricare e scaricare i sacchi che contenevano il cadavere depezzato". Siffatto passaggio argomentativo esprime, ancora una volta, un approccio congetturale e non aderente ad alcuna fonte informativa, non comprendendosi neppure il senso del "silenzio" dei vicini, enunciato nel tempo verbale futuro.
Il rilievo dà, peraltro, come accertata la sopravvenuta positività dell'imputato al Covid che è stata, in altro punto (ff. 19-20), qualificata come "provvidenziale" per elaborare e porre in essere una strategia dissimulatoria; in tal modo, tuttavia, la Corte finisce per esaltare un elemento accidentale, sopravvenuto ed imprevedibile, in contraddizione con l'enunciata irrilevanza della fase postuma dell'omicidio, incorrendo in una intrinseca contraddittorietà del costrutto argomentativo.
3.4. Il deficit evidenziato sui predetti punti, ritenuti essenziali nella pronuncia rescindente, priva ex se di univoca concludenza la residua rassegna degli elementi indizianti della premeditazione, esposti nella sentenza impugnata.
3.4.1. L'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone, invero, la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.
In assenza di siffatta valenza indicativa - sia pur di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, non può, allora, passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale unitario, destinato a risolvere la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di talché l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto.
Nello stesso tempo, il deficit rilevato si riflette sia sul requisito della molteplicità, che refluisce in una valutazione di concordanza, sia su quello della gravità, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, lasciando sul campo irrisolte elementi ambigui e controversi, suscettibili delle letture contrapposte rese nella sentenza di primo grado e in quella impugnata.
Nella delineata prospettiva, deve escludersi che la decisione impugnata abbia lasciato fuori "soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, o ipotesi vaghe e inesplorate, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto", in tal modo violando - oltre al mandato d'annullamento - il principio del ragionevole dubbio.
Del resto, la Corte del rinvio ha del tutto ignorato la rivalutazione dei "contributi di consulenti e periti, con esclusione dei soli aspetti afferenti al "carattere" e alla "personalità dell'imputato" e in genere alle "qualità psichiche indipendenti da cause patologiche", richiesta dalla sentenza d'annullamento e senz'altro utile alla confutazione della sentenza di primo grado che a siffatti contributi aveva attinto per formulare analitiche valutazioni sul tema oggi in esame.
Va, comunque, annotato, quanto alla data di insorgenza del proposito omicidiario - che la Corte del rinvio colloca con certezza nel 3 gennaio 2022 alla stregua dei tentativi della persona offesa, rimasti vani, di fissare un appuntamento con l'agente immobiliare veronese per la locazione di un alloggio, in tal modo concretizzando il proposito di trasferirsi definitivamente altrove, e della contestuale elaborazione di Fo.Da. della trama del video che avrebbe, infine, documentato l'omicidio - che la sentenza impugnata incorre in altra aporia, laddove (f. 27) riconduce alla stessa creazione del falso profilo Tombeur de femmes, risalente al mese di dicembre, l'insorgenza del proposito omicidiario, in tal modo finendo per retrodatare l'elemento cronologico dell'aggravante.
3.4.2. Gli errori logici, prima ancora che argomentativi, rilevati hanno privato la soluzione prescelta dalla Corte d'assise d'appello di un materiale cognitivo che avrebbe dovuto essere considerato ai fini della tenuta complessiva della motivazione sulla premeditazione che deve essere, pertanto, rinnovata.
La Corte del rinvio ha, invero, valorizzato due circostanze ulteriori, non specificamente disaminate in primo grado, e che rivelano un'analisi del quadro indiziario svincolata dai profili di criticità rilevati dalla sentenza rescindente: l'interruzione della videoripresa per consentire alla persona offesa di richiamare Bo.Ma. reputata indiziante della premeditazione in quanto tale da non far recedere l'imputato dal proposito omicidiario; l'introduzione, nella sceneggiatura del video, della rivelazione del codice PIN del telefono della vittima, che l'imputato avrebbe memorizzato dopo il delitto e che sarebbe stato funzionale a consentirgli di simulare la virtuale esistenza in vita della persona offesa, comunicando con i contatti di questa.
Trattasi di elementi che, tuttavia, si prestano a letture contrapposte, egualmente ragionevoli e che debbono, pertanto, essere riconsiderati - unitamente ai restanti indizi - alla luce della rinnovata valutazione dei temi sopra indicati.
4. L'accoglimento del secondo motivo assorbe, senza precluderne l'esame, le ulteriori censure.
5. Alla luce di quanto sin qui argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Milano che in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame sul punto della premeditazione.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
6. Segue la formula di oscuramento siccome imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2026.










































