Droghe leggere e pesanti: la Cassazione conferma la distinzione tra reati e respinge la richiesta di esclusione della continuazione (Cass. Pen. n. 11472/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 4 apr
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Con la sentenza n. 11472/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da B., confermando la distinzione tra le condotte di detenzione di cocaina e hashish ai fini della configurazione del reato e della valutazione della continuazione.
La decisione ribadisce l’autonomia delle fattispecie penali legate a sostanze diverse, nonché l’inutilizzabilità delle censure motivazionali in assenza di travisamenti evidenti o vizi di legittimità.
Il fatto
B. era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione e € 26.667 di multa per detenzione, a fini di spaccio, di 3,116 kg di cocaina e 2,314 kg di hashish (artt. 73 commi 1 e 4, 80 comma 2, d.P.R. 309/1990, in continuazione ex art. 81 cpv. c.p.).
La Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione deduceva numerose censure:
violazione di legge sulla continuazione tra i due episodi di spaccio relativi a droghe diverse;
nullità della perquisizione domiciliare eseguita oltre la fase di flagranza;
mancata traduzione del decreto di citazione in appello;
carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che:
la doglianza sulla continuazione è infondata: la Corte ha ribadito che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 32/2014, è ripristinata la distinzione tra reati aventi ad oggetto droghe leggere (comma 4) e pesanti (comma 1), pertanto la continuazione è configurabile, ma non obbligatoria e va valutata caso per caso;
le censure relative alla perquisizione domiciliare e alla nullità degli atti conseguenti sono generiche e manifestamente infondate, anche alla luce della giurisprudenza consolidata secondo cui l’illegittimità della perquisizione non invalida il sequestro del corpo del reato;
in merito alla mancata traduzione del decreto di citazione, la doglianza è stata respinta in quanto l’imputato risultava avere buona conoscenza della lingua italiana, come desunto dai verbali di arresto e convalida;
il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato valorizzando la gravità oggettiva del fatto e la pericolosità dell’imputato, in considerazione dell’ingente quantità di droga e denaro sequestrati.
Il principio di diritto
In materia di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, la detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse configura reati distinti (droghe leggere ex art. 73, co. 4; droghe pesanti ex co. 1 d.P.R. 309/1990). L’annullabilità delle perquisizioni non determina automaticamente la nullità degli atti conseguenti, come il sequestro. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile solo in presenza di motivazioni manifestamente illogiche, non riscontrabili nel caso in esame.