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Non basta una condanna non definitiva per negare l’esito positivo dell’affidamento in prova (Cass. Pen. n. 41554/2025)

Non basta una condanna non definitiva per negare l’esito positivo dell’affidamento in prova (Cass. Pen. n. 41554/2025)

1. Il principio affermato

Con la sentenza n. 41554 del 2025, la Corte di cassazione afferma un principio di particolare densità costituzionale: la presunzione di innocenza opera come limite esterno e sostanziale al giudizio del Tribunale di sorveglianza, impedendo che l’esito negativo dell’affidamento in prova possa essere fondato su una condanna non definitiva o su responsabilità soltanto presunte o indirette.

La decisione chiarisce, con nettezza, che la fase dell’esecuzione penale non costituisce una “zona franca” dalle garanzie fondamentali, né può legittimare forme attenuate o surrettizie di anticipazione del giudizio di colpevolezza.


2. Presunzione di innocenza e fase esecutiva: un problema solo apparente

Tradizionalmente, la presunzione di innocenza è collocata nel processo di cognizione, quale regola di giudizio e di trattamento dell’imputato sino alla condanna definitiva.

La pronuncia in commento muove invece da una premessa più profonda: la presunzione di innocenza è principio di civiltà giuridica trasversale, che permea l’intero sistema penale, inclusa la fase esecutiva.

Se è vero che l’affidamento in prova presuppone una condanna irrevocabile, è altrettanto vero che:

  • nuovi fatti penalmente rilevanti, sopravvenuti o valutati ex post,

  • non possono essere trattati come definitivamente accertati in assenza di un giudicato,

  • né possono essere utilizzati come scorciatoia argomentativa per esprimere un giudizio di colpevolezza anticipata.

In questo senso, la Corte rifiuta implicitamente l’idea che la presunzione di innocenza si consumi con la prima condanna, riaffermandone la perdurante operatività ogniqualvolta venga in rilievo un fatto penalmente contestato ma non definitivamente accertato.


3. Condanna non irrevocabile e divieto di automatismi valutativi

Il Tribunale di sorveglianza aveva fondato il giudizio di esito negativo dell’affidamento su una condanna non ancora irrevocabile per un reato commesso durante la misura alternativa.

La Corte non nega, in astratto, che il giudice della sorveglianza possa tener conto di fatti successivi alla prova; tuttavia chiarisce che:

  • la mera esistenza di una sentenza non definitiva non è sufficiente;

  • occorre una valutazione autonoma, concreta e motivata;

  • e, soprattutto, è necessario evitare che la condanna non irrevocabile venga trattata come dato di colpevolezza acquisito.

Diversamente, il giudizio di sorveglianza si trasformerebbe in una anticipazione degli effetti del giudicato, in palese frizione con l’art. 27, comma 2, Cost.


4. Presunzione di innocenza e responsabilità indiretta

Il profilo più problematico – e più significativo – della vicenda riguarda il tentativo del Tribunale di sorveglianza di superare l’ostacolo della non definitività della condanna attraverso il ricorso a una forma di responsabilità “di contesto”.

Secondo l’ordinanza annullata, anche a voler dubitare che il reato fosse stato commesso direttamente dal condannato, il giudizio negativo poteva comunque fondarsi:

  • sul vantaggio tratto dall’illecito,

  • sulla convivenza con gli autori,

  • sulla mancata attivazione per impedirlo.

La Corte censura radicalmente questo impianto, rilevando che:

  • l’ordinamento non conosce un obbligo generale di denuncia;

  • la mera connivenza passiva non integra, di per sé, un comportamento penalmente o esecutivamente rilevante;

  • attribuire valore decisivo a tali elementi significa aggirare la presunzione di innocenza, sostituendo all’accertamento della colpevolezza una presunzione di corresponsabilità.

Il giudizio di sorveglianza, così costruito, non valuta il percorso rieducativo, ma proietta sul condannato una colpa non provata, inammissibile tanto sul piano costituzionale quanto su quello sistematico.


5. Presunzione di innocenza e giudizio prognostico

Un ulteriore snodo concettuale riguarda la natura prognostica del giudizio sull’esito della prova.

La Corte chiarisce che la prognosi di non recidivanza:

  • non può fondarsi su fatti equivoci o ambigui,

  • né su comportamenti che non siano chiaramente riferibili al condannato,

  • né, tantomeno, su ipotesi alternative non risolte in suo sfavore.

In altri termini, la presunzione di innocenza opera anche come criterio epistemologico: impone al giudice di non colmare le lacune probatorie con presunzioni sfavorevoli e di non trasformare il dubbio in giudizio negativo.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 17/12/2025, (ud. 17/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41554

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'ordinanza indicata nel prembolo il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da Ch.Ma. avverso il provvedimento, in data 19 novembre 2024, con cui il Tribunale di Sorveglianza medesimo aveva dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al predetto ed aveva quantificato la pena residua ancora da espiare in mesi tre, ammettendo all'uopo al regime di detenzione domiciliare.


2. Ch.Ma. ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. Francesco Fasano, sviluppando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione per provvedimenti impugnato nella parte in cui ha dichiarato non estinta la pena per un reato presuntivamente commesso dopo l'affidamento in prova.


In palese violazione della presunzione di non colpevolezza, il Tribunale ha continuato a considerare quale unico elemento negativo a carico del condannato la consumazione di un reato subito dopo la cessazione dell'affidamento in prova, trascurando che esso era stato accertato con sentenza di condanna non definitiva.


Per di più, non ha escluso, ma, anzi, ha considerato plausibile l'ipotesi che il ricorrente non sia stato l'autore della condotta illecita per la quale ha riportato la condanna, ritenendo, comunque, sufficiente ai fini della valutazione negativa il mancato impedimento della condotta illecita da chiunque commessa senza neanche verificare se fosse o meno venuto a conoscenza del comportamento illegittimo altrui.


Non è convincente l'affermazione che Ch.Ma. avrebbe potuto opporsi alla condotta illecita in corso rivolgendosi alla società erogatrice del servizio; tale condotta, infatti, avrebbe raggiunto lo scopo solo con il pagamento delle fatture emesse, che tuttavia la famiglia Ch.Ma., a causa del grave stato di crisi economico finanziaria, non poteva eseguire.


In ogni caso, il Tribunale non ha effettuato una valutazione globale dell'intero periodo e non ha apprezzato la pertinenza dei fatti valorizzati in chiave negativa rispetto al trattamento rieducativo al fine di verificare se fossero effettivamente espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del condannato.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. In premessa, va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale produce, a mente dell'art. 47 Ord. pen., l'effetto estintivo della pena solo in caso di "esito positivo della prova", che va inteso come integrale emenda del condannato. Non è, dunque, sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca della misura, ma occorre l'accertamento da parte del Tribunale di Sorveglianza di elementi positivi che dimostrino l'avvenuta rieducazione del reo, la quale viene a costituire il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell'estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento dell'ineludibile funzione assegnata alla pena dall'art. 27, comma terzo, Cost.


Il Tribunale di sorveglianza, al termine dell'esperimento e al fine di valutare ex post l'esito della prova "ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale seriamente sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura" e fondare perciò il suo giudizio su "fatti e comportamenti... che, pur non riconducibili storicamente nel perimetro temporale della prova, si palesino tuttavia, avuto riguardo alla loro qualità e gravità, significativi e in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza", purché specificamente motivi sulle ragioni per le quali tali comportamenti presentino, in concreto, caratteristiche tali - per la loro gravità, per la distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, per il collegamento di essi con le modalità di espletamento dell'esperimento - "da saldarsi alla condotta serbata ed all'esperienza maturata nel corso della prova".


L'apprezzamento, quindi, non può prescindere né dalla condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa né dall'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento (essendo illegittima la valutazione negativa dell'esito della misura fondata sulla commissione di reati dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla fine della prova: così Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482; Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, De Clemente, Rv. 240478) ed implica anche una autonoma delibazione sia della attribuibilità al condannato della violazione sia della concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877; Sez. 1, n. 3727 del 9/01/2009, Barbella, Rv. 242526; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone).


A differenza della revoca, che viene dichiarata in costanza di applicazione della misura ed ha come suo presupposto l'impossibilità di proseguire la prova alla luce della gravità di singoli e specifici episodi, la valutazione negativa dell'esito della prova postula un "esame globale" dell'intero periodo (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio., Rv. 248376); in entrambe le ipotesi il Tribunale di sorveglianza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento.


L'equiparazione tra esito negativo della prova e revoca dell'affidamento, sotto il profilo della necessità di stabilire la durata della pena detentiva da espiare, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa che regoli le conseguenze del fallimento della prova, è imposto, anche al fine di evitare dubbi di incostituzionalità dell'art. 47 ord. pen., dalla natura giuridica dell'affidamento che costituisce una modalità esecutiva della pena detentiva e limita la libertà individuale.


Pertanto, "nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione della qualità, gravità, estensione temporale e relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio delle condotte violatrici poste a giustificazione dell'accertamento di detto risultato negativo".


Il Tribunale di sorveglianza potrà tanto far decorrere la pena fin dal momento di ammissione al beneficio in caso di riscontrata negatività complessiva, se il comportamento globale del condannato sia stato tale da palesare la sua assoluta inidoneità alla rieducazione e alla risocializzazione; quanto, viceversa, ridurre la pena originariamente inflitta in proporzione al periodo di prova positivamente trascorso, inglobando un segmento di carico sanzionatorio già eseguito in regime alternativo". (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878; Sez. 1 n. 934d el 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Migliazza, Rv. 278066).


2. Tanto posto, le censure esposte nel ricorso appaiono fondate.


Il Tribunale di sorveglianza ha posto a sostegno del rigetto dell'opposizione, un apparato giustificativo none esente dalle criticità logiche evidenziate dal ricorrente.


Pur pervenendo alla conclusione che il percorso rieducativo seguito Ch.Ma. non aveva avuto un esito positivo sulla base dell'intervenuta condanna non irrevocabile per il reato di furto di gas commesso durante l'esecuzione della misura alternativa, ha, nello stesso tempo, considerato decisivo ai fini del giudizio negativo sulla partecipazione al processo di emenda non la predetta condotta penalmente rilevante, in ipotesi ritenuta ascrivibile soltanto ai suoi familiari, ma l'oggettivo approfittamento dei vantaggi derivantigli dall'azione furtiva nella qualità di convivente nella medesima abitazione allacciata abusivamente alla rete di distribuzione del gas, senza essersi in qualche modo attivato per interromperli.


Tenuto conto che l'ordinamento non prevede un obbligo di denuncia in capo ai privati che vengono a conoscenza dei reati, commessi da familiari e no, il Tribunale, una volta messa in dubbio l'attribuibilità al condannato del fatto illecito oggetto della sentenza non ancora irrevocabile, avrebbe dovuto chiarire, con riferimenti specifici all'accertamento del giudice della cognizione, se il condannato era effettivamente venuto a conoscenza dell'azione furtiva e se, a seguito di ciò, aveva tenuto un comportamento, quanto meno agevolativo del proposito delittuoso altrui, non potendo, in presenza di elementi favorevoli al condannato, ravvisarsi nella mera connivenza condotte automaticamente sintomatiche del fallimento della prova.


3. Quanto appena illustrato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, nell'osservanza dei richiamati pricipi, effettuerà un nuovo ed autonomo giudizio, libero nell'esito ma emendato dal segnalato profilo critico.


P.Q.M.


Annulla l'ordinanza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.


Così deciso, in Roma 17 dicembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2025.

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