Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Potenza che riformato la sentenza di prima grado ed assolto l'imputato dal reato di falsa testimonianza perché è stata del tutto omessa nel verbale d'udienza oggetto di contestazione la verbalizzazione delle domande.
Tribunale Potenza, 28/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 28/02/2022), n.112
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P. il 21.11.2019, si è proceduto nei confronti di Do.An. e Co.Fr., chiamati a rispondere del reato loro ascritto in rubrica.
Aperto il dibattimento, previa costituzione della parte civile (As.An.) all'udienza del 03/12/2020 il P.M. ed i difensori hanno articolato le rispettive richieste di prova, orali e documentali. Sono stati, di seguito, acquisiti i verbali contenenti le dichiarazioni rese dai testi nell'originario procedimento civile, costituenti di fatto corpo di reato. E5 stato, di seguito, sentito il teste Mo.Fr.. All'esito dell'istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il P.M. ed i difensori hanno, poi, concluso nei termini in epigrafe trascritti.
Il Giudice ha, infine, deciso come da dispositivo di cui ha dato lettura in udienza.
Nel merito, Do.An. e Co.Fr. vanno mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, essendo del tutto insufficienti e contraddittori gli elementi di prova acquisiti a suo carico.
Venendo in concreto ai fatti di causa, va subito precisato che l'odierno processo riproduce in linea generale (anche per l'evidente identità degli atti prodotti) la vicenda relativa alla causa pendente innanzi al Giudice di Pace riguardante l'incidente strale intercorso tra l'autovettura Fiat 500 tg. (...) e la Fiat Stilo tg. (...) alla cui guida si trovava Do.An.
Secondo la contestazione, il teste Co.Fr. (in concorso con Do.An., ritenuto istigatore) avrebbe reso falsa testimonianza dichiarando che in occasione del citato incidente sarebbe stata l'autovettura condotta da As.An. ad invadere la corsia di marcia in cui procedeva Do.An. e non viceversa.
In realtà, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi (peraltro, di scarsa rilevanza con riferimento alle vicende penali, a prescindere dalle questioni civilistiche sottostanti che ben poco rilevano nell'ambito dell'odierno giudizio), nessuna falsa testimonianza risulta ipotizzabile a carico dell'imputato Co.Fr., né tanto meno del coimputato Do.An.
A tal fine, va subito precisato che questo Giudice è chiamato a valutare la sussistenza o meno del reato di falsa testimonianza unicamente con riferimento alla parte della deposizione resa nel corso della causa civile effettivamente contestata in epigrafe, essendo stato soltanto quell'inciso ritenuto dal P.M. falso.
Il giudizio di eventuale falsità va, quindi, limitato in concreto all'affermazione sopra riportata.
Altra considerazione, assolutamente preliminare ed imprescindibile ai fini della valutazione dei fatti di causa, è l'impossibilità di riproporre nella causa penale tutte le questioni già ampiamente trattate in sede civile. Orbene, impregiudicata (si ripete!) ogni valutazione di natura civilistica, va subito rilevato che sulla base degli atti acquisiti, non sussistono, a parere di questa A.G., validi elementi per ritenere ipotizzabile il reato di falso come contestato in epigrafe, a prescindere da qualsiasi valutazione di natura soggettiva.
Dal punto di vista giuridico, in linea generale, nel delitto di falsa testimonianza l'elemento materiale consiste, infatti, non tanto nella difformità tra le dichiarazioni rese dal testimone e la realtà vera, quanto piuttosto nella difformità tra quanto il teste depone e ciò che egli realmente conosce sui fatti in ordine ai quali viene esaminato. Non v'è dubbio, inoltre, che la falsità ben possa consistere, oltre che in una specifica proposizione falsamente affermativa o negativa di una determinata circostanza, anche nel risultato complessivo di più affermazioni il cui combinato effetto sia proprio quello di rappresentare al giudice una situazione obbiettivamente diversa da quella in effetti conosciuta dal teste. Alla luce delle osservazioni sopra riportate, l'insussistenza della falsità appare, prima facie, in re ipsa nella stessa imputazione. A prescindere dall'ambiguo contenuto della contestazione, occorre subito segnalare che non è rilevabile la lamentata divergenza tra la deposizione resa in udienza dal Co.Fr. e la diversa dinamica dei fatti descritta nella querela agli atti.
Nel corso della deposizione (non riportante tra l'altro la specifica domanda rivolta alla teste, circostanza questa che rende di fatto insostenibile anche la prospettata reticenza della stessa), l'imputato Co.Fr., all'epoca teste, avrebbe confermato i capitoli di prova riportati nella comparsa di costituzione e risposta della difesa del convenuto Do.An.. Ebbene tale affermazione non pare a questa A.G. suscettibile di piena utilizzazione in sede penale ai fini della configurabilità della contestata falsità.
Nessuna contestazione è stata sollevata nel corso dell'udienza al teste Co.Fr. che si è verificato a confermare dei capitoli senza ulteriori specificazioni e chiarimenti in ordine alle lamentate emergenze processuali. In realtà, appare veramente scarna e frettolosa la deposizione resa dal teste innanzi al Giudice Civile che, d'iniziativa o su richiesta dei difensori, avrebbe dovuto sollecitare ulteriori precisazioni al predetto, soprattutto alla luce della documentazione allegata al fascicolo, precisazioni, peraltro, non più rilevanti in questa sede in quanto del tutto inutili.
V'è di più i testi, i cui verbali di s.i.t. sono stati prodotti dal P.M. nulla hanno in concreto riferito in merito all'incidente essendo sopraggiunti in loco, per loro stessa ammissione, in un momento successivo. A ciò si aggiunge, inoltre, quanto riferito dai difensori che hanno precisato in udienza che la sentenza emessa dal Giudice di Pace (mai prodotta dalle parti) avrebbe rigettato la domanda prodotta dall'odierna denunciante. Va, infine, richiamato un altro dato che assume fondamentale rilevanza nell'ambito dell'odierno giudizio.
Ed infatti, per la configurabilità della fattispecie criminosa in esame è necessaria l'astratta idoneità ad influire sull'esito del processo, ovvero l'astratta potenzialità a trarre in errore il giudicante, onde la consumazione del reato anche se il Giudice abbia negato attendibilità alla deposizione. Nulla di tutto ciò è stato provato nel caso in esame.
Non vi è prova che la dichiarazione oggetto della contestazione abbia avuto influenza negativa sull'intero giudizio (in mancanza della benché minima idoneità delle stesse ad alterare l'accertamento dei fatti). Né rileva il richiamo alla natura del delitto di falsa testimonianza (come reato di pericolo) per la cui sussistenza non è necessario che il Giudice che raccoglie la testimonianza sia stato in concreto tratto in inganno, essendo, invece, sufficiente che le dichiarazioni false risultino idonee a trarlo in errore a prescindere dal grado di credibilità delle medesime (Cass. Pen. Sez. VI n. 40501/2009).
Nella vicenda in esame, come sopra già segnalato, nessuna potenzialità ingannatoria hanno avuto le dichiarazioni oggetto dell'imputazione, tali da non integrare il reato di cui all'art. 372 c.p., neppure sotto il profilo della reticenza.
Ebbene, perché sussista il reato di cui all'art. 372 c.p., quanto meno sotto il profilo della testimonianza reticente, è necessario a monte che il Giudice rivolga al teste una serie di domande in merito a fatti concreti e specifici rispetto ai quali il teste stesso, pur avendone conoscenza (ed occorre prova specifica in tal senso!) ometta un qualsiasi richiamo o addirittura rifiuti la risposta.
E' necessario, pertanto, in primo luogo che la domanda venga verbalizzata e che all'esito delle risposte, se ritenute reticenti, vengano formulati ulteriori osservazioni, anche in forma di contestazione, in modo che il teste possa rendersi conto della deposizione contraddittoria e/o reticente e possa eventualmente ravvedersi riferendo fatti e circostanze veritiere sul tema oggetto della deposizione (tanto anche ai fini di una possibile ritrattazione).
Nella vicenda in esame, si ripete, è stata del tutto omessa nel verbale d'udienza la verbalizzazione delle domande.
Discende che, alla luce di quanto sopra esposto, gli imputati vanno mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
PQM
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Do.An. e Co.Fr. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione in giorni 40.
Così deciso in Potenza il 3 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2022.