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Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penale


Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penale

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di atti osceni in luogo pubblico previsto dall'art. 527 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Art. 527 del codice penale - Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa [43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.

Procedibilità: d’ufficio (sono nel caso previsto dal secondo comma)

Competenza: Tribunale in composizione monocratica (secondo comma); Prefettura (primo e terzo comma)

Arresto: facoltativo (secondo comma)

Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma)


Indice:

3. Quando si configura il reato di atti osceni in luogo pubblico?

4. Aggravanti del reato di atti osceni


1. Cosa sono e come sono puniti gli atti osceni in luogo pubblico?

Il reato di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall'art. 527 del codice penale, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, chi, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Scheda reato.

Pena: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (comma 1), quattro mesi a quattro anni e sei mesi (comma 2).

Procedibilità: D'ufficio.

Competenza per materia: Tribunale monocratico

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata l'atto osceno.

Udienza preliminare: No


3. Quando si configura il reato di atti osceni in luogo pubblico?

Cassazione penale , sez. III , 11/11/2020 , n. 2903

Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell' art. 527, comma 2, c.p. , non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).


Cassazione penale , sez. III , 22/07/2020 , n. 26080

Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell' art. 527, comma secondo, cod. pen. , non si richiede l'effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli).

Cassazione penale , sez. III , 20/09/2019 , n. 43542

In tema di atti osceni, per la sussistenza del reato di cui all' art. 527, comma 2, c.p. , il giudice deve verificare l'effettiva presenza di due o più minori nei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che uno o più di essi abbiano assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò accada.

Cassazione penale , sez. I , 17/07/2019 , n. 48421

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai fini del sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore, motivato con riferimento all'esercizio della prostituzione per strada con atteggiamenti osceni volti a richiamare possibili clienti, è irrilevante l'intervenuta depenalizzazione del delitto di cui all' art. 527 c.p. , qualora sia successiva tanto all'emanazione del provvedimento che alla violazione commessa dal sottoposto.


Cassazione penale , sez. III , 21/09/2017 , n. 56075

Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell' art. 527 cod. pen. , per luogo abitualmente frequentato da minori si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (La S.C ha riconosciuto tale requisito ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città abitualmente utilizzato - e dunque frequentato - da minori per gli spostamenti cittadini).

Cassazione penale , sez. III , 22/06/2017 , n. 49550

La nozione di “offesa del pudore” che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come osceno ai sensi dell' art. 529 c.p. , è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all' art. 527, comma 1, c.p. , rende configurabile il reato di “atti osceni” solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi .

Cassazione penale , sez. III , 17/02/2017 , n. 29239

Per effetto della depenalizzazione dell'ipotesi base del delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui al primo comma dell'art. 527 cod. pen., disposta dall'art. 2, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l'originaria ipotesi aggravata di cui al secondo comma del medesimo articolo è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato, in cui l'elemento circostanziale costituito dalla commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori è divenuto elemento costitutivo del reato.


Cassazione penale , sez. III , 17/02/2017 , n. 29239

Ai fini della configurabilità del reato cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale). (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all'interno dell'auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto).


Cassazione penale , sez. III , 18/10/2016 , n. 30798

Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen. - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d. lgs. n. 8 del 2016 - per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, la S.C ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adoloscenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori).


Cassazione penale , sez. III , 13/01/2015 , n. 19178

Integra il delitto di cui all'art. 527 cod. pen. il toccamento lascivo di parti intime del proprio corpo, sia pure al di sopra degli abiti, in quanto la nozione di atti osceni non si limita alla sola rappresentazione di un atto sessuale, comprendendo anche l'oscenità insita in azioni e comportamenti che richiamino tale atto, come nel caso di atteggiamenti licenziosi che offendono ugualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni in luogo pubblico. (Fattispecie di abbassamento della chiusura lampo dei pantaloni e di toccamento dei genitali dall'esterno).

Cassazione penale , sez. III , 05/12/2013 , n. 7769

Integra il reato di atti osceni la condotta commessa all'interno dei servizi igienici di un'area di servizio autostradale in un punto visibile dallo spazio antistante, trattandosi di area aperta al pubblico in quanto liberamente accessibile per chiunque.


Cassazione penale , sez. III , 05/11/2013 , n. 46184

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 527 c.p., è qualificabile come luogo aperto al pubblico lo studio, anche privato, ove viene effettuata la visita medica, in quanto funzionalmente destinato all'accesso di determinate categorie di persone quali medici, personale ausiliario e pazienti.


Cassazione penale , sez. III , 17/10/2012 , n. 16456

Il reato previsto dall'art. 527 c.p., è integrato anche quando la condotta è commessa all'interno di un'autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la commissione di atti osceni in un luogo attraversato da pedoni per la presenza di un supermercato).


Cassazione penale , sez. VI , 15/05/2012 , n. 24631

Nel caso in cui la Corte di appello derubrichi il delitto previsto dall'art. 527 cod. pen. nella contravvenzione ex art. 726 cod. pen., non vi è alcun obbligo di preventiva informazione all'imputato per consentirgli l'esercizio del diritto al contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento Drassich c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli).


Cassazione penale , sez. III , 23/11/2011 , n. 1180

Le stanze di ospedale ove sono ricoverati i pazienti rientrano tra i luoghi pubblici o aperti al pubblico stante, a seconda dei casi, la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico, che rende pur sempre percepibile, o da estranei o dal personale stesso, anche nelle ore notturne, quanto vi si opera (Fattispecie di atti osceni).


Cassazione penale , sez. III , 15/11/2011 , n. 11135

Integra il reato di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.) qualsiasi comportamento, anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualità, idoneo a determinare, secondo l'apprezzamento comune, offesa al pudore. (Nella specie l'agente circolava nudo alla guida di un'autovettura e sollevava il bacino per mostrare i genitali).


Cassazione penale , sez. III , 03/12/2008 , n. 12988

In tema di reato d'atti osceni in luogo pubblico, il pronto soccorso di un ospedale deve considerarsi come luogo aperto al pubblico, in quanto accessibile liberamente a tutti coloro che richiedono un'assistenza sanitaria urgente.


4. Aggravanti del reato di atti osceni

Cassazione penale , sez. III , 14/03/2017 , n. 37818

Non sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. ed il reato di atti osceni, in quanto la minorata difesa, riguardando il concreto atteggiarsi del rapporto fra agente e vittima al momento di commissione del fatto, può realizzarsi anche in un luogo pubblico ed in presenza del potenziale accesso da parte di chiunque. (Fattispecie relativa alla consumazione del delitto di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen. all'interno di una stanza appartenente ad un oratorio, liberamente accessibile).


5. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. VII , 27/10/2017 , n. 16477

La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha riqualificato ai sensi dell' art. 527 cod. pen. la condotta consistita nell'orinare in pubblico mostrando i genitali, ritenendola inidonea ad incidere sul pudore sessuale).


Cassazione penale , sez. III , 05/12/2013 , n. 5478

La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 527 c.p. nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti).


Cassazione penale , sez. III , 05/11/2008 , n. 46356

Integra il delitto d'atti osceni e non quello d'ingiuria l'esibizione dell'organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di una masturbazione, in quanto tale condotta lede palesemente il comune sentimento del pudore attinente alla verecondia sessuale.


Cassazione penale , sez. V , 06/11/2007 , n. 45025

Il compimento di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, punibile ai sensi dell'art. 527 c.p., non comporta anche la configurabilità del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi, senza esservi in alcun modo costretti.



 

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