
Indice:
2. Scheda reato
3. Quando si configura il reato di atti osceni in luogo pubblico?
4. Aggravanti
5. I rapporti con gli altri reati
1. Che cos'è e come è punito?
Il reato di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall'art. 527 del codice penale, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, chi, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.
2. Scheda reato.
Pena: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (comma 1), quattro mesi a quattro anni e sei mesi (comma 2).
Procedibilità: D'ufficio.
Competenza per materia: Tribunale monocratico
Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata l'atto osceno.
Udienza preliminare: No
3. Quando si configura il reato di atti osceni in luogo pubblico?
Cassazione penale , sez. III , 11/11/2020 , n. 2903
Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell' art. 527, comma 2, c.p. , non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).
Cassazione penale , sez. III , 22/07/2020 , n. 26080
Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell' art. 527, comma secondo, cod. pen. , non si richiede l'effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli).
Cassazione penale , sez. III , 20/09/2019 , n. 43542
In tema di atti osceni, per la sussistenza del reato di cui all' art. 527, comma 2, c.p. , il giudice deve verificare l'effettiva presenza di due o più minori nei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che uno o più di essi abbiano assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò accada.
Cassazione penale , sez. I , 17/07/2019 , n. 48421
In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai fini del sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore, motivato con riferimento all'esercizio della prostituzione per strada con atteggiamenti osceni volti a richiamare possibili clienti, è irrilevante l'intervenuta depenalizzazione del delitto di cui all' art. 527 c.p. , qualora sia successiva tanto all'emanazione del provvedimento che alla violazione commessa dal sottoposto.
Cassazione penale , sez. III , 21/09/2017 , n. 56075
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell' art. 527 cod. pen. , per luogo abitualmente frequentato da minori si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (La S.C ha riconosciuto tale requisito ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città abitualmente utilizzato - e dunque frequentato - da minori per gli spostamenti cittadini).
Cassazione penale , sez. III , 22/06/2017 , n. 49550
La nozione di “offesa del pudore” che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come osceno ai sensi dell' art. 529 c.p. , è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all' art. 527, comma 1, c.p. , rende configurabile il reato di “atti osceni” solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi .
Cassazione penale , sez. III , 17/02/2017 , n. 29239
Per effetto della depenalizzazione dell'ipotesi base del delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui al primo comma dell'art. 527 cod. pen., disposta dall'art. 2, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l'originaria ipotesi aggravata di cui al secondo comma del medesimo articolo è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato, in cui l'elemento circostanziale costituito dalla commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori è divenuto elemento costitutivo del reato.