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Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)

  • 6 giorni fa
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Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice

Massima

In tema di omesso versamento della cauzione nelle misure di prevenzione, l’impossibilità economica di adempiere esclude la responsabilità penale per difetto di colpevolezza, purché l’imputato assolva a un onere di allegazione mediante la deduzione di circostanze concrete idonee a rappresentare la propria situazione di impossidenza. In tal caso, sorge in capo al giudice il dovere di accertare le reali condizioni economiche dell’imputato, non potendo pretendersi da quest’ultimo una prova piena dello stato di indigenza.


Il fatto

L’imputato veniva condannato per non aver versato, nel termine prescritto, la cauzione di euro 15.000 imposta nell’ambito di una misura di prevenzione.

Nel corso del giudizio, la difesa aveva dedotto l’impossibilità economica di adempiere, evidenziando:

  • il sequestro e la successiva confisca dei beni;

  • un lungo periodo di detenzione;

  • l’assenza di redditi e di concrete prospettive lavorative.

I giudici di merito ritenevano tuttavia tali allegazioni insufficienti, affermando che la mera produzione del provvedimento ablatorio non fosse idonea a dimostrare la reale incapienza economica dell’imputato nel periodo rilevante.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza, affermando il seguente principio di diritto: l’allegazione, da parte dell’imputato, di una situazione di impossidenza economicamente plausibile è sufficiente a far sorgere in capo al giudice il dovere di verificarne la fondatezza.

Non è richiesto, infatti, che l’imputato fornisca una prova piena della propria indigenza, essendo sufficiente la deduzione di elementi concreti idonei a rappresentare la condizione impeditiva.

La Corte richiama il consolidato orientamento, già fondato su precedenti della Corte costituzionale, secondo cui la materiale impossibilità di adempiere all’obbligo di versamento esclude la responsabilità penale, in quanto incide direttamente sul requisito della colpevolezza.

L’assenza di disponibilità economica, se non preordinata né colposamente determinata, rende infatti non rimproverabile la condotta omissiva.

Nel processo penale, non grava sull’imputato un onere probatorio in senso proprio, ma un onere di allegazione, consistente nell’indicazione di fatti e circostanze che, se accertati, possano incidere sul giudizio di responsabilità.

Nel caso di specie, tale onere era stato assolto mediante:

  • il richiamo al provvedimento di sequestro e confisca;

  • la deduzione della prolungata detenzione;

  • la rappresentazione dell’assenza di redditi.

Secondo la Corte, si tratta di elementi idonei a integrare una allegazione non implausibile della condizione di impossidenza.

Una volta assolto l’onere di allegazione, incombe sul giudice della cognizione il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato al momento dell’inadempimento.

Non è dunque sufficiente rilevare l’assenza di una prova piena dell’indigenza, ma è necessario procedere a una verifica concreta, anche attraverso elementi indiziari, idonea a confermare o smentire la prospettazione difensiva.

La Corte censura espressamente l’impostazione dei giudici di merito, i quali hanno preteso uno standard probatorio eccessivo, sostanzialmente traslando sull’imputato un onere non previsto dall’ordinamento.

La pronuncia valorizza inoltre un principio di ordine logico-giuridico: l’impossidenza è un fatto negativo, la cui dimostrazione non può essere pretesa in termini di prova piena.

Da ciò discende che l’allegazione di circostanze plausibili deve ritenersi sufficiente ad attivare il potere-dovere di accertamento del giudice.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 24/03/2026, (ud. 24/03/2026- dep. 25/03/2026) - n. 11242

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza in data 24/06/2025, dep. il 30/09/2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di emessa dal Tribunale di Napoli il 20/02/2024 appellata da Es.Sa. che, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto oltre al pagamento delle spese processuali in ordine al reato di cui agli artt. 31 e 76, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011, perché ometteva di depositare, entro il termine di quindici giorni, la somma di Euro 15.000 alla Cassa delle Ammende, come disposto dal Tribunale di Napoli - Sezione misure di prevenzione con decreto n. 168/16 "A" del 21/3/2015, notificatogli in data 15/08/2021. Fatto commesso in Napoli il 5/10/2021.


1.1. Il Tribunale di Napoli aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base della comprovata persistenza della pericolosità sociale dell'imputato e della non impossibilità dell'adempimento, ritenendo che l'Es. non avesse assolto all'onere di dimostrare la propria incapienza (pag. 3 sent. Trib. Napoli).


1.2. Anche ad avviso della Corte d'appello nessun elemento probatorio specifico era stato introdotto nel giudizio di primo grado quanto alla dedotta condizione di impossidenza del prevenuto, asseritamente derivante dal sequestro di prevenzione e poi dalla confisca definitiva di tutti i beni appartenuti all'appellante, "non potendo l'onere di allegazione ritenersi soddisfatto con l'allegazione del provvedimento ablatorio senza documentare la sua effettiva incapacità economica nel periodo in cui era tenuto al versamento, poiché tali provvedimenti non valgono di per sé a comprovare l'intera situazione patrimoniale e reddituale dell'imputato e la sua assoluta incapacità economica" (pagg. 2 - 3 sent. Corte d'appello).


2. Avverso la sentenza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Es.Sa., articolando due motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.


2.1. Con primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 31 e 76, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011 e motivazione illogica, assente e contraddittoria per avere la Corte distrettuale ritenuto integrato il reato in contestazione sulla scorta di argomentazioni viziate, che non hanno tenuto conto della dedotta impossibilità economica dell'imputato di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione.


L'imputato, da poco tornato in libertà a seguito di un periodo di carcerazione in regime speciale ex art. 41 - bis ord. pen., all'epoca dei fatti si trovava in una condizione connotata dall'assenza totale di prospettive di impiego e, pertanto, mancava dei mezzi necessari per rimettere in piedi l'impresa funebre della quale era titolare. Inoltre, come allegato nell'atto di appello, il predetto era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione poi tramutato in confisca definitiva.


Incombeva sul giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato al momento in cui si è verificata l'inottemperanza, mentre gravava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti impeditivi; onere nella specie assolto.


2.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum di pena irrogato.


La recidiva, ritenuta dalla Corte d'appello equivalente alle riconosciute attenuanti generiche, è stata illegittimamente applicata perché il procedimento ha ad oggetto un reato contravvenzionale, come tale irrilevante agli effetti dell'art. 99 cod. pen.


Peraltro, il riconoscimento della recidiva rappresenta un mero errore materiale commesso dalla Corte territoriale non essendo stata effettivamente calcolata nel dispositivo della sentenza di prime cure che (in contrasto con la parte motiva dove si indica la pena-base pari ad anni uno), ha applicato la pena pari a mesi sei di arresto.


3. Il Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta del 24 febbraio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.


4. Il difensore del ricorrente, Avv. Claudio Davino, in data 23 marzo 2026 ha comunicato la propria impossibilità a presenziare all'odierna udienza per concomitanti impegni professionali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.


1. Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall'art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizione incriminatrice (art. 3 - bis, comma 4, legge n. 575 del 1965): resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dalla Corte costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998. In tale pronunzia, si è affermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di "colpevolezza" (intesa quale rimproverabilità concreta dell'agente).


Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando un orientamento teso a riconoscere il rilievo della "impossidenza" a fini di esclusione della penale responsabilità, sempre che l'imputato assolva in concreto un "onere di allegazione" di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso, Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, Paraninfo, Rv. 269843 - 01; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv. 251532 - 01; Sez. 1, n. 13521 del 3/03/2010, Corso, Rv. 246830 - 01; Sez. 5 n. 32615 del 13/07/2007, De Marzo, Rv. 237106 - 01).


Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per un verso, che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 - bis cit., al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già ritenuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, cit.; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv. 251532 - 01; Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010, Corso, cit.; Sez. 1, n. 39740 del 24/11/2006, Bellocco, Rv. 235416 - 01) e, per altro verso, che, con riferimento al reato in esame, rientra nella cognizione del giudice l'accertamento dell'impossibilità economica di adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325 - 01).


In altri termini, incombe sul giudice della cognizione investito della decisione sulla responsabilità il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843 - 01) ovvero fatti hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857 - 01).


Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 38310 del 5/10/2016, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916 - 01; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 01).


Come si è da ultimo precisato (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., in motiv. Par. 1), l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325 - 01), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., in motiv. Par. 1; conf. Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266 - 01).


2. Calando tali premesse nel caso che occupa, va verificato se l'imputato abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione in parola.


2.1. La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, rilevando che la mera produzione del provvedimento ablatorio senza certificare l'effettiva incapacità economica nel periodo in cui il proposto era tenuto al versamento è insufficiente perché tali provvedimenti non valgono di per sé a comprovare l'intera situazione patrimoniale e reddituale e la sua incapacità economica (pag. 3).


2.2. Ad avviso di questa Corte si tratta di una motivazione errata in diritto giacché l'imputato, nei cui confronti era stato disposto il pagamento di una cauzione di importo considerevole come indicato nel capo di imputazione (pari a 15.000 Euro), ha allegato nell'atto di gravame circostanze idonee a sostenere la deduzione della propria situazione di indigenza tali da determinare il conseguente potere/dovere di accertamento in capo al giudice della cognizione, nei termini suindicati, delle reali condizioni economiche, nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza (cfr. Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843 - 01), tali da impedirne il pagamento (cfr. Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857 - 01): come risulta dalla sentenza di appello, infatti, nel primo motivo la difesa aveva dedotto "l'impossibilità del prevenuto, dal punto di vista economico, di versare la cauzione di Euro 3.000" (recte: 15.000, come da capo di imputazione e da provvedimento impositivo del 21 marzo 2015 (pag. 154), NdE) "atteso che egli era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione (poi tramutato in confisca definitiva) che aveva determinato un notevole danno economico nonché in considerazione del lungo periodo di detenzione determinato solo nel 2021" (pag. 2 sent. imp.).


D'altra parte, l'impossidenza, essendo una situazione caratterizzata dal "non" avere, risulta oltremodo difficile da dimostrare in senso positivo (negativa non sunt probanda), sicché non poteva esigersi in capo all'odierno imputato uno standard allegativo ulteriore, come quello preteso dalla Corte d'appello che, conseguentemente, a fronte di una non implausibile allegazione difensiva di impossidenza economica e del principio di prova offerto dall'appellante mediante allegazione del decreto ablatorio, avrebbe dovuto, tutt'al più, fondare la ravvisata responsabilità penale solo all'esito di opportune verifiche istruttorie idonee (anche in via indiziaria) a smentire motivatamente la prospettazione difensiva.


In conclusione, la decisione impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli affinché, libera nell'esito, si conformi ai suindicati principi di diritto.


2. Il secondo motivo è assorbito.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.


Così è deciso, 24 marzo 2026.


Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2026.

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