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Lesioni personali: sulla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico


Corte di Cassazione

La massima

La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 15 marzo 2019 ha confermato la condanna in sede di giudizio abbreviato di Z.E.M. per i reati di maltrattamenti in famiglia e tre episodi di lesioni personali, in data (OMISSIS), nei confronti dell'ex convivente. La condotta di maltrattamenti risultava commessa mediante ingiurie, umiliazioni, minacce, violenze morali e violenze fisiche protratte per l'intero periodo della convivenza dall'estate del 2013 sino a metà giugno 2015. La Corte confermava esservi la aggravante del nesso teologico tra i reati di lesioni personali ed il reato di maltrattamenti osservando, in risposta al motivo di appello sul punto, che è "di tutta evidenza che i delitti di lesioni... Erano stati, ogni volta, aggravati dal nesso finalistico col delitto di maltrattamenti... quando, anche con quella violenza fisica... aveva inteso umiliare e sottomettere alle sue pretese la vittima".


1.1 Il ricorso, con due motivi, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quando all'applicazione della aggravante del nesso teleologico. Rileva che, nel caso di specie, le lesioni risultano diretta espressione della condotta maltrattante e, quindi, non è configurabile la separatezza tra le azioni costitutive dei due delitti necessaria per la sussistenza del predetto vincolo.


CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi sono inammissibili.


1. La difesa ritiene applicabile un principio di diritto secondo il quale "non è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico nei confronti del reato di lesioni personali commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia".


2. Effettivamente, In tema di applicabilità della aggravante nesso teleologico al reato di lesioni che rappresenti anche (un segmento del) la condotta di maltrattamenti ex art. 572 c.p., si rilevano delle decisioni che si esprimono in termini negativi.


E' quindi rilevante individuare le decisioni significative sulla questione in esame, quanto al rapporto tra i due reati in contestazione e, più in generale, quanto alla compabilità dell'aggravante del nesso teleologico quando le azioni che integrano i due reati non siano separate, ovvero quando ricorre il concorso formale di reati.


2.1 Si vedano, innanzitutto le decisioni che appaiono conformi al principio invocato dalla difesa: Sez. 6, n. 19700 del 03/05/2011, Rossi, Rv. 249799 afferma testualmente "è evidente che non sussiste il preteso rapporto di strumentalità con i maltrattamenti medesimi, dal momento che esse stesse già realizzavano il reato suppostamente eseguendo. La configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico, infatti, esige separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati avvinti dal nesso teleologia), l'uno commesso al fine di eseguire l'altro"; la decisione sostanzialmente adesiva Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Rv. 256312, nonchè Sez. 6, n. 5738 del 19/01/2016 R., Rv. 266122 in cui si legge che "la condotta lesiva ha costituito uno degli elementi caratterizzanti l'azione di maltrattamenti, con la conseguenza che i due reati risultano integrati dalla medesima condotta esecutiva. Rispetto a tale ricostruzione in fatto non è possibile ravvisare la presenza di un collegamento teleologico, la cui esistenza presuppone la presenza di due attività distinte, da connettersi sul piano finalistico".


2.2 Con riferimento allo stesso tema del rapporto di strumentalità del reato di lesioni rispetto a quello di maltrattamenti, è diversa l'impostazione della decisione Sez. 6, Sentenza n. 3368 del 12/01/2016, P.G. in proc. C., Rv. 266008 che, soprattutto, non esclude in radice la compatibilità della aggravante in oggetto per i dati reati bensì osserva "Nel caso di reato di lesione personale, commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, i due fatti non possono essere ritenuti automaticamente aggravati dalla circostanza del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 c.p., n. 2, essendo necessario accertare sul piano oggettivo che le azioni costitutive dei due reati siano distinte e, su quello soggettivo, la volontà dell'agente di commettere il reato-mezzo in direzione della commissione del reato scopo". Quindi la questione è qui posta in termini non di compatibilità astratta, bensì di necessità di uno specifico accertamento sulla volontà di porre in essere la condotta di lesioni in termini strettamente funzionali al reato di maltrattamenti; si tratta di applicare, nel caso concreto, la regola dell'essere l'aggravante in questione di tipo soggettivo.


2.3 Allargando l'esame anche ad altri reati, si veda Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, E.F., Rv. 271211 che si esprime in termini di compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico applicata al reato di cui all'art. 612 bis c.p., atti persecutori: "Ai fini della con figurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica, di cui all'art. 61 c.p., n. 2, è sufficiente che la volontà dell'agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo. (Fattispecie in tema di lesioni finalisticamente dirette a commettere il reato di atti persecutori)". Poi, in tema di rapina e lesioni, Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Rv. 244434; e, in tema di porto illegale di armi e rapina od estorsione, tra le varie che danno per presupposto l'applicabilità dell'aggravante (il tema trattato è quello del concorso con l'aggravante speciale per i detti reati dell'uso di arma) si vedano, per tutte, Sez. 2, n. 33435 del 21/07/2015, Costanzo, Rv. 264157 e Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 06/10/2011, Mazzola, Rv. 251086.


2.4 Altra giurisprudenza, invece, ha affrontato il tema riferendolo maggiormente ai principi generali, ovvero alla applicabilità dell'aggravante ai reati in commessi in concorso formale.


Un cospicuo indirizzo giurisprudenziale parte dalla remota Sez. U, Sentenza n. 19 del 00/00/1958, Esposito, Rv. 098052 secondo cui "L'aggravante della connessione teleologica (art. 61 c.p., n. 2) è applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica azione (cosiddetti reati contestuali), giacchè è irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro posto il fondamento essenzialmente soggettivo della aggravante stessa nel sistema legislativo: che anzi, per tale ragione che svincola la struttura dell'aggravante da qualunque elemento di carattere temporale, può anche accadere che l'esecuzione del reato che realizza lo scopo finale precede l'altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazione al primo". Coerentemente e, quindi, in termini, si vedano, tra le varie, Sez. 6, n. 6866 del 17/03/1994, Rv. 198746 "In tema di connessione teleologica, la contestualità del reato fine e del reato mezzo non può alterare il presupposto intenzionale che giustifica l'aggravante della pena ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2", Sez. 2, n. 556 del 29/06/1981, Furlani, Rv. 151716 "L'aggravante del nesso teleologico non è esclusa dal fatto che il reato mezzo e il reato fine siano commessi mediante un'unica condotta criminosa che dà luogo ad un concorso formale di reati, nè dalla contestualità delle azioni di omissioni. (Conf mass n 122380; (Conf mass n 118531; (Conf mass n 116033; (Conf mass n 110188; (Conf mass n 108983; (Conf mass n 103822)".


3. Sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, si può affermare che l'aggravante del nesso teleologico è applicabile al reato di lesioni che rappresenti un momento della condotta abituale del reato di maltrattamenti, purchè vi sia il relativo coefficiente psicologico.


La decisione, invero, è coerente con le regole generali in ordine al rapporto tra la citata aggravante ed i reati in concorso formale.


3.1 Va premesso che il concorso formale è l'ipotesi che ricorre anche quando la condotta di uno dei reati (come il reato di maltrattamenti, che è reato abituale) sia più ampia e solo per una parte vi sia identità di azione con un altro reato a consumazione istantanea. E' la situazione che ricorre anche nel caso, sopra citato, del rapporto tra il reato di atti persecutori, caratterizzato da condotte reiterate, e di singole condotte di lesioni.


Come si è detto, la giurisprudenza a partire quantomeno dalle Sezioni Unite del 1958 (cui, peraltro, oggi andrebbe attribuite il particolare carattere vincolante riconosciuto dall'art. 618 c.p.p., comma 1 bis), afferma come la aggravante del nesso teologico sia applicabile anche in ipotesi di concorso formale di reato perchè non richiede affatto una alterità di condotte bensì la finalizzazione dell'un reato all'altro.


3.2 Tale argomento va certamente condiviso in quanto non vi è alcuna norma che ponga una preclusione oggettiva e, poi, non vi è alcun limite logico a ritenere che, con una azione contestuale, possano commettersi due reati con la specifica finalizzazione dell'uno alla realizzazione dell'altro.


Si noti che le stesse decisioni in contrasto sopra riportate, che per l'ipotesi dei maltrattamenti affermano la incompatibilità astratta, in realtà non hanno argomenti solidi non individuando alcuna reale preclusione sul piano testuale o, comunque, sul piano logico e, peraltro, non affrontano la questione sotto l'aspetto dei principi generali in tema di concorso formale.


Se, invece, si colloca il tema in tale ambito generale, si nota come la giurisprudenza ultradecennale successiva alla citata decisione delle Sezioni unite non abbia dubitato della compatibilità nei termini detti, con riferimento al tema generale dei reati commessi in concorso formale rispetto a cui il caso concreto rappresenta una tipica applicazione.


Su un piano diverso, invece, si pone l'ovvia specificazione presente nella citata sentenza n. 3368 del 2016 e anche in altre delle decisioni richiamate: vi è la compatibilità in astratto ma non per questo la commissione in concorso formale dei due reati può essere una scorciatoia per affermare con automaticità la sussistenza della aggravante che, in quanto soggettiva, deve corrispondere ad una specifica finalità dell'agente e, quindi, deve essere provata.


Quest'ultimo argomento vale a risolvere in termini di inammissibilità il ricorso in esame. La difesa si limita ad invocare la pretesa incompatibilità in astratto, principio infondato, e, a fronte della sentenza che espressamente afferma che si è in presenza una pluralità di fatti tutti soggettivamente indirizzati al maltrattamento della persona offesa, nulla deduce.


Quindi, correttamente impostata la questione giuridica, si rileva la genericità dei motivi che non si confrontano con il contenuto della decisione impugnata e non contestato l'elemento psicologico della finalità delle lesioni alla realizzazione dei maltrattamenti.


Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.


Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile D.A.S. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalli giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 gennaio 2020.


Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020



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