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Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.


Corte di Cassazione

La massima

L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 576 c.p., n. 5-bis, ritenuti avvinti dalla continuazione.


2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che sarebbe stata erroneamente applicata l'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5-bis, in quanto il reato di lesioni personali era finalizzato a commettere quello di resistenza a pubblico ufficiale. Si afferma che il nesso teleologico tra i due reati comporterebbe l'assorbimento dell'aggravante, in quanto le lesioni personali sono necessariamente rivolte contro il pubblico ufficiale al quale si oppone resistenza.


3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 e del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.


2. Il ricorrente pone una puntuale questioni di diritto, dovendosi stabilire se, nel caso in cui il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato commesso recando lesioni personali al soggetto al quale si oppone resistenza, sia o meno configurabile anche l'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5-bis, concernente l'ipotesi di lesioni arrecate contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.


2.1 Sul tema si registra un sia pur risalente orientamento favorevole alla tesi dell'assorbimento dell'aggravante nel reato di resistenza. Si è affermato, infatti, che non è configurabile l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale (ex art. 61 c.p., comma 1, n. 10) in relazione al delitto di lesioni personali volontarie quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest'ultimo reato (Sez. 6, n. 11780 del 7/1/2010, Foti, Rv. 246477; conf. Sez. 2, n. 19669 del 22/4/2008, Bastelli, Rv. 239765).


Secondo un approccio parzialmente diverso, sarebbe l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale a determinare l'assorbimento dell'aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5 bis, (Sez.5, n. 25533 del 3/6/2015, Almi, Rv. 263913).


2.2. L'impostazione sopra richiamata non è condivisibile.


Secondo il più recentemente orientamento, infatti, l'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5-bis, consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 c.p. (Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; conf: Sez. 6, n. 57234 del 9/11/2017, De Feo, Rv. 272203).


In senso sostanzialmente conforme, sia pur con riguardo all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, si era anche affermato che l'assorbimento dell'aggravante nel reato di cui all'art. 337 c.p., troverebbe applicazione solo ove vi sia una piena sovrapponibilità del fatto in cui si sostanzia l'aggravante rispetto a quello che rappresenta l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 c.p. e non anche quando la condotta di violenza o minaccia a pubblico ufficiale non sia stata compiuta per "resistere" nel modo minimo e sufficiente ed impedire od ostacolare il compimento dell'atto del suo ufficio da parte del pubblico agente, ma si sia protratta in un lasso di tempo esteso, e nell'uso di una diffusa e pregnante forza fisica (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734; Sez., 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256539; Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810).


2.3. Le considerazioni sopra svolte vanno ribadite, dovendosi unicamente aggiungere che nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali le due ipotesi di reato concorrono pienamente e, quindi, anche la disciplina delle aggravanti deve necessariamente essere valutata con riguardo a ciascuna di esse. Ne consegue che l'aggravante prevista dall'art. 576 c.p., comma 1, n. 5-bis, essendo riferita al solo reato di lesioni personali, deve essere considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 c.p..


3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.


Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2022

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