Mancata audizione della persona offesa entro tre giorni: nessuna nullità e nessun vantaggio per l’indagato (Cass. Pen. n. 10560/26)
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Massima
In tema di procedimenti per maltrattamenti, la mancata audizione della persona offesa entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, previsto dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., non determina nullità, né inutilizzabilità degli atti nel frattempo acquisiti, né illegittimità della misura cautelare applicata, trattandosi di termine ordinatorio previsto nell’interesse della vittima e non dell’indagato. Ne consegue che quest’ultimo non ha interesse a dolersi dell’omissione, neppure in difetto di formale provvedimento del pubblico ministero che giustifichi il rinvio dell’audizione.
Il caso
La difesa aveva costruito il ricorso su una tesi: se il pubblico ministero non ascolta la persona offesa entro tre giorni dalla denuncia, e se manca anche il provvedimento che giustifica il rinvio per esigenze di tutela o riservatezza, allora il quadro cautelare dovrebbe risultare viziato, o quantomeno indebolito.
La Cassazione chiude però la questione in modo piuttosto secco.
La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. nel contesto del c.d. Codice Rosso: evitare ritardi investigativi nei reati caratterizzati da rischio elevato per la vittima, così da consentire un intervento tempestivo dell’autorità requirente.
L’audizione rapida serve a:
mettere subito la vittima in contatto col pubblico ministero;
attivare strumenti di protezione;
valutare la vulnerabilità della persona offesa;
evitare escussioni ripetute e dunque fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Questa funzione, osserva la Corte, è tutta interna alla protezione della vittima e alla celerità dell’azione investigativa.
La sentenza afferma espressamente che il termine di tre giorni è ordinatorio.
Manca infatti una sanzione processuale espressa per il caso di inosservanza.
E nel sistema del codice, in forza del principio di tassatività, nullità e inutilizzabilità non possono essere costruite in via interpretativa dove il legislatore non le abbia previste.
La Corte esclude che si tratti di nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., perché l’omissione non incide sul diritto dell’indagato all’intervento, all’assistenza o alla rappresentanza nel procedimento.
In sostanza: l’indagato non perde alcuna facoltà difensiva per il solo fatto che la persona offesa non sia stata sentita subito dal pubblico ministero.
Viene esclusa anche l’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., perché quella sanzione riguarda prove assunte in violazione di divieti probatori.Qui, invece, non c’è una prova “vietata”: c’è semmai un adempimento non compiuto tempestivamente. Il che è ben diverso.
Molto interessante è il passaggio sul mancato provvedimento che avrebbe dovuto giustificare il differimento dell’audizione.
La Corte ammette che la norma sembra postulare un atto formale del PM, ma aggiunge che neppure la sua omissione produce effetti invalidanti sugli altri elementi raccolti, proprio perché la disposizione non presidia la legittimità dell’acquisizione probatoria in chiave difensiva.
La decisione si presta a una lettura molto nitida.
L’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. viene definitivamente collocato dalla Corte nell’area delle norme organizzativo-protettive e non in quella delle norme di garanzia processuale dell’indagato.
È una distinzione decisiva.
Se una disposizione ha come scopo primario quello di assicurare tempestività investigativa e protezione della vittima, la sua violazione può rilevare sul piano:
disciplinare;
organizzativo;
eventualmente della responsabilità del magistrato;
ma non si traduce automaticamente in una invalidità processuale utile alla difesa.
La pronuncia, da questo punto di vista, è coerente con l’impostazione tradizionale secondo cui le invalidità processuali sono di stretta legalità e non possono essere ricavate dalla sola inosservanza di un dovere del pubblico ministero.
Il passaggio forse più forte, e anche più “politico-processuale”, è quello in cui la Corte afferma che l’indagato non ha interesse a dolersi dell’omessa audizione tempestiva della persona offesa.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. VI, ud. 10 marzo 2026 (dep. 19 marzo 2026), n. 10560
Ritenuto in fatto
1. (omissis) chiede l’annullamento dell’ordinanza del 7 dicembre 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a suo carico per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., commesso in danno della compagna convivente nel periodo dal gennaio all’ottobre 2025, aggredendola in più occasioni e sottoponendola ad un regime di ingiurie e mortificazioni varie.
2. Con unico motivo di impugnazione la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 347e 362, comma 1-ter cod. proc. pen.) evidenziando che la persona offesa non sarebbe stata escussa nei tre giorni dalla denuncia, presentata dai genitori.
E’ erronea la valutazione del Tribunale secondo cui la mancata audizione, nel termine, della persona offesa non inficia il quadro indiziario, quale si desume dalla denuncia dei genitori e dalle risultanze delle intercettazioni ambientali, viceversa scomposto e approssimativo anche al confronto con le sommarie informazioni rese da altre persone escusse dagli inquirenti e che avevano negato la conoscenza di episodi di violenza da parte dell’indagato.
Nel caso in esame non è rinvenibile agli atti il provvedimento che avrebbe legittimato il Pubblico Ministero a non procedere all’audizione della persona offesa innescando, così, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, l. n. 69 del 2019.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il motivo di ricorso che denuncia violazione della legge processuale per il mancato ascolto entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato della persona offesa dal reato, da parte del Pubblico Ministero procedente, in assenza di motivato provvedimento di non necessità dell’ascolto diretto, è manifestamente infondato.
Va premesso che l’art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, l. n. 69 del 2019, ha subito vari interventi legislativi, da ultimo, con la l. n. 181 del 2 dicembre 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025 e, quindi, in data successiva all’ordinanza impugnata.
Il nucleo centrale della disposizione in esame, per quel che qui rileva, è individuabile nell’obbligo posto a carico del pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa che deve essere informata, altresì, della possibilità di rendere dichiarazioni personalmente al pubblico ministero: trattasi di una informazione che completa la vasta gamma di informazioni che, fin dall’inizio delle indagini, devono essere fornite dalle autorità procedenti alle persone offese.
La ratio della disposizione di cui all’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., esplicitata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, è quella «di evitare che eventuali stasi, nell’acquisitone e nell’iscrizione delle notizie di reato e nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima» che deve ricevere dall’inquirente compiute informazioni tecnico giuridiche, in una lingua comprensibile alla persona offesa, sui servizi di assistenza alle vittime di reato, informazioni precisate nell’art. 90-bis cod. proc. pen., che era stato introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di recepimento della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
La finalità della disposizione è, dunque, quella di accelerare la protezione delle persone offese del reato di maltrattamenti ponendola a diretto contatto con l’autorità inquirente che può immediatamente ricostruire il contesto del reato, azionare altre forme di garanzia a tutela della vittima, anche individuando la sua particolare condizione di vulnerabilità, presunta, ai sensi dell’art. 90-quater, cod. proc. pen., cui è riservato uno statuto speciale di raccolta della testimonianza.
Uno degli obiettivi di tale escussione tempestiva, affidata all’organo inquirente, è, altresì, quella di assicurare la completezza della escussione della persona offesa, evitando che sia sottoposta a future (e numerose) escussioni per chiarire nella immediatezza dei fatti le loro modalità rilevanti ai fini della stessa qualificazione giuridica.
La diposizione in esame non prevede, tuttavia, alcuna sanzione processuale né quale conseguenza della mancata audizione della vittima del reato né per il caso di inosservanza del termine, potendo, al più, ravvisarsi, a carico del pubblico ministero inadempiente, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, una violazione di carattere disciplinare.
In ogni caso, quello di tre giorni è un termine ordinatorio dalla cui mancata osservanza non conseguono effetti, benché l’art. 124 cod. proc. pen. imponga ai magistrati di osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte affermando, in tema di atti persecutori, e, dunque, in materia prossima a quella in esame, che la mancata escussione della persona offesa dal reato nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen., non impedisce l'applicazione di una misura cautelare personale nelle "more" dell'atto istruttorio, trattandosi di termine la cui inosservanza è priva di sanzione processuale (Sez. 5, n. 11430 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280733 - 01).
Occupandosi della materia, in relazione alla mancata audizione del minore con le modalità protette di cui all’art. 367, comma 1, cod. proc. pen., la Giurisprudenza di legittimità ha ribadito lo stesso principio precisando che le prescrizioni dettate dall'art. 351, comma 1-ter, come del resto dall'art. 362, comma 1-bis, cod. proc. pen., sono previste nell'esclusiva tutela del soggetto debole sottoposto all'audizione, sia che si tratti di un minore, sia di un maggiorenne che versi in condizioni di particolare vulnerabilità nell'ottica della corretta assunzione delle sue dichiarazioni così da salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica ed evitare al contempo l'insorgenza di fenomeni riconducibili alla cd. vittimizzazione secondaria (così ex multis Sez. 5, n. 32374 del 08/06/2017, Rv. 270601, nonché Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013, Rv. 259088).
Dall’esame della disposizione discende la conseguenza che l’omessa tempestiva audizione della persona offesa, non munita di sanzione processuale, non può mai riflettersi nei confronti dell'indagato e a suo favore e deve, pertanto, affermarsi che l’indagato non ha interesse a dolersi di tale omissione.
3. L’omissione della tempestiva audizione della persona offesa dal reato, tenuto conto del regime di tassatività che caratterizza la previsione delle nullità, non integra, in particolare, una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., astrattamente prospettabile quando sia collegata alla violazione del diritto dell’indagato all’intervento, assistenza e rappresentanza nel processo né comporta la inutilizzabilità del compendio probatorio nel frattempo acquisito tenuto conto che l’art. 191 cod. proc. pen., che ha previsto la inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, è applicabile alle prove acquisite in violazione dei divieti probatori e ne presuppone la loro intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo (cfr. Sez. 1, n. 2690 del 21/02/1997, Mirino, Rv. 207271 – 01).
La inutilizzabilità, quando collegata alla osservanza di un termine perentorio, è espressamente prevista.
La disposizione di cui all’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel prevedere che il pubblico ministero non proceda all’audizione della persona offesa se sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa, sembra far riferimento all’adozione di un provvedimento formale di rinvio dell’adempimento istruttorio, di cui sono indicati i parametri di riferimento: la clausola di salvaguardia indicata dal ricorrente.
Si tratta, tuttavia, di una previsione che deve essere interpretata non solo alla luce della ratio complessiva della disposizione – che, come detto, è in funzione di garanzia della vittima – ma anche della mancanza di sanzioni processuali per la sua inosservanza, con la conseguenza che neppure tale formale omissione incide sulla legittimità dell’acquisizione delle altre prove perché non si è in presenza di una disposizione che prevede un divieto probatorio o prescrive condizioni che incidono sulla legittimità di acquisizione delle prove diverse dall’audizione della persona offesa.
4. Le deduzioni difensive svolte con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono generiche, per aspecificità oltre che per intrinseca indeterminatezza del contenuto.
Premesso che non è stato formalmente dedotto il vizio di motivazione, le cesure sollevate con il ricorso non si confrontano con gli elementi ampiamente descritti nell’ordinanza impugnata che ha richiamato le risultanze delle intercettazioni ambientali e le dichiarazioni rese da altre persone informate dei fatti, ampiamente illustrate alle pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata, risultanze che evidenziano un quadro di sistematica violenza verbale nei confronti della persona offesa, attraverso costanti minacce di morte, e reiterati ingiurie e umiliazioni che connotano il regime di vita nei rapporti di coppia.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo tenuto conto della colpa nella proposizione dell’impugnazione inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.










































