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Messa alla prova: in caso di esito negativo, non va dichiarata l'esecutività del decreto penale


Messa alla prova: in caso di esito negativo, il decreto penale opposto non diviene esecutivo

Con la sentenza n. 22141/23, la Quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.


Cassazione penale , sez. IV , 09/05/2023 , n. 22141

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa all'udienza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies c.p.p. disposta nei confronti di D.C.A. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8, per la reiterata violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento della messa alla prova, e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.


2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge ed in specie dell'art. 464 septies c.p.p.. Ha rilevato che il Gip, dopo l'esito negativo della messa alla prova cui l'imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, anziché disporre il prosieguo del giudizio come previsto dall'art. 464 c.p.p., comma 2 septies aveva confermato il decreto penale opposto.


3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.


Ed invero l'art. 464-septies c.p.p., comma 2, dispone che "2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso". Inoltre l'art. 464-octies c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4 stabilisce: "1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti".


Pertanto, all'esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che quindi deve riprendere dal momento della disposta sospensione. Nell'ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull'argomento Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non influisce sull'opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace), il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l'esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell'imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall'art. 464 c.p.p..


L'ordinanza con cui è stata disposta l'esecutività del decreto penale di condanna va pertanto annullata con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.


P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.


Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023.


Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2023



Fonte: CED Cass. pen. 2023


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