Indice:
1. Persona offesa e danneggiato: chi sono
Per comprendere la nozione di parte civile dobbiamo mettere preliminarmente a fuoco due figure: la persona offesa ed il danneggiato
Quando viene commesso un reato, c’è sempre un autore ed una vittima.
L’autore è colui che commette il reato e viene definito indagato o imputato (a seconda della fase del procedimento penale).
Nel processo penale, l'imputato è la persona che viene accusata di uno o più reati e nei cui confronti viene celebrato il processo.
La persona offesa è il soggetto che subisce la condotta criminosa (per intenderci, il reato) e viene comunemente definita "vittima".
Facciamo alcuni esempi:
Nel reato di lesioni personali, la persona offesa è il soggetto che ha subito l'aggressione ed ha riportato le lesioni;
Nel reato di furto, la persona offesa è il soggetto che è stato derubato;
Nel reato di truffa, la persona offesa è il soggetto che è stato truffato.
Va precisato, però, che non è sempre semplice ed intuitivo individuare la persona offesa. Per alcuni reati, infatti, il ragionamento si complica.
Pensiamo, ad esempio, al reato di falsa testimonianza, rispetto al quale la persona offesa è rappresentata dallo Stato-collettività e non dal soggetto che subisce un danno dal testimone infedele.
Ecco che si introduce la seconda figura: il danneggiato.
Il danneggiato è colui che ha subito un qualsiasi danno a seguito della commissione del reato da parte dell'imputato.
In alcuni casi le due figure (persona offesa e danneggiato) possono coincidere, come nel caso di una truffa, laddove il truffato è sia persona offesa (la persona su cui incide la condotta illecita), sia danneggiato (colui che ha subito una diminuzione patrimoniale).
In altri casi, no.
Facciamo un altro esempio.
Tizio viene chiamato a testimoniare nel processo contro l'imputato Caio, per il reato di furto e afferma di aver visto quest'ultimo trafugare oggetti preziosi dalla casa di Mevio.
Successivamente si scopre che il testimone, quel giorno, si trovava in vacanza alle Maldive con la moglie e che aveva testimoniato per fare un "piacere" alla vittima, suo amico di vecchia data.
In questo caso, le due figure si sdoppiano:
persona offesa è lo Stato-collettività e ciò in quanto la falsa testimonianza ha leso il corretto ed ordinato svolgimento del processo;
danneggiato è Caio, ovvero l'imputato ha subito un danno a causa della falsa testimonianza di Tizio.
Ricapitolando, possiamo quindi affermare che persona offesa e danneggiato sono due concetti molto diversi: la persona offesa è quella che ha subito la condotta delittuosa, il danneggiato è la persona, anche esterna all’azione criminosa, che ha subito un qualsiasi danno a seguito della commissione del reato.
2. Cos'è la parte civile
Chiarite le nozioni di persona offesa e danneggiato, la risposta diventa semplicissima.
La parte civile è la vittima del reato (persona offesa) o la persona che ha subito un danno dal reato (danneggiato) che interviene nel processo penale per chiedere all’imputato il risarcimento dei danni subiti a seguito della commissione del crimine.
In altri termini, possono costituirsi parte civile sia la persona offesa che il danneggiato.
La parte civile è a tutti gli effetti una parte processuale ed infatti può presentare testimoni, depositare documenti, prove, esaminare e controesaminare i testimoni, periti, consulenti tecnici e discutere il processo.
3. Quando avviene la costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile deve avvenire prima dell'inizio del processo, ed in particolare:
nell'udienza preliminare (nel caso in cui si procede per un reato per il quale è prevista la celebrazione di questo tipo di udienza);
nella prima udienza del processo (subito dopo la costituzione delle parti), nel caso in cui non sia prevista, per il reato per cui si procede, la celebrazione dell'udienza preliminare.
4. Cosa succede se la persona offesa non si costituisce parte civile
Partiamo da una premessa: la costituzione di parte civile ha come unico obiettivo quello di ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa del reato commesso dall’imputato. Non far andare in carcere, a tutti i costi, l'imputato!
Come dicono gli anglosassoni, nel processo penale è lo Stato (non la vittima) contro l'imputato.
Chi si costituisce parte civile deve dimostrare al giudice penale di avere subito un danno dalla condotta illecita commessa dall'imputato e chiedere il risarcimento dei danni.
Semplificando: la costituzione di parte civile non è altro che un processo civile (finalizzato al risarcimento dei danni cagionati dall'imputato) che si inserisce in un processo penale (finalizzato all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato).
Se la persona offesa non si costituisce parte civile non succederà assolutamente niente. Il processo penale seguirà il suo corso.
La parte civile viene comunemente definita una parte eventuale del processo penale, può esserci come non esserci. E soprattutto, non va confusa con la querela.
Facciamo qualche esempio.
Tizio subisce una aggressione, riporta lesioni personali e sporge querela contro il suo aggressore.
Quando verrà notificato a Tizio il decreto di giudizio, avrà tre possibilità:
rimettere la querela (in questo caso, il processo terminerà con una sentenza di non doversi procedere);
costituirsi parte civile (in questo caso, Tizio diventerà parte civile, parteciperà attivamente a tutto il processo ed avanzerà al giudice una richiesta di risarcimento);
non fare nulla (in questo caso, Tizio verrà semplicemente chiamato a testimoniare, renderà la sua deposizione, il processo continuerà e verrà definito dal giudice con sentenza).
5. La normativa di riferimento nel codice di procedura penale
Art. 74 - Legittimazione all'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Art. 75 - Rapporti tra azione civile e azione penale
Art. 76 - Costituzione di parte civile
Art. 77 - Capacità processuale della parte civile.
Art. 78 - Formalità della costituzione di parte civile
Art. 79 - Termine per la costituzione di parte civile.
Art. 80 - Richiesta di esclusione della parte civile
Art. 81 - Esclusione di ufficio della parte civile
Art. 82 - Revoca della costituzione di parte civile