Parte civile: che cos’è e come funziona la costituzione di parte civile nel processo penale
- Avvocato Del Giudice
- 20 set 2023
- Tempo di lettura: 4 min

Indice:
1. Persona offesa e danneggiato: chi sono
Per comprendere la nozione di parte civile dobbiamo mettere preliminarmente a fuoco due figure: la persona offesa ed il danneggiato
Quando viene commesso un reato, c’è sempre un autore ed una vittima.
L’autore è colui che commette il reato e viene definito indagato o imputato (a seconda della fase del procedimento penale).
Nel processo penale, l'imputato è la persona che viene accusata di uno o più reati e nei cui confronti viene celebrato il processo.
La persona offesa è il soggetto che subisce la condotta criminosa (per intenderci, il reato) e viene comunemente definita "vittima".
Facciamo alcuni esempi:
Nel reato di lesioni personali, la persona offesa è il soggetto che ha subito l'aggressione ed ha riportato le lesioni;
Nel reato di furto, la persona offesa è il soggetto che è stato derubato;
Nel reato di truffa, la persona offesa è il soggetto che è stato truffato.
Va precisato, però, che non è sempre semplice ed intuitivo individuare la persona offesa. Per alcuni reati, infatti, il ragionamento si complica.
Pensiamo, ad esempio, al reato di falsa testimonianza, rispetto al quale la persona offesa è rappresentata dallo Stato-collettività e non dal soggetto che subisce un danno dal testimone infedele.
Ecco che si introduce la seconda figura: il danneggiato.
Il danneggiato è colui che ha subito un qualsiasi danno a seguito della commissione del reato da parte dell'imputato.
In alcuni casi le due figure (persona offesa e danneggiato) possono coincidere, come nel caso di una truffa, laddove il truffato è sia persona offesa (la persona su cui incide la condotta illecita), sia danneggiato (colui che ha subito una diminuzione patrimoniale).
In altri casi, no.
Facciamo un altro esempio.
Tizio viene chiamato a testimoniare nel processo contro l'imputato Caio, per il reato di furto e afferma di aver visto quest'ultimo trafugare oggetti preziosi dalla casa di Mevio.
Successivamente si scopre che il testimone, quel giorno, si trovava in vacanza alle Maldive con la moglie e che aveva testimoniato per fare un "piacere" alla vittima, suo amico di vecchia data.
In questo caso, le due figure si sdoppiano:
persona offesa è lo Stato-collettività e ciò in quanto la falsa testimonianza ha leso il corretto ed ordinato svolgimento del processo;
danneggiato è Caio, ovvero l'imputato ha subito un danno a causa della falsa testimonianza di Tizio.
Ricapitolando, possiamo quindi affermare che persona offesa e danneggiato sono due concetti molto diversi: la persona offesa è quella che ha subito la condotta delittuosa, il danneggiato è la persona, anche esterna all’azione criminosa, che ha subito un qualsiasi danno a seguito della commissione del reato.
2. Cos'è la parte civile
Chiarite le nozioni di persona offesa e danneggiato, la risposta diventa semplicissima.
La parte civile è la vittima del reato (persona offesa) o la persona che ha subito un danno dal reato (danneggiato) che interviene nel processo penale per chiedere all’imputato il risarcimento dei danni subiti a seguito della commissione del crimine.
In altri termini, possono costituirsi parte civile sia la persona offesa che il danneggiato.
La parte civile è a tutti gli effetti una parte processuale ed infatti può presentare testimoni, depositare documenti, prove, esaminare e controesaminare i testimoni, periti, consulenti tecnici e discutere il processo.
3. Quando avviene la costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile deve avvenire prima dell'inizio del processo, ed in particolare:
nell'udienza preliminare (nel caso in cui si procede per un reato per il quale è prevista la celebrazione di questo tipo di udienza);
nella prima udienza del processo (subito dopo la costituzione delle parti), nel caso in cui non sia prevista, per il reato per cui si procede, la celebrazione dell'udienza preliminare.
4. Cosa succede se la persona offesa non si costituisce parte civile
Partiamo da una premessa: la costituzione di parte civile ha come unico obiettivo quello di ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa del reato commesso dall’imputato. Non far andare in carcere, a tutti i costi, l'imputato!
Come dicono gli anglosassoni, nel processo penale è lo Stato (non la vittima) contro l'imputato.
Chi si costituisce parte civile deve dimostrare al giudice penale di avere subito un danno dalla condotta illecita commessa dall'imputato e chiedere il risarcimento dei danni.
Semplificando: la costituzione di parte civile non è altro che un processo civile (finalizzato al risarcimento dei danni cagionati dall'imputato) che si inserisce in un processo penale (finalizzato all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato).
Se la persona offesa non si costituisce parte civile non succederà assolutamente niente. Il processo penale seguirà il suo corso.
La parte civile viene comunemente definita una parte eventuale del processo penale, può esserci come non esserci. E soprattutto, non va confusa con la querela.
Facciamo qualche esempio.
Tizio subisce una aggressione, riporta lesioni personali e sporge querela contro il suo aggressore.
Quando verrà notificato a Tizio il decreto di giudizio, avrà tre possibilità:
rimettere la querela (in questo caso, il processo terminerà con una sentenza di non doversi procedere);
costituirsi parte civile (in questo caso, Tizio diventerà parte civile, parteciperà attivamente a tutto il processo ed avanzerà al giudice una richiesta di risarcimento);
non fare nulla (in questo caso, Tizio verrà semplicemente chiamato a testimoniare, renderà la sua deposizione, il processo continuerà e verrà definito dal giudice con sentenza).
5. La normativa di riferimento nel codice di procedura penale
Art. 74 - Legittimazione all'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Art. 75 - Rapporti tra azione civile e azione penale
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 76 - Costituzione di parte civile
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Art. 77 - Capacità processuale della parte civile.
1. Le persone che non danno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78 - Formalità della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili (3);
e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
Art. 79 - Termine per la costituzione di parte civile.
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art. 80 - Richiesta di esclusione della parte civile
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art. 81 - Esclusione di ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Art. 82 - Revoca della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.