Sentenze
La massima
Cassazione penale sez. VI, 04/06/2021, n.24559
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza in argomento, che in forza del principio di immanenza (art. 76 c.p.p.), la costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo e pertanto non incide sulla sua validità la decisione della parte civile di revocare il mandato fiduciario al proprio difensore di fiducia, circostanza questa che rileva solo ed esclusivamente nei rapporti privatistici tra la parte e il suo difensore.
Cose da sapere:
Che cos'è il principio di immanenza della parte civile?
L'art. 76, comma 2, c.p.p. statuisce il principio della "immanenza della costituzione di parte civile", in virtù del quale essa ha diritto ad essere parte dei vari gradi del processo e di ottenere una pronuncia giurisdizionale sulle proprie richieste.
In ragione di tale principio, ad esempio il Tribunale di Caltanisetta (sentenza 08/03/2010, in Foro It., 2010, 7-8, II, 415) ha ritenuto legittima la partecipazione della parte civile già costituita all'udienza camerale per l'applicazione della richiesta di pena concordata, fissata a seguito della regressione del procedimento penale dalla fase dell'udienza preliminare a quella delle indagini preliminari.
Cos'è la revoca della costituzione di parte civile?
La revoca della costituzione di parte civile può avvenire in qualsiasi fase (in ogni stato e grado) del processo oralmente in udienza (direttamente dalla parte civile stessa o dal suo procuratore speciale) o con una memoria scritta depositata, prima dell'udienza, nella cancelleria del giudice e notificata a tutte le altre parti.
Come si revoca il mandato al proprio avvocato?
Per revocare il mandato al proprio difensore nel processo penale è sufficiente recarsi al suo studio e comunicarglielo a voce o inviargli una lettera raccomandata contenente l'intenzione di revocare il mandato difensivo.
Quali sono le conseguenze della revoca della costituzione di parte civile?
Dopo la revoca della costituzione di parte civile, in caso di eventuale condanna dell'imputato, il giudice penale non provvederà sulle spese processuali sostenute e non riconoscerà alcun danno alla parte civile.
In questo caso, la persona offesa o il danneggiato potranno agire nei confronti dell'imputato solo davanti al giudice civile.
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