Sospensione condizionale concessa, non menzione negata: quando il diniego è illegittimo? (Cass. Pen. n.1304/25)
- Avvocato Del Giudice

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Indice:
Principio di diritto
La sentenza che conceda la sospensione condizionale della pena e neghi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale deve indicare specifiche e autonome ragioni ostative, coerenti con i parametri di cui all’art. 133 c.p.; è illegittimo il diniego fondato su esigenze di tutela della collettività, di correttezza dei rapporti commerciali o di trasparenza del mercato, trattandosi di criteri estranei alla funzione del beneficio ex art. 175 c.p.
Cassazione penale sez. II, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 13/01/2026), n.1304
Massima a cura dello Studio Legale del Giudice
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Sintesi del caso
Nel procedimento definito con la sentenza in commento, l’imputato era stato condannato per appropriazione indebita aggravata, in qualità di subagente assicurativo, per avere trattenuto somme riscosse a titolo di premi assicurativi e non versate alla società mandante.
I giudici di merito avevano concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo non formulabile una prognosi di probabile recidiva, ma avevano al contempo negato la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati.
Il diniego era stato motivato valorizzando esigenze di tutela dei futuri interlocutori commerciali dell’imputato e la necessità di preservare la correttezza dei rapporti economici.
Investita del ricorso, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi diversi da quello relativo alla non menzione, accogliendo invece quest’ultimo. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio sul punto e la non menzione è stata direttamente riconosciuta in sede di legittimità.
Il commento
La pronuncia delimita con precisione funzione, presupposti e limiti motivazionali del beneficio della non menzione della condanna.
La Corte ribadisce che la non menzione non svolge una funzione informativa nei confronti della collettività né assolve a esigenze di prevenzione generale o di tutela del mercato.
Essa è, al contrario, uno strumento individuale, orientato a evitare che le conseguenze indirette della condanna compromettano in modo sproporzionato le possibilità di reinserimento sociale e lavorativo del condannato.
Da tale impostazione discende una conseguenza di rilievo sistematico: il giudizio sulla non menzione deve essere ancorato esclusivamente ai criteri di cui all’art. 133 c.p., senza possibilità di introdurre valutazioni estranee, quali la “meritevolezza reputazionale” del soggetto o l’interesse dei terzi a conoscere l’esistenza del precedente penale.
Particolarmente significativo è il rapporto tracciato dalla Corte tra non menzione e sospensione condizionale della pena.
La concessione di quest’ultima implica una valutazione prognostica favorevole in ordine alla futura condotta dell’imputato; negare la non menzione sulla base di generiche esigenze di tutela della collettività determina, dunque, una frattura logica nella motivazione, che può essere superata solo attraverso l’individuazione di elementi ulteriori e specifici di segno contrario.
La decisione assume rilievo anche sul piano delle garanzie, poiché impedisce che il diniego della non menzione venga utilizzato come una sanzione atipica o surrogatoria, non prevista dalla legge, affidata alla discrezionalità del giudice e svincolata dai parametri normativi.
In questa prospettiva, la scelta della Corte di procedere direttamente al riconoscimento del beneficio ex art. 620 c.p.p. rafforza l’idea che la non menzione non costituisca un favore, ma un istituto dotato di una propria dignità sistematica, la cui disciplina non tollera deviazioni fondate su valutazioni extragiuridiche o meramente esemplari.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 13/01/2026), n.1304
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 21 luglio 2023 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Di.Do., per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Di.Do., a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 124 cod. pen., 12, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e 529 cod. proc. pen., nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ribadita tempestività della querela.
La tardività dell'istanza di punizione sarebbe stata sottolineata sin dalla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica e la disciplina transitoria non varrebbe a sanare un precedente mancato rispetto del termine perentorio di legge.
2.2. Violazione degli artt. 61, n. 11, e 646 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., nonché mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, per quel che concerne la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.
La carenza delle indagini sarebbe già stata evidenziata da entrambi i giudici di merito e l'istruzione dibattimentale non avrebbe offerto altro che le dichiarazioni della parte civile e dei suoi dipendenti, insieme a documentazione non ufficiale e non concludente. Essendo, nondimeno, emerso in dibattimento che il portafoglio clienti venne unilateralmente sottratto all'imputato (e buona parte del materiale di ufficio prelevato motu proprio mentre quest'ultimo era assente), che la società assicurativa continuò a versargli le sue competenze e che Di.Do. e Ca. stavano concordando la compensazione delle partite, difetterebbe la prova dell'interversione del possesso e, in genere, della volontà di appropriarsi delle somme (asseritamente cospicue, ma mai compiutamente accertate), sapendo di non averne diritto.
2.3. Violazione degli artt. 392 e 393 cod. pen., poiché la consapevolezza in capo all'imputato di agire in forza di compensazione rispetto a quanto spettantegli a titolo di provvigione avrebbe imposto la riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (peraltro, anch'esso non procedibile per difetto di rituale querela).
2.4. Violazione degli artt. 157ss cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione, alla data del 1 luglio 2023 (dovendo individuarsi il dies a quo nel 1 gennaio 2016, a partire cioè dalla prima condotta appropriativa contestata).
Ad ogni buon conto, tenendo presente l'intero arco temporale indicato nell'editto imputativo, l'estinzione per prescrizione sarebbe comunque intervenuta nel maggio 2025.
2.5. Violazione degli artt. 133 e 175 cod. pen. e mancanza della motivazione, riguardo al diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, fondato su ragioni di tutela dei rapporti commerciali, laddove, dal rinvio a giudizio, il ricorrente non aveva più potuto esercitare la propria professione di agente assicurativo.
3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente al quinto motivo, ed è inammissibile nel resto, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il delitto circostanziato di cui agli artt. 61, n. 11, e 646 cod. pen. è divenuto perseguibile a querela di parte solo a seguito dell'entrata in vigore, il 9 maggio 2018, del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che, all'art. 10, ha abrogato il terzo comma dell'art. 646 cod. pen. La disciplina transitoria prevista dal successivo art. 12, comma 1, del provvedimento novellatore ha, però, previsto che "Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato".
Il consolidato indirizzo di legittimità, richiamato dallo stesso ricorrente (pur senza condividerlo) e da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, afferma che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 48277 del 24/11/2022, Merlino, Rv. 284171-01; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465-01). Non incide, dunque, il fatto che la persona offesa avesse, già in precedenza, manifestato la volontà di punizione oltre il termine di legge (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526-01; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793-01; Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764-01).
La querela è stata proposta il 9 marzo 2018 e dispiegava appieno i propri effetti quando è mutato il regime di procedibilità.
3. Il secondo motivo non è consentito, laddove sollecita una nuova ponderazione nel senso auspicato dal ricorrente del compendio istruttorio, a fronte di una congrua motivazione, scevra di vizi logico-giuridici, e risulta, comunque, manifestamente infondato in punto di diritto.
3.1. Innanzitutto, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e di tutti gli altri dichiaranti rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01).
I giudici di merito hanno ritenuto - con motivazione adeguata, impermeabile allo scrutinio di legittimità - pienamente credibile il racconto di Ca., del suo socio Mi. e dei dipendenti della loro società; peraltro, le doglianze del ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità si incentrano soltanto sulla sussistenza del dolo e non sulla generale ricostruzione della vicenda storica (fatta eccezione per la quantificazione degli importi, su cui anche il Tribunale ha rinviato le parti davanti al giudice civile).
3.2. La Corte territoriale ha chiaramente illustrato come le condotte appropriative oggetto di contestazione abbiano riguardato somme ricevute dall'imputato, nella veste di subagente della AGL Consulting Srl, ricevute da clienti a titolo di premio assicurativo e non versate all'avente diritto. Tale condotta sarebbe derivata - anche nella versione offerta dall'imputato - dalla volontà di arrivare a un accordo sulle rispettive partite di credito/debito, trattenendo presso di sé il denaro asseritamente spettantegli nelle more.
Anche a prescindere dal fatto che la compensazione potrebbe in astratto essere ammessa, secondo la normativa IVASS, solo con il consenso dell'agenzia coinvolta (consenso di cui non vi è traccia agli atti), appare dirimente il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice e fatto proprio anche dai giudici di appello, per cui è integrato - anche per quel che attiene all'elemento soggettivo - il reato previsto dall'art. 646 cod. pen., qualora l'imputato trattenga somme riscosse a nome e per conto di altri, anche se sia a sua volta creditore di questi ultimi, a meno che egli non dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità e il suo preciso ammontare (Sez. 2, n. 7807 del 28/01/2021, Portigliotti, non mass.; Sez. 2, n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Marcoaldi, Rv. 278833-01; Sez. 2., n. 35142 del 13/06/2019, Pinzarrone, non mass.; Sez. 6, n. 8303 del 23/01/2019, Vitale, non mass.; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 08/01/2014, Silvano, Rv. 257317; Sez. 2, n. 5499 del 09/10/2013, dep. 2014, Carnevale Baraglia, Rv. 258220).
Nel caso di specie, non è in contestazione la natura incerta, illiquida e inesigibile dei crediti asseritamente vantati dal subagente, tanto che sulla loro quantificazione, e sulla stessa compensazione anche in via transattiva, gli interessati stavano ancora discutendo.
4. Il terzo motivo è insuperabilmente generico e, comunque, manifestamente infondato.
In primo luogo, infatti, l'atto di impugnazione non accenna minimamente alle condotte di violenza, quantomeno contro le cose, o di minaccia che avrebbero dovuto contraddistinguere la condotta appropriativa, perché fosse configurabile il delitto di ragion fattasi.
D'altronde, in ogni caso, integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo di somme di denaro di cui si abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Marcoaldi, Rv. 278833-01, in tema di amministratore di condominio. Cfr. anche Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336-01; Sez. 2, n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Marcoaldi, Rv 278833-01; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889-01, per cui, più in generale, configura il reato ex art. 646 cod. pen. la condotta di chi, violando il vincolo di destinazione, utilizzi il denaro per esigenze diverse da quelle per le quali questo è stato conferito).
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Sulla base della citata ricostruzione del fatto, deve ritenersi che l'interversione del possesso non si sia verificata fino a che non si è interrotto il rapporto di agenzia, con inizio dell'attività ispettiva e richiesta di versamento dei premi dovuti.
Il momento consumativo deve, dunque, individuarsi, alla luce della rubrica imputativa, nel novembre 2017.
Ciò premesso, occorre tenere conto del fatto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ancora ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre solo per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).
Avuto riguardo al dies commissi delicti come sopra individuato, la prescrizione non risulta a tutt'oggi maturata.
6. Il quinto motivo è fondato.
La sentenza con cui - come nel caso di specie - venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01).
I giudici di appello, condividendo le riflessioni del Tribunale, hanno stigmatizzato, a tutela della correttezza dei rapporti commerciali, il fatto che "già in precedenza i rapporti lavorativi dell'odierno imputato si fossero conclusi per generali problemi di "natura contabile"", reputando "prevalenti le ragioni di tutela della collettività e, nello specifico, intendendosi qui tutelare i futuri interlocutori professionali del Di.Do.".
Tuttavia, il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, diretto a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro, è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, Siringul, Rv. 287324-01, che ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussisteva l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente; Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669-01).
Le esigenze di pubblicità della condanna risultano già assolte, nel sistema penale, da specifiche disposizioni in tema di pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (cfr. gli artt. 36,501-bis, 518,722 cod. pen., 171-ter, comma quarto, L. 22 aprile 1941, n. 633, 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), tassativamente previste e non operative in relazione alla fattispecie per cui si procede.
A fronte della argomentata concessione della sospensione condizionale della pena ("non potendosi formulare una prognosi di probabile recidiva nel reato, in particolare in considerazione della cessazione della qualifica professionale che ne ha costituito il presupposto", sentenza di primo grado, p. 28), dalla stessa motivazione delle sentenze di merito non emergono ulteriori ragioni per ritenere che gli elementi posti a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non potessero esplicare efficacia al fine del riconoscimento della non menzione della condanna, né risultano altri elementi di opposta valenza.
La non menzione della condanna può, pertanto, essere riconosciuta da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dando seguito all'orientamento secondo cui va annullata senza rinvio la sentenza di appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo tale beneficio essere direttamente disposto in sede di legittimità, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che imporrebbero il giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 17674 del 16/04/2025, B., non mass.; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028-01)
7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, senza rinvio, per la fondatezza del motivo di ricorso inerente alla violazione dell'art. 175 cod. pen., con le conseguenti statuizioni nei termini suindicati.
Le restanti censure proposte dal ricorrente debbono essere dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che riconosce.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2026.




