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Prelievi dai conti sociali per fini personali: è bancarotta fraudolenta per distrazione, non semplice (Cass. Pen. n. 5364/26)

  • 2 mag
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Massima

Integra il delitto di bancarotta "impropria" fraudolenta per distrazione, a norma dell'art. 223 l. fall., la condotta del socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia utilizzato denaro della società per acquistare un immobile per sé o la propria famiglia, in quanto la sottrazione del danaro dal patrimonio sociale arreca pregiudizio ai creditori della società, i quali, per un verso, dovranno concorrere con quelli personali ai sensi dell'art. 148 l. fall. e, per altro verso, potranno aggredire il bene divenuto personale solo nel caso di tempestiva estensione del fallimento al socio beneficiario.

CED Cass. pen. 2026

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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 13/01/2026, (ud. 13/01/2026- dep. 10/02/2026) - n. 5364

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di Ca.En. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in quanto dichiarato fallito nella veste di socio illimitatamente responsabile della società di fatto relativa alla farmacia (Omissis); mentre, in parziale riforma decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell'altra socia di fatto, Ma.Pa., coniuge di Ca.En., soltanto per alcune condotte distrattive, con esclusione della circostanza aggravante dei "più fatti di bancarotta", e conseguente riduzione della pena.


2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti a firma dei rispettivi difensori.


3. Ca.En. propone tre motivi.


3.1. Il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quella di bancarotta semplice.


Gli stessi giudici di merito hanno affermato che le somme prelevate dal conto corrente sono state destinate ad acquisti per sé e per la propria famiglia, ma poi, in modo palesemente illogico, non si sono determinati nel senso di riconoscere l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, primo comma, n. 1, legge fall.


3.2. Il secondo motivo deduce vizio di travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del teste Ba., commercialista della farmacia succeduto nell'incarico a Ma..


Il curatore ha ritenuto inaffidabile la ricostruzione contabile redatta dal dott. Ba., che, erroneamente, il giudice di merito qualifica come collaboratore del dott. Ba., quando invece era il professionista nominato come attestatore nella procedura di concordato.


Il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte di appello sulla deposizione del dott. Ba. è frutto di una errata percezione del contenuto delle dichiarazioni del curatore e pertanto non è in grado di infirmare l'affidabilità della prova contraria offerta da Ba. circa la regolare tenuta della contabilità.


3.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di mancata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale.


Sostiene il ricorrente che si versa nella omessa tenuta della contabilità per i due anni precedenti il fallimento, condotta che integra la fattispecie di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall.


4. Ma.Pa. sviluppa due motivi.


4.1. Il primo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.


La ricorrente segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nella numerazione dei motivi di appello (quello sulle attenuanti generiche è indicato con il numero 6 anziché 4), che si è riverberata sulla risposta ai motivi, poiché nel numero 4 viene trattata soltanto l'entità della pena, mentre il numero 5 rimanda a una questione processuale comune a Ca.En. non attinente alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.


4.2. Il secondo motivo lamenta vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per le condotte distrattive alla stessa ascritte.


La difesa sostiene: che è rimasta priva di risposta l'obiezione circa il mancato accertamento sul ruolo svolto in concreto dall'imputata; non sono state ascoltate le dipendenti della società e non è stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruzione mediante assunzione della testimonianza di Ta.Fr.; è frutto di travisamento l'affermazione per cui l'imputata ha confermato che gli immobili a lei intestati sono stati acquistati con somme in larga parte prelevate dai conti della farmacia; i bonifici effettuati a suo favore sono stati disposti dal Ca.En., come risulta dalla richiesta di bonifico periodico recante la firma di quest'ultimo; il fatto che la carta di credito dell'imputata fosse appoggiata sul conto corrente della società doveva imputarsi a un errore compiuto dalla funzionaria della banca all'atto dell'emissione della carta.


5. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore di Ma.Pa.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso di Ma.Pa. è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.


Il ricorso di Ca.En. è infondato.


2. Preliminarmente si deve dare atto che, come da ordinanza licenziata a verbale, il collegio ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza odierna formulata il 5 gennaio 2026 dal difensore di Ca.En. in quanto "impegnato per altro procedimento avanti al Tribunale di Milano sempre per esame testi e discussione".


Invero l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912).


Nel caso in rassegna difettano i presupposti sub a), b) e d), poiché:


- l'impedimento non è stato rappresentato tempestivamente, dato che l'udienza dinanzi al Tribunale di Milano è stata rinviata dal 23 settembre 2025, il difensore ha avuto conoscenza della concomitanza delle udienze sin dal 20 novembre 2025 quando ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna, l'istanza di rinvio è stata presentata soltanto il 5 gennaio 2026;


- il difensore non indica in maniera specifica le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;


- non viene rappresentata l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.


3. Sempre in via preliminare si rendono necessarie alcune precisazioni.


Ca.En., titolare della farmacia "(Omissis)", è stato dichiarato fallito il 21 aprile 2017.


Il Tribunale di Verona ha ravvisato la sussistenza di una società di fatto tra Ca.En. e la moglie Ma.Pa.; pertanto, il 9 agosto 2017 ha dichiarato il fallimento "in estensione" anche della seconda.


La sentenza di primo grado ha attribuito agli imputati, in concorso tra loro, tutte le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale oggetto di contestazione.


La Corte di appello si è orientata diversamente, dato che, nonostante in dispositivo si sia limitata ad escludere la c.d. "continuazione fallimentare" nei confronti di Ma.Pa. senza aggiungere statuizioni assolutorie, in motivazione ha limitato espressamente la responsabilità di quest'ultima al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale circoscritto alle spese per Euro 32.211,00 effettuate con carte di credito appoggiate sul conto corrente della farmacia e a bonifici per Euro 24.407,00 ricevuti sul proprio conto personale.


Quindi è pacifico che, in appello, Ma.Pa. è stata assolta dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale e da quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo ai prelievi per oltre due milioni di Euro dal conto corrente della farmacia e dall'alienazione dall'appartamento di S (cfr. pagg. 17 e 18 sentenza impugnata).


4. Il ricorso di Ca.En. è infondato.


4.1. Il primo motivo è infondato.


La censura chiama in causa il rapporto tra art. 222 e art. 223 legge fall., nel caso di fallimento di società di persone (quale è la società di fatto), e richiede di fissare alcune linee guida.


4.1.1. Occorre muovere dalla distinzione tra bancarotta "propria", da un lato, che riguarda l'imprenditore individuale fallito (artt. 216 e 217 legge fall.) nonché i soci falliti illimitatamente responsabili di società di persone (compresa la società irregolare o di fatto) in relazione al proprio patrimonio personale (art. 222 legge fall.) e bancarotta "impropria", dall'altro lato, che annovera tra i suoi autori gli amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società - di persone o di capitali - dichiarate fallite in relazione al patrimonio e alla documentazione contabile delle stesse (artt. 223 e 224 legge fall.).


Rispetto alla bancarotta "propria" va precisato che, ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del "patrimonio personale" del socio, è necessario che il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 147 L.Fall. (Sez., n. 42591 del 10/07/2018, M., Rv. 274175-03; Sez. 5, n. 13091 del 26/01/2016, Costantini, Rv. 266383-01) e va tenuto presente che il fallimento in estensione non può essere dichiarato decorso un anno dal momento in cui il socio ha perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata (cfr. sentenze della Corte costituzionale nn. 66 del 1999 e 319 del 2000, nonché modifica normativa ex D.Lgs. n. 5 del 2006).


La responsabilità del socio illimitatamente responsabile è affermata dall'articolo 222 legge fall. a titolo di "reato commesso dal fallito".


Secondo la giurisprudenza di legittimità sono chiamati a rispondere di bancarotta, a mente della disposizione appena citata, anche il socio occulto di una società regolarmente costituita, il socio di una società irregolare o di fatto e il socio di una società occulta (cfr. Sez. 5, n. 113 del 05/02/1968, Viesi, Rv. 107494-01).


L'art. 222 legge fall. concerne esclusivamente i fatti commessi dai soci sul proprio patrimonio personale.


Mentre i fatti commessi sul patrimonio della società dall'amministratore, anche di fatto, di una società di persone ricadono nella fattispecie di cui agli artt. 223 e 224 legge fall.


In giurisprudenza si è affermato che risponde dei delitti di bancarotta anche l'amministratore di fatto che abbia esercitato in concreto poteri di amministratore di una società in nome collettivo o in accomandita semplice e che, pertanto, non rivestendo la qualità di "socio illimitatamente responsabile", può non essere stato dichiarato fallito in proprio (Sez. 5, n. 43036 del 13/10/2009, Gennari, Rv. 245435-01).


In sintesi, il socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone (compresa una società di fatto) è responsabile sia a norma dell'articolo 223 legge fall. rispetto al patrimonio della società, sia a norma dell'articolo 222 legge fall. rispetto al proprio patrimonio personale (Sez. 5, n. 9575 del 12/03/1987, Vincenzetti, Rv. 176626-01), a condizione, in questa seconda ipotesi, che a lui sia stato esteso il fallimento ex art. 147 legge fall.


A tal proposito, sotto un profilo di inquadramento generale, occorre ricordare, in sintonia con Sez. 5, n. 27245 del 22/05/2025, Burrini, che le società di persone, pur non avendo personalità giuridica, costituiscono un autonomo soggetto di diritto, che rappresenta un centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci (Sez. 3 civ., 18/07/2002, n. 10427, Rv. 555893; Sez. 3 civ., 01/04/1995, n. 3827, Rv. 491577-01).


La società assume i diritti e gli obblighi, inerenti alla sua attività statutaria, in nome e per conto proprio, e il suo patrimonio, pur appartenendo ai soci in comunione, è organicamente distinto dal patrimonio dei singoli soci ed è destinato a perseguire gli scopi della società (Cass. civ. Sez. 2, 22/07/1971, n. 2400, Rv. 353351-01).


Si tratta di società con autonomia patrimoniale, sia pure limitata e imperfetta, giacché le obbligazioni sociali sono coperte prima dal patrimonio della società e poi, in caso di insufficienza, dai soci secondo il c.d. beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ.


Su queste premesse, con specifico riferimento alla disciplina fallimentare, l'art. 148 legge fall. sancisce la regola della separazione della massa del fallimento della società di persone da quella del socio; difatti la norma stabilisce, al primo e al secondo comma, che le procedure di fallimento rimangono distinte e che distinti vanno tenuti il patrimonio della società e quello dei singoli soci; ai commi successivi prevede che il creditore sociale ha diritto di partecipare "con il medesimo eventuale privilegio generale" anche nel fallimento dei singoli soci, mentre "i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori".


4.1.2. I principi appena esposti dimostrano l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui il denaro prelevato dal conto corrente della farmacia sarebbe stato destinato a spese personali e familiari, sicché ricorrerebbe l'ipotesi della bancarotta semplice patrimoniale e non di quella fraudolenta.


Premesso che il delitto di cui all'art. 217 comma primo n. 1 legge fall. presuppone che, a differenza di quelle effettuate dall'imputato, le spese abbiano una causa economica "razionale" (Sez. 5, n. 894 del 22/06/1971, Bruno, Rv. 119090-01; conf. Sez. 5, n. 37959 del 18/09/2024, Berardelli, non mass.), è dirimente la considerazione che i soci di società di persone non possano sostenere spese personali con risorse della società, che devono rimanere a garanzia del patrimonio sociale (cfr. Sez. 5, n. 27245 del 22/05/2025, Burrini, non massimata sul punto).


Nella specie, come osserva anche la Corte di appello, il prelievo di somme (ingentissime) di denaro è stato effettuato dai conti correnti della farmacia e quindi dal "patrimonio separato" della società; il che realizza la condotta di bancarotta "impropria" fraudolenta patrimoniale (art. 223, comma primo, legge fall.), perché l'amministratore ha sottratto quel denaro alla garanzia dei creditori sociali. Mentre non viene in rilievo l'art. 222 legge fall. (che richiama l'art. 217, comma primo, n. 1, legge fall.) poiché non si discute di beni personali.


La conclusione non muta ove si consideri che, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 4), le somme prelevate dal conto corrente della farmacia sono state impiegate anche per l'acquisto di immobili intestati personalmente ai due imputati, così non intaccando, nella sostanza, il valore complessivo del patrimonio di garanzia, composto da quello della società di fatto e da quello personale dei soci falliti.


In realtà tale condotta integra, comunque, il delitto di cui agli artt. 223 comma primo e 216, comma primo, n. 1 legge fall., poiché rientra nel concetto "tipizzato" di "distrazione" intesa come destinazione del bene del patrimonio della società a uno scopo diverso da quello dell'impresa.


Invero non può revocarsi in dubbio che la trasformazione di denaro dell'impresa sociale in un immobile personale del fallito, da un lato, determini la sottrazione del danaro dal patrimonio della società e arrechi pregiudizio ai creditori sociali, i quali dovranno concorrere con quelli personali ai sensi del citato art. 148 legge fall. e, dall'altro lato, comporti un pericolo concreto per i creditori sociali, dato che l'aggredibilità del bene divenuto personale postula l'estensione del fallimento al socio beneficiario, intervenuta nei limiti temporali di cui all'art. 147 legge fall.


Al fine di rimarcare ulteriormente confini e distinzioni va osservato che la distrazione relativa alla dismissione della quota di proprietà di un appartamento sito nella cittadina svizzera di Saint Moritz, ricevuta dall'imputato a titolo ereditario, rientra, invece, nella previsione dell'art. 222 legge fall. in rapporto all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., in quanto si tratta di bene personale che è stato completamente estromesso dal patrimonio del fallito mediante donazione al proprio fratello.


La circostanza che il capo di imputazione menzioni soltanto l'art. 223 legge fall. è irrilevante, poiché, immutato il fatto, la qualificazione giuridica delle condotte spetta al giudice.


4.2. Il secondo motivo è inammissibile.


Le censure di travisamento della prova non sono perspicue e involgono aspetti irrilevanti, dato che il reato di bancarotta fraudolenta documentale è stato ravvisato non nella irregolare tenuta della contabilità, bensì nell'omessa tenuta della contabilità per i due anni antecedenti al fallimento, circostanza pacifica e indiscussa.


4.3. Il terzo motivo è infondato.


Il ricorrente si limita a sostenere che l'omessa tenuta della contabilità integra il delitto di bancarotta semplice documentale, ma dimentica che l'omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta anche nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n. 2, legge fall.


A tal fine occorre che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).


Nella specie, però, il ricorrente non solleva questioni sull'elemento soggettivo e, in assenza di devoluzione, questa Corte non può farsene carico di ufficio.


5. Il ricorso di Ma.Pa. è fondato limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.


Esigenze di razionalità espositiva impongono di muovere dall'analisi del secondo motivo, che involge il profilo della responsabilità.


5.1. Il secondo motivo è infondato.


Come anticipato nella parte introduttiva, la Corte di appello ha confermato la condanna di Ma.Pa. soltanto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale circoscritto alle spese per Euro 32.211,00, effettuate con carte di credito appoggiate sul conto corrente della farmacia, e a bonifici per complessivi 24.407,00 euro, ricevuti dal conto corrente della farmacia sul proprio conto personale.


Le obiezioni sollevate dalla ricorrente riguardano dati incontestabili, circostanze irrilevanti o valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede.


Il ruolo attivo assunto dall'imputata nella gestione della farmacia costituisce il presupposto che ha condotto alla estensione anche a lei del fallimento dell'impresa di cui era titolare il marito.


Al riguardo già la Corte distrettuale ha osservato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati fallimentari non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398-01) e che, più in particolare, il giudice penale non può sindacare la qualità di socio di fatto ritenuta decisiva dal giudice fallimentare ai fini della declaratoria di fallimento dell'imputato (Sez. 5, n. 47017 del 08/07/2011, Di Matteo, Rv. 251446-01)


La sentenza impugnata evidenzia l'infondatezza giuridica delle questioni involgenti la verifica dell'attività gestoria dell'imputata, da cui consegue l'irrilevanza di ogni istanza istruttoria su questo punto.


Il denunciato travisamento sulle dichiarazioni dell'imputata circa le modalità di acquisto degli immobili a lei intestati è irrilevante, poiché l'operazione non rientra tra quelle oggetto di condanna a suo carico e, comunque, come si è visto per la posizione di Ca.En., la distrazione è configurabile qualunque sia stata la sorte del denaro prelevato dai conti della farmacia, posto che, pacificamente, non è stato impiegato per scopi inerenti all'impresa.


La pretesa estraneità rispetto alle disposizioni di bonifico a proprio favore confligge con il dato che l'imputata risulta la beneficiaria degli accrediti, sia pure "ordinati" dal marito, e non risulta averli bloccati o restituiti alla società.


La tesi dell'errore circa il conto di appoggio della carta di credito si trova espressamente confutato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 16) sulla scorta di valutazioni di merito, congruamente motivate, non suscettibili di rilettura in questa sede.


5.2. Il primo motivo, invece, è fondato.


Lo specifico motivo di appello, che lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è rimasto del tutto privo di risposta.


Di esso si rinviene traccia solo nel riepilogo dei motivi di appello dove viene identificato con il numero "6", nonostante sia preceduto dal motivo "3" (riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice) e seguito dai motivi individuati con i numeri "4" (eccessività del trattamento sanzionatorio) e "5" (nullità della sentenza di primo grado).


Il sesto motivo non è mai neppure citato nell'esposizione delle ragioni della decisione, né, in ogni caso, il punto delle attenuanti generiche si trova affrontato in qualche parte della sentenza.


6. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di Ma.Pa. limitatamente al trattamento sanzionatorio; mentre nel resto il suo ricorso va respinto.


Il ricorso di Ca.En. deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ma.Pa. limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.


Rigetta il ricorso di Ca.En., che condanna al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 13 gennaio 2026.


Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2026.

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