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Reddito di cittadinanza: Condannato per non aver indicato la madre nello stato di famiglia.

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 03/06/2022, (ud. 31/05/2022, dep. 03/06/2022), n.208

Il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di AA quale imputato del reato descritto in epigrafe (art.7 comma 1 d.l. 4/2019).


All'udienza preliminare, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, avanzava istanza di rito abbreviato.


Il Giudice dell'Udienza Preliminare ammetteva il rito alternativo ed invitava le parti alla discussione.


Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.


All'esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.


Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.


Dagli atti risulta che l'imputato presentava D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) al fine di ottenere il reddito di cittadinanza omettendo di indicare che del suo nucleo familiare faceva parte la madre BB, percettrice di trattamento pensionistico.


L'imputato si difendeva sosteneva di avere abitato in (omissis) fino al 2016 e di non avere pieno controllo della lingua italiana e che secondo lui la madre non faceva parte del nucleo familiare, pur abitando nella stessa casa, e che sempre secondo lui il nucleo familiare comprendeva solo marito, moglie e figli.


Peccato che due mesi e mezzo prima l'imputato avesse presentato la stessa istanza inserendo nel nucleo familiare la madre e che l'istanza gli veniva rigettata perché il reddito pensionistico della madre portava quello complessivo familiare oltre i limiti consentiti.


Alla luce dell'istruttoria svolta, si può dunque ritenere provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, ed è in particolare evidente il suo dolo.


Non emergono elementi che valgano ad attenuare la valutazione della condotta dell'imputato, permettendo di concedere le attenuanti generiche.


Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata al fatto pare quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, così calcolata:


pena base anni due di reclusione;


riduzione per il rito di un terzo, e dunque pena finale nei termini predetti


Attesa l'incensuratezza dell'imputato, sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, formulando, così, una prognosi positiva con riguardo al fatto che il condannato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie, e del beneficio della non menzione del casellario giudiziario, trattandosi della prima sentenza di condanna riportata dall'imputato.


Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.


PQM


Il Giudice dell'Udienza Preliminare,


Visti gli artt.442, 533 e 535 c.p.p.,


dichiara l'imputato AA colpevole del reato ascritto, e tenuto conto della diminuente di rito, lo condanna alla pena di anni uno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.


Pena sospesa e non menzione


Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,


fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza


Così deciso in La Spezia in data 31/05/2022


Il Giudice


Dr. Mario De Bellis


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