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Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione clandestina in Italia delle somme in contanti, idonea a occultare definitivamente le tracce dell'origine illecita del denaro, considerando post factum irrilevante il successivo trasferimento delle somme all'interno del territorio nazionale - Cassazione penale , sez. I , 12/12/2022 , n. 2561).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. I , 12/12/2022 , n. 2561

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/3/2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Padova, nel procedimento a carico di V.E. e M.R., imputati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati di riciclaggio. Secondo l'imputazione, V. e M. avrebbero trasportato clandestinamente somme di denaro dall'Italia alla Svizzera per il loro investimento e, avrebbero, sempre clandestinamente, reintrodotto tali somme in Italia a richiesta dei clienti.


Il Giudice di Como aveva ritenuto decisiva la circostanza che il denaro depositato in una banca di (Omissis), poi riportato in Italia, fosse destinato ad una società con sede amministrativa a Padova e aveva individuato il luogo di consumazione del reato di riciclaggio in quello di riconsegna del denaro al cliente.


2. Il Tribunale di Padova solleva conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.


L'attività di riconsegna al cliente del denaro riciclato è successiva alla consumazione del reato, in quanto non realizza alcun effetto dissimulatorio, che si è già realizzato nel momento del passaggio transfrontaliero delle somme; poiché la movimentazione avveniva attraverso valichi situati all'interno del circondario di (Omissis), la competenza territoriale era di quel Tribunale; l'individuazione era coerente con il luogo di commissione del delitto associativo e con la residenza degli imputati.


Il Tribunale ricorda che questa Corte ha già provveduto in questi termini nel conflitto negativo instaurato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.


3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cocomello Assunta chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Como.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Como.


1. I giudici in conflitto concordano sulla sussistenza della connessione tra i reati contestati agli imputati facenti parte dell'associazione per delinquere nonché sull'individuazione del delitto di riciclaggio come quello più grave, determinante la competenza per territorio.


Divergono, invece, sul luogo di consumazione del delitto di riciclaggio.


Questa Corte ha affermato che il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis c.p., comma 1, (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015 Rv. 264497). Quella sentenza ricordava che "nel concetto di trasferimento devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto (Sez. 2, n. 9558 del 25/2/2004, P.M. in proc. Ferrarese, Rv. 228390). In ossequio a tali criteri, la giurisprudenza di questa Corte ha qualificato come reati di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260964; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446); la condotta di monetizzazione di assegni di provenienza illecita, atteso che le somme di denaro ricevute in sostituzione dei titoli appaiono formalmente di provenienza lecita (Sez. 6, n. 36759 del 20/6/2012, Caforio e altri, Rv. 253467; Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 9/1/2009, Argiri Carrubba, Rv. 242373)".


Di conseguenza, veniva ritenuta integrare il riciclaggio l'attività di trasformazione degli assegni di provenienza illecita in moneta bancaria e, poi, in moneta fisica che si era compiuta nelle banche; al contrario, veniva escluso che la condotta di riciclaggio si fosse consumata con il trasporto materiale delle banconote nella (Omissis) e che quindi, la competenza appartenesse al giudice dell'ultimo luogo in Italia in cui era avvenuto il trasporto prima di entrare in territorio estero.


Si osservava: "Se può condividersi che il reato in questione è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, deve sottolinearsi che esso non può che cessare nel momento in cui si realizza il tipico effetto dissimulatorio che lo caratterizza"; la posizione opposta, espressa da precedente sentenza, che faceva coincidere il perfezionamento del riciclaggio con la restituzione del bene illecito a colui che lo aveva movimentato, veniva ritenuto contrario al testo della norma.


Secondo il principio opposto, la previsione di cui all'art. 648 bis c.p..


individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio "la sostituzione" cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque Con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati" (Sez. 5, Sentenza n. 19288 del 05/02/2007 Ud. (dep. 17/05/2007) Rv. 236635 - 01). In realtà, le operazioni sul denaro, beni o altre utilità devono essere tali "da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa" e, quindi, sembra chiaro che non sia necessaria la consegna del denaro.


Ciò premesso, correttamente il Tribunale di Padova osserva che le condotte di movimentazione e di occultamento erano state commesse in (Omissis), cosicché la reintroduzione clandestina della somma era idonea a far perdere definitivamente ogni traccia dell'origine illecita.


Non pare corretta l'osservazione secondo cui, in ragione della consumazione del delitto in Svizzera, la competenza territoriale dovrebbe essere attribuita a Padova, ultimo luogo in cui era avvenuta parte dell'azione: se il trasferimento fisico del denaro da Ponte Chiasso a Padova è un post factum irrilevante, in quanto il delitto di riciclaggio si era già consumato, l'ultimo luogo in territorio italiano in cui è avvenuta parte dell'azione e', appunto, il luogo di ingresso in Italia, quello in cui è giunta una somma di denaro in contanti, per la quale è venuta meno la possibilità di identificazione della provenienza delittuosa.


Come ricorda l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, questa Corte si è già pronunciata nel senso della competenza del Tribunale di Como nel conflitto, sollevato nel medesimo procedimento, dal Tribunale di Milano.


P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como cui dispone trasmettersi gli atti.


Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2022.


Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2023

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