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Rivelazione di segreto di ufficio: Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 326 comma 3 c.p.

a cura della dott.ssa Alessia Ciccarelli.

Cassazione penale sez. VI, 24/03/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/05/2021), n.16802

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilità patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare, emessa in relazione al reato di cui all'art. 326, comma 3, c.p., rilevando che gli imputati non avevano tratto direttamente vantaggio dalle informazioni riservate, avendo informato i destinatari di una misura cautelare della loro adozione al fine di ottenere un'utilità economica quale corrispettivo della rivelazione). CED Cass. pen. 2021


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