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Rivende oggetti preziosi rubati a terzi, dopo averli ricevuti: è riciclaggio


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Cassazione penale , sez. II , 07/12/2018 , n. 57805).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 07/12/2018 , n. 57805

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 25 gennaio 2017 la corte di appello di Messina confermava la pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo del 21/10/2015, che aveva condannato E.S.G. alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 800,00 di multa perchè ritenuta colpevole del delitto di riciclaggio di beni preziosi provento di furto in danno di A.G., oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.


1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Celi Tindaro, il quale deduceva:


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e nullità della sentenza di primo grado ritualmente dedotta in appello per omesso rinvio della udienza del 25/6/2015 per la quale veniva fatto valere il legittimo impedimento del difensore impegnato in una causa civile presso altra autorità;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per difetto di motivazione e travisamento della prova circa il contenuto del riconoscimento degli oggetti ceduti all'esercizio compro oro che non erano stati identificati dalla A., sicchè mancava l'identificazione del corpo del reato; inoltre, dalla produzione documentale effettuata all'udienza 25/6/2015 si evinceva l'errore in cui era incorsa la corte di appello ed irrilevante era il comportamento della C. al momento della perquisizione dei Carabinieri presso l'abitazione;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) perchè al momento della cessione al "compro oro" non si era operata alcuna sostituzione dell'oggetto delittuoso posto che l'attività di fusione dei gioielli era stata effettuata secondo le indicazioni normative a distanza di dieci giorni dalla consegna dei beni precedentemente sottratti; sicchè poteva al più configurarsi l'ipotesi della ricettazione e non anche del riciclaggio avuto anche riguardo all'orientamento giurisprudenziale sul punto.


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già devolute ed esaminate dal giudice di appello ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.


Il primo motivo è inammissibile poichè in tema di istanze di rinvio per legittimo impedimento costituite da contestuale procedimento civile questa corte ha già avuto modo di stabilire che nel verbale prodotto a corredo della richiesta di rinvio, il difensore deve specificare l'esatto oggetto del giudizio civile e lo specifico incombente di udienza che rende improcrastinabile la propria presenza (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, Rv. 270330); e nel caso di specie tali adempimenti non paiono essere soddisfatti poichè il ricorso, che sul punto quindi è anche generico, non indica quali attività dovevano essere compiute per quella determinata udienza nel separato procedimento civile. Peraltro, la corte di appello, con motivazione esente da censure, ha anche sottolineato come l'impegno professionale per il separato procedimento era sorto successivamente, non aveva natura prevalente e non era stata indicata alcuna ragione per la quale non poteva procedersi alla nomina di un sostituto posto che il procedimento non si concludeva all'udienza del 25 giugno bensì il successivo 21 ottobre del 2015.


2.2 Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa nè il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado nè, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione. In particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico della ricorrente è costituito dalle dichiarazioni della testimone A., la quale ha chiaramente riconosciuto come propri tutti i beni indicati in imputazione che le erano stati sottratti dalla C., poi ceduti alla E.S. e da quest'ultima impiegati presso il compro oro, ove venivano scattate quelle fotografie che li riproducevano negli oggetti consegnati in vendita l'8 novembre del 2012 proprio dall'imputata. Non sussiste pertanto alcun travisamento della prova posto che la corte ha altresì sottolineato il vincolo di parentela tra l'autrice del delitto presupposto e la ricorrente oltre che la condotta della C. al momento dell'intervento dei C.C. quali ulteriori elementi di riscontro ad un materiale probatorio già idoneo e sufficiente.


2.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato; nell'interpretare l'art. 648 bis cod. pen. questa corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731).


Appare pertanto evidente che trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o del suo elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dalla sostituzione del bene di provenienza illecita con altro oggetto.


E tra le attività di sostituzione punibili ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. rientra, quale prima ipotesi, proprio la cessione in vendita del bene a terzi che configura la più tipica ipotesi di riciclaggio attraverso la sostituzione dell'oggetto di provenienza illecita, in questo caso furtiva, con denaro. Invero l'investimento del bene di origine illecita per ricavare una somma di denaro costituisce tipica ipotesi di sostituzione punibile ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. comportando anche l'aggressione ai beni giuridici tutelati dalla suddetta norma che sono sia l'ordine pubblico economico, violato a seguito della circolazione dei beni di origine illecita immessi sul mercato, sia il patrimonio individuale, anch'esso aggredito da attività che rendono viepiù difficile l'individuazione della destinazione della res furtiva.


L'applicazione del sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo poichè la condotta dell'imputata tramite la cessione degli oggetti preziosi di origine furtiva ha proprio comportato l'illecita sostituzione degli stessi con il denaro e così compiuto tipica attività di riciclaggio. Deve pertanto affermarsi che commette il delitto di riciclaggio e non quello meno grave di ricettazione colui che dopo avere ricevuti oggetti preziosi di origine furtiva li impieghi presso un esercizio compro oro sostituendoli con denaro.


Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2018.


Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018




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