
La mancata o ritardata emissione di fatture elettroniche per operazioni rilevanti ai fini IVA comporta rischi rilevanti sia per il soggetto attivo (venditore) sia per il soggetto passivo (acquirente)
Quali sono? E soprattutto, si rischia di dover affrontare un processo penale?
Scopriamolo in questo breve articolo.
Partiamo dalla normativa di riferimento e quindi dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 471/97 (clicca sulla freccia a sinistra per leggere l'articolo integrale).
Art. 6 del Decreto Legislativo n. 471/97
Preliminarmente, è opportuna una precisazione: le fatture emesse in un formato diverso da quello elettronico sono considerate inesistenti ai fini fiscali.
Ed infatti, la fattura è valida solo se passa attraverso il Sistema di Interscambio, quelle cartacee sono prive di valore e si considerano non emesse.
Veniamo adesso al punto centrale.
Per omessa fatturazione si intende la condotta posta in essere dal soggetto attivo (venditore) che non emette fattura elettronica nei confronti del soggetto passivo (acquirente) a seguito dell'effettuazione di una determinata operazione.
Secondo l'articolo 6 del Decreto Legisltivo n. 471/97, chi sottofattura, omette di fatturare o indica un'aliquota inferiore è punito con una sanzione amministrativa che oscilla tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
Sempre secondo lo stesso articolo, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione può variare da 250 a 2.000 euro.
La ritardata fatturazione, invece, si verifica quando l'emissione della fattura nei confronti del soggetto passivo avviene oltre il dodicesimo giorno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Anche in questo caso, il soggetto attivo che emetta fattura oltre il tempo limite consentito dalle norme tributarie vigenti sarà punito con una sanzione amministrativa che oscilla tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
Da ciò deriva che la mancata o ritardata fatturazione non integra un illecito penale (e quindi un reato) ma un illecito tributario, punito con una sanzione amministrativa.
Ma attenzione alla soglia penale!
Se è vero che la mancata emissione di una o due fatture non è penalmente rilevante, va chiarito che il discorso cambia quando l'imposta evasa diviene significativa e supera la cd. soglia penale.
Ed infatti, il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.
Il reato in argomento risulta configurabile solo nel caso in cui l’imposta evasa superi la cd. "soglia penale" ovvero la somma di 100.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, risulti superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a due milioni.
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