1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Per un approfondimento leggi "Quando la dichiarazione infedele dei redditi diventa reato: come prevenire il rischio penale"
Il reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario.
La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo giurisprudenziale.
Di seguito riportiamo le principali sentenze in materia, in ordine cronologico.
L’omessa dichiarazione di criptovalute può integrare il reato di dichiarazione infedele
Cassazione penale, sez. III, n. 8269/2025
Integra il fumus del delitto di dichiarazione infedele l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei proventi conseguiti tramite l’accredito di criptovalute, derivanti dalla cessione di opere d’arte o dell’ingegno digitali, incorporate in un non fungible token, nel caso in cui il valore normale dei menzionati proventi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità previste dal disposto di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituendo l’ammontare di tale accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'integrale pagamento del debito tributario può incidere sulla particolare tenuità del fatto nel reato di dichiarazione infedele
Cassazione penale, Sez. III, n. 4145 del 2025 (ud. 4 dicembre 2024, dep. 31 gennaio 2025
Nei reati tributari, il pagamento integrale o parziale del debito può incidere nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p., specie dopo la riforma del 2022 e l'introduzione del comma 3-ter all'art. 13 D.Lgs. 74/2000.
Dichiarazione infedele: condanna confermata per contabilità parallela e accordi su prestazioni senza fattura
Cassazione penale sez. III, 11/04/2024, n.26527
In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa a delitto di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di condanna che aveva valorizzato il rinvenimento di contabilità parallela in "nero" e numerose testimonianze su accordi tra imputato e clienti per prestazioni senza fattura).
Responsabilità penale per dichiarazione infedele: La delegabilità formale e i limiti dell'affidamento a professionisti
Cassazione penale sez. III, 14/10/2024, (ud. 14/10/2024, dep. 22/11/2024), n.42822
In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista per la predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi non esonera il legale rappresentante di una società dalla responsabilità penale, salvo la presenza di una delega formale e preventiva. Il dovere di presentare dichiarazioni corrette è personale e indelegabile, sebbene la trasmissione telematica dell'atto sia delegabile.
Dichiarazione infedele: rilevanza delle allegazioni fattuali e responsabilità gestionale di fatto
Corte appello Napoli sez. VI, 28/06/2024, n.7517
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000, è necessario considerare le regole fiscali per la quantificazione dell'imponibile come base di calcolo, tenendo conto dei costi non contabilizzati solo in presenza di allegazioni fattuali che ne provino l'esistenza. La responsabilità penale per i reati tributari è configurabile anche in capo a chi eserciti attività gestoria di fatto, richiedendosi il dolo specifico di evasione delle imposte.
Dichiarazione infedele: configurabile per omissione di quadri essenziali ai fini del reddito imponibile
Cassazione penale sez. III, 17/01/2023, n.18532
Integra il delitto di dichiarazione infedele la presentazione di una dichiarazione dei redditi in cui siano stati lasciati in bianco quadri nei quali avrebbero dovuto essere indicate voci essenziali per la determinazione del reddito complessivo imponibile e degli importi conseguentemente dovuti a titolo di imposta, essendo l'omessa compilazione assimilabile a una dichiarazione negativa. (Fattispecie relativa a imputato che aveva omesso la presentazione della dichiarazione IVA e che, nel modello unico delle persone fisiche, non aveva compilato il quadro relativo alla medesima imposta, così rappresentando, in difformità dal dato reale, di non aver prodotto reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
Dichiarazione infedele: sussiste se sono lasciati in bianco quadri di voci essenziali
Cassazione penale , sez. III , 17/01/2023 , n. 18532
Integra il delitto di dichiarazione infedele la presentazione di una dichiarazione dei redditi in cui siano stati lasciati in bianco quadri nei quali avrebbero dovuto essere indicate voci essenziali per la determinazione del reddito complessivo imponibile e degli importi conseguentemente dovuti a titolo di imposta, essendo l'omessa compilazione assimilabile a una dichiarazione negativa. (Fattispecie relativa a imputato che aveva omesso la presentazione della dichiarazione IVA e che, nel modello unico delle persone fisiche, non aveva compilato il quadro relativo alla medesima imposta, così rappresentando, in difformità dal dato reale, di non aver prodotto reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
Omessa dichiarazione e dichiarazione infedele: responsabilità penale dell'amministratore e accertamenti induttivi
Tribunale Cassino, 04/09/2023, n.1495
Il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 e il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 si configurano laddove, attraverso accertamenti induttivi validamente compiuti dall’amministrazione finanziaria e utilizzati come prova in sede penale, si dimostri la mancata presentazione della dichiarazione o la falsa indicazione di ricavi, con dolo specifico volto all’evasione delle imposte. La responsabilità dell’amministratore unico o del legale rappresentante della società è accertata sulla base delle norme civilistiche e penal-tributarie, con l’applicazione delle pene accessorie e la confisca per equivalente del profitto del reato.
Dichiarazione infedele: reato istantaneo perfezionato con la dichiarazione annuale, irrilevante la comunicazione IVA
Cassazione penale sez. III, 14/12/2022, n.381
Il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non rilevando, ove sia presentata una dichiarazione ai fini IVA priva dell'indicazione di elementi attivi e passivi, la circostanza cche tali dati siano ricavabili dalla coeva comunicazione annuale ai fini IVA di cui all'abrogato art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in quanto si tratta di un documento semplificato in cui il contribuente riporta le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.(In motivazione la Corte ha specificato che, non essendo detta comunicazione assimilabile alla "documentazione rilevante ai fini fiscali", non può trovare applicazione neppure la causa di non punibilità di cui all'art. 4, comma 1-bis).
Dichiarazione infedele: può concorrere con gli altri reati dichiarativi (art. 2, 3 e 5 Dlgs 74/2000)
Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050
Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici.
Sequestro preventivo per dichiarazione infedele: necessità di motivazione specifica sul fumus commissi delicti
Cassazione penale sez. II, 13/04/2021, n.20990
In tema di sequestro preventivo per il reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, il fumus commissi delicti deve essere supportato da concreti e persuasivi elementi di fatto, che consentano di collegare l’evento alla condotta dell’indagato. La motivazione del provvedimento cautelare deve specificare le dichiarazioni fiscali rilevanti, i periodi d’imposta, i ricavi omessi e le imposte evase per ogni singolo anno e contribuente, oltre a dimostrare il superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa tributaria. La sola sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato non è sufficiente a configurare il fumus commissi delicti, né può supplire alla mancanza di una motivazione puntuale sui singoli elementi costitutivi del reato.
Non sussiste il rapporto di specialità tra il reato di dichiarazione infedele e gli illeciti amministrativi del D.Lgs. n. 471/1997
Cassazione penale sez. III, 15/10/2021, n.2245
Tra il reato di dichiarazione infedele di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, e gli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, e art. 5, comma 4, non sussiste il rapporto di specialità
Dichiarazione infedele: omessa dichiarazione di somme all'estero non configura reato ex art. 4 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. VI, 04/05/2021, n.19849
Non integra il reato di dichiarazione infedele l'omessa dichiarazione di mere somme di denaro detenute all'estero, riguardando la disposizione dell'art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 esclusivamente la condotta di chi, al fine di evadere le imposte dei redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione infedele relativa a quelle imposte, laddove le somme di denaro detenute da un contribuente italiano su conto corrente di una banca estera (così come uno strumento finanziario o un bene immobile) non sono di per sé sole parte del reddito imponibile del contribuente italiano, nel quale rientrano esclusivamente le rendite - "id est" gli interessi conseguiti da un investimento finanziario - che il bene detenuto all'estero dovesse eventualmente produrre. (Principio affermato in fattispecie di reato di riciclaggio).
Dichiarazione infedele: mancata compilazione dei quadri RG/RF rilevante ai fini del reato ex art. 4 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 22/12/2021, n.5141
In tema di reati tributari, la mancata compilazione del quadro RG/RF non esclude l'integrazione del reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Va riconosciuta la rilevanza di tali omissioni ai fini della configurabilità del reato.
La mancata dichiarazione di elementi rilevanti in specifici quadri della dichiarazione non impedisce la qualificazione del fatto come dichiarazione infedele.
Dichiarazione infedele: non sussiste in caso di omessa dichiarazione di denaro detenuto all'estero
Cassazione penale , sez. VI , 04/05/2021 , n. 19849
Non integra il reato di dichiarazione infedele l'omessa dichiarazione di mere somme di denaro detenute all'estero, riguardando la disposizione dell' art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 esclusivamente la condotta di chi, al fine di evadere le imposte dei redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione infedele relativa a quelle imposte, laddove le somme di denaro detenute da un contribuente italiano su conto corrente di una banca estera (così come uno strumento finanziario o un bene immobile) non sono di per sé sole parte del reddito imponibile del contribuente italiano, nel quale rientrano esclusivamente le rendite - id est gli interessi conseguiti da un investimento finanziario - che il bene detenuto all'estero dovesse eventualmente produrre. (Principio affermato in fattispecie di reato di riciclaggio.
Non sussiste il rapporto di specialità tra il reato di dichiarazione infedele e gli illeciti amministrativi del D.Lgs. n. 471/1997
Cassazione penale sez. III, 15/10/2021, n.2245
Tra il reato di dichiarazione infedele di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, e gli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, e art. 5, comma 4, non sussiste il rapporto di specialità.
Dichiarazione infedele: in caso di Sas, l'imposta si calcola con riguardo al reddito dei singoli soci
Cassazione penale , sez. III , 14/09/2020 , n. 31195
Ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui all' art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , nell'ipotesi di società in accomandita semplice, tenuta a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi con imputazione del risultato di esercizio direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci.
Dichiarazione infedele: sussiste anche se l'evasione riguarda redditi di derivazione illecita
Cassazione penale , sez. III , 14/02/2020 , n. 18575
Il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini Irpef di cui all' art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all' art. 53 Cost. , una riduzione del reddito imponibile. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che non rileva, ai predetti fini, il provvedimento ablatorio disposto contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado, quale ulteriore conseguenza sanzionatoria ex art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000).
Dichiarazione infedele e imponibilità dei redditi confiscati: rilevanza del periodo d'imposta per il sequestro
Cassazione penale sez. III, 14/02/2020, n.18575
In tema di reati tributari, l’imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993, è esclusa qualora i redditi siano sottoposti a sequestro o confisca nel medesimo periodo d'imposta cui si riferisce il provento. Il sequestro o la confisca disposti in un periodo d’imposta successivo, come conseguenza della sentenza di condanna, non determinano una riduzione del reddito imponibile, in quanto l’ablazione interviene come misura sanzionatoria e non incide sulla capacità contributiva nel periodo in cui è avvenuto l’illecito.
Dichiarazione infedele IRPEF: reato configurabile anche su redditi illeciti, salvo sequestro o confisca nello stesso periodo
Cassazione penale sez. III, 14/02/2020, n.18575
Il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini Irpef di cui all'art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che non rileva, ai predetti fini, il provvedimento ablatorio disposto contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado, quale ulteriore conseguenza sanzionatoria ex art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000).
Dichiarazione infedele: calcolo dell'imposta evasa per società in accomandita semplice basato sul reddito dei singoli soci
Cassazione penale sez. III, 14/09/2020, n.31195
Ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui all' art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , nell'ipotesi di società in accomandita semplice, tenuta a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi con imputazione del risultato di esercizio direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci.
Dichiarazione infedele: errore sulla norma tributaria non esclude il dolo, salvo incertezza inevitabile
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.23810
Ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lg. 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. (In applicazione del principio, la Corte ha considerato inapplicabile anche l'art. 47 c.p. nel caso di errore sulla efficacia sanante della dichiarazione integrativa rispetto a quanto riportato falsamente nella dichiarazione originaria annuale).
Dichiarazione infedele: reato istantaneo perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.23810
Il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa.
Dichiarazione infedele: patteggiamento solo in caso di integrale pagamento del debito
Cassazione penale , sez. III , 02/10/2019 , n. 47287
In tema di reati tributari, per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione previsti dagli artt. 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, la richiesta di applicazione della pena è ammissibile solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, diversamente operando la causa di non punibilità prevista dall' art. 13, comma 2 , del medesimo d.lg.
Dichiarazione infedele: non esclude la sussistenza del dolo la mancata conoscenza della norma
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 29/05/2019), n.23810
Ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lg. 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. (In applicazione del principio, la Corte ha considerato inapplicabile anche l'art. 47 c.p. nel caso di errore sulla efficacia sanante della dichiarazione integrativa rispetto a quanto riportato falsamente nella dichiarazione originaria annuale.
Dichiarazione infedele: esclusa l'applicazione del falso innocuo o grossolano per reati tributari
Cassazione penale sez. III, 07/11/2019, n.8969
In tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Ridefinizione del reato di dichiarazione infedele: limiti di punibilità e sottofatturazione
Cassazione penale sez. III, 27/03/2019, n.19228
Con il D.Lgs. n. 158 del 2015, il legislatore ha ridefinito il reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) riducendo l’intervento penale ai soli fatti connotati da particolare disvalore. In tale ambito, sono punibili la mancata dichiarazione di ricavi, l’indebita riduzione dell’imponibile mediante costi inesistenti e la sottofatturazione. Tuttavia, la natura fraudolenta è stata esclusa per le sottofatturazioni e per le mere violazioni contabili senza connotazioni fraudolente, circoscrivendo così l’applicazione penale a condotte ideologicamente false ma non fraudolente, con soglie di punibilità precise per l’imposta evasa e per gli elementi attivi sottratti.
Dichiarazione infedele: parametro di calcolo imposta Ires non è norma integratrice della fattispecie
Cassazione penale , sez. III , 29/01/2019 , n. 11520
In tema di successione di leggi penali, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che il parametro di calcolo dell'imposta Ires, modificato dall' art. 1, comma 61, l. 28 dicembre 2015, n. 208 , non è norma integratrice della fattispecie penale, lasciando del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall' art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74).
Dichiarazione infedele: si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale
Cassazione penale sez. III, 14/12/2022, n.38
Il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non rilevando, ove sia presentata una dichiarazione ai fini IVA priva dell'indicazione di elementi attivi e passivi, la circostanza che tali dati siano ricavabili dalla coeva comunicazione annuale ai fini IVA di cui all'abrogato art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in quanto si tratta di un documento semplificato in cui il contribuente riporta le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.(In motivazione la Corte ha specificato che, non essendo detta comunicazione assimilabile alla "documentazione rilevante ai fini fiscali", non può trovare applicazione neppure la causa di non punibilità di cui all'art. 4, comma 1-bis1).
Dichiarazione infedele: Qual è il momento consumativo del reato?
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.23810
Il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa.
Dichiarazione infedele: non si applicano i principi in materia di falso innocuo e grossolano
Cassazione penale , sez. III , 07/11/2019 , n. 8969
In tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all' art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Dichiarazione infedele: se la dichiarazione è la stessa non c'è concorso con la frode fiscale
Cassazione penale , sez. III , 17/01/2018 , n. 41260
In materia di reati tributari, il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui all' art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 , esclude il concorso con il delitto di frode fiscale, previsto dall' art. 2 d.lg. n. 74 del 2000 , quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera nel caso in cui siano contestate condotte diversa, una per le omissioni di elementi attivi del reddito e l'altra per elementi passivi inesistenti.
Dichiarazione infedele: sussiste se si modifica la dichiarazione per occultare la base imponibile
Cassazione penale sez. III, 21/04/2017, n.38016
In tema di violazioni finanziarie, ricorre il reato di dichiarazione infedele in presenza di comportamenti simulatori – nella specie negozi collegati tra loro apparentemente finalizzati a cessione di partecipazione societaria – preordinati alla “immutatio veri” del contenuto della dichiarazione ex art. 4 del d.lg. n. 74 del 2000 ed integranti una falsità ideologica che connota il fatto evasivo incidendo sulla veridicità della dichiarazione per occultare in tutto o in parte la base imponibile, sicché non si applica la disciplina dell'abuso del diritto ex art. 10-bis della l. n. 212 del 2000 che ha portata solo residuale.
Dichiarazione infedele: non rileva la scorretta classificazione di elementi attivi esistenti
Cassazione penale , sez. III , 22/03/2017 , n. 30686
In tema di dichiarazione infedele, le modifiche normative introdotte dall'art. 14 d.lg. 24 settembre 2015 n. 158 nel d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 - consistite nell'abrogazione dell'art. 7 e nell'inserimento, all'art. 4, del comma 1-bis, ai sensi del quale non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità - hanno determinato una parziale abolitio criminis della norma incriminatrice, con gli effetti sul giudicato previsti dall'art. 2, comma secondo, cod. pen.
Dichiarazione infedele: va valutata anche la contabilizzazione delle giacenze di magazzino
Cassazione penale , sez. III , 01/12/2016 , n. 43817
In tema di dichiarazione fiscale infedele, la contabilizzazione delle giacenze di magazzino non è priva di una connotazione valutativa, cosicchè, ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato, trova applicazione il margine di tolleranza del 10% di cui all'art. 4, comma 1-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che, sulla base del suddetto principio, aveva revocato la misura.