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Si rifiuta di dire alla polizia chi è lo spacciatore che gli ha venduto la droga: è favoreggiamento

Risponde di favoreggiamento la persona che, sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, si rifiuti di indicare le persone da cui ha ricevuto la droga?

Cassazione penale , sez. VI , 06/12/2021 , n. 1176

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall' art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.



Fatto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la affermazione di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia il 19 novembre 2018 nei confronti di S.R. in ordine al favoreggiamento (art. 378 c.p.) di B.C., commesso nel corso delle indagini relative alla cessione di sostanze stupefacenti e al decesso del minore G.E., conseguente quest'ultimo all'ingerimento di sostanze presenti su di un francobollo allucinogeno.


Dall'accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1), il B. veniva successivamente assolto, poiché le sostanze individuate, appartenenti al gruppo - 25 NBOME, al momento del fatto non n ora inserite nelle Tabelle allegate al citato Decreto, mentre veniva condannato in primo grado e prosciolto in grado di appello da quella di omicidio colposo (art. 589 c.p.), non essendosi raggiunta piena prova della cessione al minore della sostanza allucinogena.


2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura.


2.1. Erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e manifesta carenza della motivazione in relazione alla censura difensiva proposta con l'atto di appello circa l'assenza di prova di un fatto di reato idoneo a giustificare la sussistenza della condotta agevolatrice, censura da ritenersi fondata già all'epoca del giudizio di primo grado, quando era ancora in corso il processo a carico del soggetto favorito B. ed ancor più dopo il suo proscioglimento da tutti gli addebiti.


2.2. Erronea applicazione dell'art. 384 c.p. e della causa di non punibilità ivi prevista e vizi congiunti di motivazione sul punto.


I giudici di appello hanno giustificato la non applicabilità dell'esimente con la mancata allegazione da parte dell'imputato di un concreto e grave nocumento conseguente all'ammissione di avere ricevuto dal B. uno dei francobolli allucinogeni dello stesso tipo di quello ceduto al minore poi deceduto.


La Corte di merito avrebbe, invece, dovuto svolgere specifiche argomentazioni circa l'assenza non solo di dichiarazioni provenienti dall'imputato ma anche di elementi sintomatici della gravità del nocumento potenzialmente derivante dalla condotta che gli era stata richiesta.


La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21832 del 2007, Morea non ha, infatti, mai richiesto ai fini dell'applicazione dell'esimente, una necessaria e preliminare allegazione da parte dell'interessato volta a specificare dinanzi all'autorità giudiziaria il pregiudizio conseguente alla propria ammissione di responsabilità.


Diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato.


2. Il ricorso non può, infatti, essere ritenuto inammissibile con riferimento al secondo motivo di censura.


Al fine di negare l'applicazione dell'art. 384 c.p., la Corte di appello ha allegato a sostegno la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21832 del 05/06/2007, Morea, Rv. 236370 secondo cui "L'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste".


In particolare, i giudici di appello hanno affermato che con tale decisione era stata rimarcata "la necessità di comprovare il pericolo concreto di grave compromissione della situazione personale e lavorativa, circostanza che nel caso in esame non risulta in alcun modo delineata o delineabile".


Senonché correttamente la difesa del ricorrente evidenzia non solo che tale onere di allegazione non era affatto presente nella decisione delle Sezioni Unite, ma soprattutto che la stessa è stata superata dalla giurisprudenza sedimentatasi successivamente.


E' stato, infatti, affermato il principio che, pur essendo configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, resta ferma, tuttavia, in tale ipotesi l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che può consistere anche nell'applicazione delle misure previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 (Sez. 6, n. 12934 del 11/03/2015, Ambrosini Nobili, Rv. 262910; Sez. 6, n. 23324 del 08/03/2013, Pedemonte, Rv. 256624).


Il principio ha, poi, trovato un contemperamento nel corollario secondo cui in tema di favoreggiamento, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, quando la conclamata condizione di tossicodipendenza dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all'applicazione delle misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, dovendosi ritenere irrilevanti le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di P.G. in merito all'acquisto dello stupefacente (Sez. 6, n. 3092 del 06/12/2012, dep. 2013, Rampon, Rv. 254181).


Tanto premesso, è vero che dalla sentenza emerge che il ricorrente era un abituale spacciatore e non era certo la possibilità di essere segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti a costituire grave pregiudizio alla sua libertà ed al suo onore, ma resta il dato che la Corte territoriale ha male argomentato la denegata applicazione dell'esimente, così da rendere la doglianza non manifestamene infondata.


La più recente delle condotte di favoreggiamento in addebito è stata commessa in data 17 gennaio 2014 ed il corrispondente reato risulta, pertanto, prescritto il 21 settembre 2021, già computato il periodo di sospensione da normativa emergenziale Covid-19.


PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.


Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.


Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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