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Accise e deficienze di magazzino: legittima la condanna anche senza danno significativo (Cass. Pen. n. 11473/2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11473/2025, ha confermato la condanna per deficienze nei depositi fiscali eccedenti i limiti consentiti, chiarendo che la normativa in materia di accise è pienamente conforme al principio di legalità penale.

Inoltre, ha escluso l’applicabilità delle attenuanti comuni in assenza di integrale risarcimento e in presenza di un danno obiettivamente rilevante, anche se modesto in rapporto alle giacenze complessive.


Il fatto

S. era stato condannato per il reato di cui agli artt. 43, comma 2, e 47 del d.lgs. n. 504/1995, in relazione a deficienze rilevate nel magazzino aziendale oltre i limiti di tolleranza previsti dalla normativa sulle accise.

Il ricorrente ha contestato in Cassazione:

  • la violazione del principio di legalità, per l’eccessivo affidamento alle circolari dell’Agenzia delle Dogane nell’individuare i criteri di calcolo delle soglie di punibilità;

  • la mancata applicazione delle attenuanti del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) e del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.);

  • il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, malgrado la riduzione al di sotto del minimo edittale.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi.

In particolare ha stabilito che:

  • la norma incriminatrice è sufficientemente precisa e definisce chiaramente le soglie di punibilità, mentre le circolari hanno funzione meramente interpretativa e non incidono sulla tipicità della fattispecie penale;

  • l’attenuante del risarcimento non è applicabile, poiché il pagamento effettuato non ha coperto integralmente quanto dovuto, non includendo interessi e sanzioni;

  • l’attenuante della tenuità del danno è stata correttamente esclusa: non rileva la percentuale della deficienza rispetto alle giacenze complessive, ma l’ammontare obiettivo dell’imposta evasa, che nel caso concreto era tutt’altro che trascurabile;

  • infine, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è stata negata con motivazione adeguata, tenuto conto della condanna successiva per fatti analoghi e del contesto associativo, che indicano una personalità criminale non compatibile con la prognosi favorevole richiesta per l’applicazione della sanzione sostitutiva.


Il principio di diritto

In tema di accise, le disposizioni del d.lgs. n. 504/1995 non violano il principio di legalità penale, anche se integrate da circolari interpretative. L’attenuante del risarcimento è inapplicabile in assenza di integrale riparazione del danno, e quella della tenuità del danno richiede una valutazione sull’importo obiettivo dell’accisa evasa, indipendentemente dalla proporzione con le giacenze complessive. La sostituzione della pena detentiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, anche in presenza di riduzione della pena.

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