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Campagna diffamatoria: Il termine della querela parte da quando il messaggio diventa intellegibile.

Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Potenza ha affermato che, in tema di diffamazione, "qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"".

Tribunale Potenza (GM Dott. Francesco Valente), 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.132


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 30 ottobre 2020 l'imputato Sc.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza - competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. - in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui agli artt. 81,595 e 612 c.p., in imputazione meglio descritti.


All'udienza del 23 marzo 2021 il Giudice ha rilevato la presenza dell'imputato, dichiarato aperto il dibattimento ed ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, acquisendo la documentazione versata dal P.M..


All'udienza del 27 aprile 2021 è stato disposto rinvio per l'assenza della teste Za., mentre all'udienza del 19 ottobre 2021 il Giudice ha proceduto all'escussione della persona offesa, per poi acquisirne gli atti a firma su consenso delle parti reso ai sensi dell'art. 493,3 comma c.p.p.


All'udienza dell'8 febbraio 2022 il si è proceduto all'esame dell'imputato ed alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, sicché il Giudice, dopo aver udito le conclusioni delle parti, ha emesso sentenza di condanna, dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione nel termine di legge.


Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato Sc.An. avrebbe diffamato ed in un'occasione anche minacciato la persona offesa Za.Fr. - Magistrato in servizio presso il Tribunale di Taranto che si era occupato di una procedura fallimentare nel cui attivo erano confluiti immobili abusivamente occupati dallo Sc.An. - a mezzo di mail inviate a diversi destinatari del Tribunale di Taranto, nonché tramite numerosi post sulla piattaforma social "(...)". Più nello specifico, l'imputato avrebbe inviato via mail a diversi destinatari del Tribunale di Taranto uno scritto del 18 giugno 2018 col quale attribuiva alla Za. gravi irregolarità procedurali e dolose quanto subdole operazioni tese a danneggiarlo, inoltre minacciando di diffondere a mezzo stampa e tv un non meglio specificato video che avrebbe dimostrato tali losche operazioni; il medesimo prevenuto avrebbe fatto, inoltre, seguire nel tempo - fino all'8 aprile 2019 - numerosi post di analogo tenore pubblicati su (...) mediante il profilo "To.Sc.", uno dei quali contente un minaccioso conto alla rovescia.


Occorre preliminarmente sgomberare il campo dai dubbi difensivi riguardanti la sussistenza della condizione di procedibilità per i reati in contestazione ed in particolare relativamente alla diffamazione.


Argomenta la difesa come la querela in ordine ai fatti ravvisati dall'accusa sarebbe tardiva, siccome proposta in data 20 ottobre 2018 a fronte di una condotta di diffamazione perpetrata con mail inviata il 18 giugno 2018, non essendo stato dunque rispettato il termine trimestrale di cui all'art. 124 c.p.


Se con riguardo a queste ultime, contestate ai sensi dell'art. 612,2 comma c.p., la questione è assorbita dall'insussistenza del fatto, da dichiararsi con prevalenza sulla meno favorevole pronuncia di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, giusta la regola posta ai sensi dell'art. 129,2 comma c.p.p., relativamente all'eccezione in merito alla tempestività della querela la stessa si appalesa infondata. Tanto proprio perché il fatto di reato oggetto di contestazione si sarebbe articolato nell'invio di una missiva presso il Tribunale di Taranto ed è, del resto, dallo stesso tenore della querela che si può agevolmente dedurre come conoscenza da parte della persona offesa del suo invio ad una pluralità di persone non sia stata istantanea ma differita, ciò che è peraltro dimostrato anche dalla posteriorità della nota con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ha sollecitato la Procura della Repubblica in sede ad assumere le determinazioni di propria competenza, atto posto in diverso tempo dopo la spedizione della missiva a più destinatari, circostanza di cui la Za. è, all'evidenza, concretamente venuta a conoscenza in lasso di tempo successivo. Tanto senza contare come oggetto della denuncia sia stato non solo la missiva in parola ma anche una pluralità di post su (...), con la logica conseguenza che la Za. si è evidentemente resa conto della campagna diffamatoria posta in essere in suo danno in momento successivo, con le note conseguenze tratte dalla Suprema Corte sul punto, allorché ha statuito che "In presenza di una diffamazione "a formazione progressiva", il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"" (v. Cass. sez. V, n. 5944/2006).


Ciò posto in rito, osserva il Giudice come dagli atti di causa sia emersa prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'odierno imputato in ordine all'ascrittagli fattispecie di diffamazione, dovendosi al contrario pervenire ad una pronunzia assolutoria relativamente alla contestata minaccia aggravata.


Si legge nell'atto di denuncia-querela sporta dalla persona offesa Za.Fr. - fruibile ai fini del decidere su consenso reso dalle parti ai sensi dell'art. 493,3 comma c.p.p. - come la stessa si fosse occupata, nel suo ufficio di Giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Taranto, di alcuni immobili abusivamente occupati dall'odierno imputato ed acquisiti al passivo del proc. n. 3709/1986 R.G. Civ.. Nel medesimo atto, la Za. dà poi atto di come l'odierno imputato si fosse ripetutamente lamentato di una gestione opaca e sostanzialmente illecita della procedura concorsuale che aveva visto ad oggetti tali immobili per un lungo arco di tempo e con modalità diffamatorie: nello specifico, lo Sc.An. avrebbe - a partire dal 2012 e dunque per un arco di tempo di oltre sei anni - divulgato accuse infondate nei confronti della persona offesa, del perito estimatore nominato nella procedura fallimentare (il Geom. Ig.So.), del Curatore Fallimentare (l'Avv. Fr.De.), nonché di vari Magistrati in servizio presso la Procura di Taranto a mezzo di lettere, telegrammi ed e-mail inviate all'account del Tribunale di Taranto. A tanto, si legge nel medesimo atto, lo Sc.An. ha poi fatto seguire un'iniziativa giudiziaria avverso la querelante, da cui è scaturito un procedimento penale (n. 5325/16 R.G.N.R.) per il reato ex art. 319-ter c.p., conclusosi con ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale in data 27 novembre 2017. Sempre nella querela si legge come lo Sc.An. avrebbe poi divulgato dapprima in un video sul sito di informazione "(...)" e ripreso in un'intervista mandata in onda sull'emittente radiotelevisiva "(...)" l'8 novembre 2016, nel quale sarebbe stata veicolata l'infondata notizia della richiesta - da parte della Za. - di una dazione da 20.000,00 Euro in proprio favore, denominata "fiore" per un non meglio specificato "aggiustamento" della procedura fallimentare: in relazione a detta condotta pende procedimento n. 1734/17 R.G.N.R., attualmente in fase dibattimentale, scaturito da altra denuncia fatta dal medesimo Magistrato il 4 febbraio 2017. La persona offesa ha infine rappresentato di essere successivamente stata bersaglio di ulteriori e-mail spedite dallo Sc.An. a numerosi account del Tribunale di Potenza, nonché di vari post pubblicati su (...) da medesimo tramite il proprio profilo ("To.Sc."), propalazioni di analogo tenore ed aventi il medesimo oggetto e tanto nonostante la sua astensione quale querelante dello stesso imputato, accolta in data 19 gennaio 2018.


Escussa all'udienza del 19 ottobre 2021 per domande a chiarimento, la persona offesa Za. ha precisato che lo Sc.An. aveva ripetutamente diffuso le proprie propalazioni nei suoi confronti inviando a più riprese diverse e-mail, riconoscendone in udienza la copia versata in atti dal P.M. e precisando come si trattasse "di una delle tante e-mail che ha mandato il signor Sc., perché sono anni che il Tribunale di Taranto, l'indirizzo e-mail del Tribunale di Taranto, quello istituzionale, viene inondato di queste e-mail che sono rivolte a me, sono rivolte al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica. Questa è una delle tante" (cfr. pag. 9 ud. del 19.10.2021).