Nel riesame il giudice non può cambiare il fatto contestato: solo il pubblico ministero può modificare l’addebito associativo (Cass. Pen. n. 11155/26)
- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 12 min

Massima
Nel procedimento cautelare vige il principio di immutabilità del fatto contestato, inteso come nucleo storico dell’addebito sul quale l’indagato è chiamato a difendersi. Ne consegue che il tribunale del riesame non può confermare la misura sulla base di una ricostruzione fattuale diversa da quella contestata dal pubblico ministero, né può ricondurre la condotta dell’indagato a un’associazione criminosa differente da quella oggetto della contestazione, spettando esclusivamente al pubblico ministero il potere di modificare l’addebito, anche nel corso dell’udienza di riesame.
Il fatto
La vicenda trae origine dall’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagata per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990.
Una precedente decisione della Cassazione aveva già annullato con rinvio il rigetto del riesame, imponendo al Tribunale di Catanzaro di chiarire un passaggio argomentativo: la possibile coesistenza, nello stesso contesto territoriale e temporale, dell’associazione contestata nel procedimento in corso con altri due sodalizi di analoga natura già emersi in distinti procedimenti.
Nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha nuovamente rigettato il riesame, sostenendo, da un lato, che il sodalizio contestato presentasse elementi distintivi rispetto all’associazione già accertata nel diverso procedimento relativo al clan “Muntanaru”, ma affermando, dall’altro, che esso ne rappresentasse una “normale evoluzione”.
Proprio questa oscillazione argomentativa ha costituito il fulcro del nuovo ricorso per cassazione.
La Seconda Sezione accoglie i primi due motivi di ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
La Corte ravvisa un vizio motivazionale radicale.
Il tribunale del riesame ha sviluppato un percorso argomentativo intrinsecamente contraddittorio, poiché ha dapprima valorizzato plurimi elementi di differenziazione tra le due associazioni e ha poi concluso, in modo assertivo e non giustificato, per la loro sostanziale identità.
Il risultato è un quadro motivazionale incerto, che non consente di comprendere se l’indagata sia ritenuta partecipe dell’associazione contestata nel presente procedimento oppure di un diverso sodalizio già accertato in altro processo.
Il cuore della decisione non riguarda soltanto la tenuta della motivazione, ma il perimetro stesso dei poteri del giudice della cautela.
La Cassazione ribadisce infatti che anche nel procedimento de libertate opera il principio di immutabilità del fatto contestato.
Il fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento storico sul quale si incentra il diritto di difesa dell’indagato.
Da ciò discende una conseguenza netta, il giudice del riesame non può sostituire d’ufficio il fatto posto a base della richiesta cautelare, né può confermare la misura sulla base di una diversa piattaforma fattuale o di una diversa associazione criminosa rispetto a quella contestata.
Se il quadro investigativo muta o se emerge la necessità di rimodulare il fatto, tale potere appartiene esclusivamente al pubblico ministero.
La sentenza è particolarmente interessante perché individua con precisione la contraddizione logica in cui è incorso il giudice di rinvio.
Il Tribunale aveva infatti:
sottolineato la diversa composizione soggettiva delle due compagini;
evidenziato una differente articolazione dei ruoli;
richiamato canali di approvvigionamento diversi;
valorizzato la diversa sede operativa;
segnalato una sovrapposizione solo parziale del periodo di operatività.
Tuttavia, dopo aver messo in luce tali elementi distintivi, lo stesso Tribunale è approdato alla conclusione secondo cui il sodalizio contestato costituirebbe una “normale evoluzione” dell’associazione “Muntanaru”, così finendo per affermare, in sostanza, l’identità tra le due realtà criminali.
Secondo la Cassazione, un simile approdo è privo di coerenza logico-giuridica, proprio perché non spiega per quali ragioni gli elementi differenziali previamente evidenziati non siano ostativi a una valutazione unitaria.
La decisione assume particolare rilievo perché trasferisce con nettezza, anche nel procedimento cautelare, la centralità del principio di correlazione tra contestazione e decisione.
Naturalmente, nel procedimento de libertate non si versa ancora in una fase di imputazione in senso tecnico. Tuttavia, anche in questo contesto, l’indagato deve poter conoscere con precisione il fatto storico per il quale viene limitata la sua libertà personale.
Per questa ragione, la Cassazione afferma che il tribunale del riesame non può:
ricostruire autonomamente un diverso fatto associativo;
attribuire all’indagato la partecipazione a un sodalizio diverso;
sostituire il fatto contestato con una diversa ipotesi accusatoria;
confermare la misura sulla base di una modificazione non formalizzata dal pubblico ministero.
Il rispetto del diritto di difesa impone, invece, che l’addebito rimanga ancorato al perimetro tracciato dall’accusa, salvo eventuale modifica espressa da parte del titolare dell’azione penale.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 20/03/2026, (ud. 20/03/2026- dep. 24/03/2026) - n. 11155
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto nei confronti di Pa.Lu. la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90.
2. La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 ottobre 2025, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del 15 aprile 2025 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso la citata ordinanza cautelare.
L'annullamento è stato disposto in ragione della ritenuta carenza di motivazione in ordine alla possibilità di coesistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico oggetto di giudizio con altri due sodalizi di analoga natura, operanti nel medesimo contesto territoriale e nel medesimo arco temporale di operatività dell'organizzazione oggetto di contestazione nel presente procedimento.
3. Pa.Lu., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2025 con cui il Tribunale di Catanzaro ha nuovamente rigettato il riesame da lei proposto e, per l'effetto, confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degli artt. 178, 179, 291 e 309 cod. proc. pen., conseguente alla modifica in fatto della contestazione elevata nei suoi confronti.
La difesa premette che l'espressione "normale evoluzione", utilizzata a pag. 4 del provvedimento impugnato, ove intesa nel senso che la compagine associativa accertata nel proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R. si sia successivamente ampliata mediante l'ingresso di ulteriori soggetti non imputati in quel procedimento - tra cui la ricorrente - nonché attraverso una parziale ridefinizione dei ruoli interni, condurrebbe a ritenere che la Pa.Lu. abbia preso parte non all'associazione oggetto del presente procedimento, bensì ad un diverso sodalizio criminoso, individuato in quello accertato nel citato proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R., denominato associazione " Muntanaru ".
Secondo la prospettazione difensiva, ne deriverebbe che l'associazione contestata nel presente procedimento sarebbe stata implicitamente ritenuta inesistente o comunque non operativa dai giudici del riesame, i quali avrebbero, in realtà, ricondotto le condotte partecipative all'ambito dell'associazione " Muntanaru ". In tale ottica, il Tribunale avrebbe alterato in fatto la contestazione cautelare, attribuendo alla ricorrente la partecipazione a un sodalizio diverso da quello oggetto dell'imputazione provvisoria.
Muovendo da tale premessa, la difesa osserva che, una volta esclusa l'esistenza dell'associazione contestata al capo 1), il Tribunale non avrebbe potuto confermare la misura custodiale ritenendo integrata la partecipazione della ricorrente all'associazione " Muntanaru ", senza incorrere nella violazione del principio di immutabilità del fatto nel procedimento cautelare.
La difesa evidenzia, inoltre, che nel proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R. è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che l'associazione " Muntanaru ", operativa in C dal 2016 al 2023 (data della sentenza di primo grado), era composta da Be.Fi., Be.Fa., Be.Ma., Be.Gi., Ma.Fr., Ve.Si., Be.Co. e Pa.An. Diversamente, l'associazione contestata al capo 1) risulterebbe composta da un numero inferiore di soggetti, solo in parte coincidenti con quelli della predetta associazione " Muntanaru " (Be.Mi., Be.Fa., Be.Co. e Ve.Si.) nonché operativa in un arco temporale più ristretto, indicato tra il gennaio 2021 e il gennaio 2023, periodo che, secondo la difesa, dovrebbe essere ulteriormente limitato all'intervallo compreso tra gennaio 2021 e ottobre 2021, allorché Be.Fa., Be.Co., Be.Mi. e Ve.Si. furono arrestati in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa nel proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R.
Alla luce di tali rilievi, la difesa deduce che l'eventuale contestazione della partecipazione della ricorrente all'associazione " Muntanaru " avrebbe potuto essere formulata esclusivamente dal Pubblico ministero, mediante nuova richiesta cautelare ovvero attraverso una modifica dell'imputazione in sede di riesame, e non dal Tribunale, pena la violazione del principio di immutabilità del fatto nel procedimento de libertate.
Infine, la difesa osserva che, nel presente procedimento, non è mai confluita l'attività investigativa svolta nei procedimenti penali n. 637/2017 R.G.N.R. e n. 7375/2014 R.G.N.R., essendosi la produzione difensiva limitata alle sentenze di condanna e alle ordinanze custodiali emesse in tali procedimenti.
L'attribuzione alla ricorrente della partecipazione ad un'associazione accertata in diverso procedimento penale, in assenza dell'acquisizione dei relativi atti investigativi, avrebbe determinato una ingiustificata compressione del diritto di difesa, impedendo alla stessa di acquisire piena conoscenza del compendio probatorio concernente le associazioni oggetto delle indagini nei procedimenti richiamati. Da ciò la difesa fa discendere la nullità sia dell'ordinanza impugnata sia dell'ordinanza genetica per violazione del diritto di difesa.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione secondo cui l'associazione contestata al capo 1) costituirebbe una "normale evoluzione" dell'associazione denominata " Muntanaru ".
Si osserva, al riguardo, che la sentenza rescindente non avrebbe demandato al giudice di rinvio l'accertamento di una eventuale trasformazione dell'associazione " Muntanaru ", dovendo il giudice di rinvio limitarsi a verificare la contemporanea esistenza, nel medesimo contesto territoriale e temporale, dell'associazione oggetto del presente procedimento e dei due sodalizi esaminati nei procedimenti sopra indicati, caratterizzati da parziale coincidenza soggettiva e da un ambito operativo più ampio, comprensivo del periodo oggetto dell'imputazione.
In tale quadro, la difesa evidenzia che la questione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto assumeva rilievo potenzialmente decisivo anche con riferimento alla posizione della ricorrente, pur non imputata nei procedimenti già definiti, e che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con il dictum della sentenza rescindente, trascurando di esaminare il tema della dedotta violazione del bis in idem.
Sotto tale profilo, si denuncia la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, anziché attenersi alle indicazioni della sentenza rescindente, ha ritenuto che l'associazione contestata costituisse l'evoluzione del clan " Muntanaru ", ipotizzando un integrale mutamento della compagine e dell'assetto organizzativo nel periodo gennaio 2021 - ottobre 2021, in contrasto con il giudicato formatosi nel proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R.
La motivazione risulterebbe, pertanto, illogica nella misura in cui, a fronte di una sentenza definitiva che accerta, per il medesimo arco temporale, una determinata struttura soggettiva e organizzativa, ne afferma una diversa composizione e un differente assetto senza un adeguato supporto argomentativo.
La difesa aggiunge, infine, che tale conclusione, oltre a porsi al di fuori del perimetro segnato dalla sentenza rescindente, difetterebbe di adeguata motivazione, non avendo il Tribunale indicato le ragioni gli elementi specifici dai quali desumere che Be.Fi., Be.Ma., Be.Gi., Ma.Fr. e Pa.An. avessero cessato di partecipare all'associazione " Muntanaru " nel periodo gennaio 2021 - ottobre 2021.
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, D.P.R. 309/90 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione del ruolo di organizzatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 1.
Il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifiche censure formulate nella memoria depositata in sede di riesame, con cui si era evidenziato che la ricorrente non avrebbe svolto attività di approvvigionamento della sostanza né compiti di coordinamento dell'operato degli altri associati.
Secondo la prospettazione difensiva, dal compendio investigativo emergerebbe, al più, il coinvolgimento della ricorrente in alcuni episodi di traffico di stupefacenti in concorso con il marito sino all'arresto di quest'ultimo; successivamente, trasferitasi presso l'abitazione della suocera, ella si sarebbe limitata, in alcune occasioni, al taglio e al confezionamento della sostanza ivi custodita. Tale condotta, ad avviso della difesa, sarebbe incompatibile con il ruolo di organizzatrice e potrebbe, al più, integrare un contributo meramente partecipativo.
A fronte di tale deduzione, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare in modo apodittico la sussistenza del contestato ruolo organizzativo, valorizzando la partecipazione della Pa.Lu. alle decisioni relative alle forniture di stupefacente e alle modalità di taglio e confezionamento.
Tale apparato argomentativo, secondo la difesa, non chiarirebbe le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi irrilevante l'assenza, in capo alla ricorrente, di compiti di coordinamento dell'attività altrui, elemento ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'attribuzione del ruolo di organizzatore; né spiegherebbe per quale ragione l'attività di confezionamento debba essere qualificata come espressione di funzioni direttive anziché di un apporto esecutivo.
La motivazione sarebbe del tutto carente in relazione alla doglianza con cui la difesa aveva evidenziato l'intrinseca illogicità della ricostruzione accolta dal Tribunale, osservando che l'attribuzione del ruolo organizzativo a quattro indagati su sei presunti associati renderebbe implausibile l'esistenza di un'effettiva struttura di coordinamento, essendo i soggetti da dirigere soltanto due.
La ricorrente denuncia, infine, travisamento della prova nella parte in cui l'ordinanza afferma che ella avrebbe partecipato alla scelta delle forniture di stupefacente, assumendo che dagli atti investigativi non emergerebbe alcun elemento idoneo a dimostrare un suo coinvolgimento nell'individuazione degli approvvigionamenti.
Le conversazioni intercettate richiamate nel provvedimento impugnato - in particolare quelle indicate alle pagg. 5-7, con riferimento al prog. 38, decreto n. 1559/21 RIT - dimostrerebbero, al più, la presenza della ricorrente in un'unica occasione in cui Be.Co. effettuava un presunto acquisto, senza alcun intervento nella trattativa né assunzione di un ruolo attivo.
Da ciò la difesa desume che la ricorrente fosse priva di competenze in ordine alle forniture di stupefacente e, conseguentemente, incapace di gestire autonomamente pagamenti o eventuali controversie connesse agli approvvigionamenti rilevanti per l'operatività del sodalizio.
3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di elementi logico-fattuali idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
La difesa lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato le circostanze dedotte nella memoria depositata in sede di riesame, rilevanti sia ai fini del superamento della predetta presunzione sia della valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato.
In particolare, si evidenzia che le condotte contestate alla ricorrente sarebbero circoscritte fino all'ottobre 2021, che al momento dell'esecuzione della misura cautelare erano trascorsi circa quattro anni dai fatti e che l'indagata è madre di tre figli in tenera età, uno dei quali affetto da grave patologia richiedente cure continuative. Tali elementi, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto essere valutati ai fini dell'esclusione della presunzione di adeguatezza della misura più afflittiva.
La difesa rileva, inoltre, che nel mese di ottobre 2021, nell'ambito del proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R., è stata eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti della quasi totalità dei soggetti ritenuti appartenenti all'associazione contestata al capo 1), con arresto di tutti i promotori e organizzatori del sodalizio e permanenza in stato di libertà delle sole Pa.Lu. e Be.Lu. Da ciò si desume che, da quel momento, l'associazione dovesse ritenersi cessata e non più operativa, non emergendo ulteriori condotte illecite nel periodo successivo.
A fronte di tali deduzioni, i giudici del riesame avrebbero omesso ogni effettivo confronto, limitandosi ad affermare l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. La motivazione, inoltre, non fornirebbe neppure una risposta implicita, essendo incentrata esclusivamente sulla gravità dei fatti contestati, valorizzata ai fini dell'affermazione del pericolo di reiterazione, senza considerare le circostanze indicate dalla difesa e il loro possibile rilievo nella valutazione delle esigenze cautelari.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due - collegati - motivi di ricorso risultano fondati.
La motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui il Tribunale, a fronte del dictum della sentenza rescindente - che imponeva di verificare e argomentare in ordine alla possibile "compatibilità dell'ipotesi accusatoria con altre due associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti operanti nello stesso ambito temporale e nello stesso periodo" - ha sviluppato un percorso argomentativo intrinsecamente incoerente.
Invero, i giudici del riesame hanno, in un primo momento, valorizzato plurimi elementi di differenziazione tra l'associazione oggetto del presente procedimento e quella accertata con sentenza passata in giudicato nel proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R., evidenziando, in particolare, la parziale diversa composizione della compagine associativa, la differente articolazione dei ruoli interni, la diversità dei canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e della sede operativa nonché la solo parziale sovrapposizione del periodo di operatività dei due sodalizi.
Nonostante tali premesse, il Tribunale ha successivamente affermato che la compagine associativa cui sarebbe riferibile la ricorrente costituirebbe una "normale evoluzione" di quella già oggetto di accertamento definitivo, pervenendo così, in via conclusiva, a ritenere la sostanziale identità tra le due realtà criminali.
Tale approdo risulta privo di coerenza logico-giuridica, poiché il giudizio di identità tra i due sodalizi è affermato in modo assertivo e non adeguatamente giustificato, in evidente contrasto con gli stessi elementi differenziali previamente evidenziati, senza che siano esplicitate le ragioni per le quali tali divergenze non siano state ritenute ostative a una valutazione unitaria delle due compagini.
Ne deriva un quadro motivazionale incerto e contraddittorio, che non consente di comprendere se la ricorrente sia ritenuta partecipe dell'associazione descritta nel capo di imputazione oggetto del presente procedimento ovvero del diverso sodalizio già definitivamente accertato nel proc. pen. n. 637/2017 R.G.N.R., con conseguente compromissione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra contestazione e decisione.
Va, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui anche nel procedimento cautelare vige il principio di immutabilità del fatto contestato, inteso come accadimento storico sul quale l'indagato è chiamato a difendersi; ne consegue che il giudice della cautela non può elaborare autonome ricostruzioni fondate su fatti diversi da quelli contestati dal Pubblico ministero, spettando esclusivamente a quest'ultimo il potere di modificare la contestazione, anche nel corso dell'udienza di riesame (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Mezzini, Rv. 275776-02; Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602-01; Sez. 3, n. 37939 del 30/09/2025, Bahar Dany Taner, Rv. 288866-02).
Non rientra, pertanto, tra i poteri del giudice del riesame quello di sostituire o modificare d'ufficio i presupposti fattuali dell'imputazione, né di fondare la decisione su un'ipotesi di reato diversa da quella contestata.
Alla luce di tali princìpi, deve essere affermato che il Tribunale non poteva confermare la misura cautelare oggetto di riesame sulla base di una ricostruzione fattuale diversa da quella oggetto della contestazione, in assenza di una previa modifica da parte del Pubblico ministero, titolare dell'azione penale.
La fondatezza di tali motivi di ricorso comporta, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà pronunciarsi sulle criticità esaminate da questo Collegio, in piena aderenza ai princìpi ermeneutici indicati.
2. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze difensive da ritenersi assorbite.
3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2026.










































