TRIBUNALE DI NOLA: Assoluzione per riciclaggio — quando manca la prova della provenienza illecita del denaro
- Avvocato Del Giudice

- 5 giorni fa
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Molte indagini per riciclaggio, frodi informatiche o utilizzo di conti correnti “di passaggio” partono tutte allo stesso modo:bonifici sospetti, prelievi immediati, collegamenti con altri soggetti indagati.
Il rischio è concreto: anche chi riceve somme apparentemente marginali può finire a processo.
Questo caso dimostra però una cosa fondamentale:
👉 non ogni operazione sospetta è un reato, e non ogni accusa regge in giudizio.
Il fatto: bonifici, prelievi e accusa di riciclaggio
All’imputata veniva contestato il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. per aver:
ricevuto tre bonifici su una carta Postepay Evolution;
da un’associazione poi coinvolta in operazioni fraudolente;
prelevato immediatamente le somme in contanti.
Uno schema tipico, spesso utilizzato dall’accusa per sostenere l’esistenza di una filiera di riciclaggio.
Il punto decisivo: da dove provenivano davvero quei soldi?
Il Tribunale ha smontato l’impianto accusatorio su un punto essenziale:
la provenienza illecita del denaro deve essere provata, non presunta.
È emerso che:
solo 181 euro risultavano certamente frutto di un’operazione fraudolenta;
l’imputata aveva ricevuto 1.370 euro complessivi;
per la parte restante non era stata svolta alcuna indagine sulla provenienza del denaro.
In altre parole:⚠️ non era dimostrato che le somme ricevute dall’imputata derivassero da un delitto.
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Siamo specializzati nella difesa penale nei reati contro il patrimonio e nel riciclaggio.
Il principio chiave
Il Tribunale afferma un principio di enorme rilievo pratico:
Nel reato di riciclaggio, la responsabilità penale non può fondarsi su indici di sospetto o anomalie bancarie, se non è dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la provenienza delittuosa delle somme trasferite.
Tradotto in termini concreti:
ricevere un bonifico non è un reato;
prelevare contanti non è un reato;
diventa reato solo se l’accusa prova l’origine illecita del denaro.
L’assoluzione
Proprio per questo vuoto probatorio, il Tribunale ha assolto l’imputata:
👉 assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
👉 perché non è sufficiente la prova che il fatto sussista
Una formula che fotografa perfettamente molte indagini bancarie costruite su sospetti, ma non su prove solide.
Strategia difensiva:
Nei procedimenti per:
riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
reimpiego (art. 648-ter c.p.)
frodi informatiche e finanziarie
utilizzo di conti correnti “schermo”
la difesa efficace non si gioca sui movimenti bancari, ma su:
ricostruzione dell’origine del denaro
separazione tra somme lecite e illecite
smontaggio delle presunzioni investigative
È qui che si gioca la partita.
⚖️ Sei indagato per riciclaggio o operazioni sospette?
Se ti contestano:
bonifici ricevuti da terzi;
prelievi in contanti;
collegamenti con soggetti indagati;
uso del tuo conto come “snodo” finanziario;
👉 non dare per scontato l’esito del processo.
👉 molti procedimenti si reggono su basi fragili.
📩 Un’analisi difensiva tempestiva può fare la differenza tra condanna e assoluzione.
La sentenza integrale
Tribunale Nola, 12/06/2025, (ud. 04/06/2025, dep. 12/06/2025), n.938
FATTO E DIRITTO
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup - sede - in data 12.10.2023, Ga.Sa. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe trascritti. All'udienza del 15.01.2024, verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. All'udienza del 18.03.2024, si procedeva all'escussione del teste del Pm Sc.Lu.
Si disponeva la rettifica del capo 2 dell'imputazione, laddove vi è scritto "ha presentato la dichiarazione dei redditi Mod. Persone fisiche per il periodo di imposta 2017" deve intendersi "modello IVA" e deve, altresì, interlinearsi l'inciso "ha omesso la presentazione del modello IVA". Il Giudice disponeva la notifica del verbale contenente la suddetta rettifica all'imputato. Sentite le parti, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva del teste Da.
All'udienza del 20.05.2024, si procedeva all'escussione dei testi del Pm Bu. e So.
Il Giudice disponeva nuovamente la notifica del verbale del 18.03.2024 all'imputato. All'udienza del 2.10.2024, Il Giudice disponeva nuovamente la notifica del verbale del 18.03.2024 all'imputato.
All'udienza del 15.01.2025, il Giudice dava atto della rituale notifica del verbale del 18.03.2024 all'imputato e rinviava per la discussione.
All'udienza del 23.03.2025, il Giudice dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e rinviava per la discussione.
All'odierna udienza, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica.
Il fondamento probatorio di tale giudizio è costituito dalla deposizione del testimone escusso Sc.Lu., in tutto attendibile perché chiara, precisa e circostanziata, e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 234 c.p.p.
Dalla verifica fiscale eseguita tra il 5 ottobre 2019 ed il 12 dicembre 2019 e dai controlli successivamente eseguiti dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano nei confronti dell'impresa individuale facente capo all'imputato, la "Officina di Ga.Sa.", con sede legale in via Ferraiolo n. 10/13, a San Giuseppe Vesuviano, sono emerse diverse violazioni della normativa tributaria, relativamente agli anni d'imposta 2016 e 2017. L'attività ispettiva ha consentito di accertare, più in particolare:
- che nella dichiarazione dei redditi modello persone fisiche presentata, in relazione all'anno d'imposta 2016, il 18 maggio 2018, vale a dire oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine di legge (condizione, questa, normativamente equiparata all'omessa presentazione della dichiarazione), il Ga. aveva omesso di indicare elementi positivi di reddito per un complessivo ammontare di 153.154,38 euro, sottraendo, in tal modo, all'Erario 59.024,89 euro, pari all'importo che avrebbe dovuto versare a titolo di IRPEF sui ricavi non dichiarati;
- che nella dichiarazione dei redditi presentata, oltre la scadenza del termine di legge, con riferimento all'anno d'imposta 2017, in relazione al quale non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini dell'IVA, il Ga. aveva omesso di dichiarare ricavi per un complessivo importo di 1.187.628,44, non versando, quindi, all'Erario le somme dovute a titolo di a titolo di IRPEF e di IVA in relazione agli stessi, pari, rispettivamente, a 503.848,74 Euro ed a 335.767,25 euro.
L'importo degli elementi positivi di reddito sottratti al Fisco dal Ga. è stato determinato dalla p.g. sulla base delle fatture esibite dai legali rappresentanti delle imprese e delle società clienti della "Officina di Ga.Sa."
Gli inquirenti hanno accertato, inoltre, l'avvenuto occultamento delle scritture contabili da parte dell'imputato.
Deve rilevarsi, sul punto, che il 5 ottobre 2019, in apertura della verifica fiscale, il Ga., invitato dai militari operanti ad esibire le scritture e la documentazione contabile relativa all'attività d'impresa, dichiarò di non esserne in possesso.
Nel corso delle indagini è emerso, inoltre, che l'imputato ha percepito per cinque mesi, dal luglio al novembre 2019, il reddito di cittadinanza, per un complessivo importo di 4.500 euro, senza averne titolo. Gli investigatori hanno accertato, più in particolare, che il Ga., nella domanda volta ad ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza presentata all'INPS il 3 giugno 2019 aveva dichiarato, nel quadro FC, sez. II, di essere tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e/o in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari, allegando, inoltre, alla domanda, un'attestazione ISE relativa all'anno 2018 dalla quale risultava che nel 2018 il richiedente non aveva percepito alcun reddito, attestando, in tal modo, circostanze non vere ed omettendo di fornire all'INPS, in ogni caso, informazioni dovute.
Così riassunte le risultanze istruttorie, non può esservi alcun dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti in rubrica.
Ed invero, le evidenziate risultanze investigative dimostrano che Ga.Sa., titolare della "Officina di Ga.Sa.", nella dichiarazione dei redditi modello persone fisiche presentata, in relazione all'anno d'imposta 2016, il 18 maggio 2018, vale a dire oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine di legge (condizione, questa, normativamente equiparata all'omessa presentazione della dichiarazione), ometteva di indicare elementi positivi di reddito per un complessivo ammontare di 153.154,38 euro, sottraendo, in tal modo, all'Erario 59.024,89 euro, pari all'importo che avrebbe dovuto versare a titolo di IRPEF sui ricavi non dichiarati.
Parimenti, nella dichiarazione dei redditi presentata, oltre la scadenza del termine di legge, con riferimento all'anno d'imposta 2017, in relazione al quale non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini dell'IVA, il Ga. ometteva di dichiarare ricavi per un complessivo importo di 1.187.628,44, non versando, quindi, all'Erario le somme dovute a titolo di a titolo di IRPEF e di IVA in relazione agli stessi, pari, rispettivamente, a 503.848,74 Euro ed a 335.767,25 euro.
Tanto si evince incontrovertibilmente dagli esiti degli accertamenti svolti dalla P.G. operante e, in particolare, sulla base delle fatture esibite dai legali rappresentanti delle imprese e delle società clienti della "Officina di Ga.Sa."
Tali valutazioni appaiono assolutamente attendibili perché sviluppati secondo criteri rigorosi e prudenziali.
Si osserva, inoltre, che "in tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari" (v. Corte di Cassazione, Sentenza n. 36491/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24811 del 28/04/2011 Ud., dep. 21/06/2011, Rv. 250647 e Sentenza n. 40992 del 14/05/2013 Ce., dep. 04/10/2013, Rv. 257619).
Conseguentemente, risulta superata per tutti gli anni di imposta in contestazione la soglia di punibilità di Euro 50.000,00 prevista dall'art. 5.1 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Provata, infine, è la sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti contestati, apparendo chiaro ed evidente il fine di evadere l'Irpef per gli anni di imposta 2016 e 2017 e l'Iva per l'anno di imposta 2017.
Dimostrata, inoltre, è la responsabilità di Ga.Sa. per il delitto a lui ascritto al capo 3 della rubrica.
Scopo della previsione incriminatrice di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 è quello di assicurare la conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la tenuta e la conservazione per evitare che l'indisponibilità degli stessi, ad esempio, all'atto di una verifica fiscale, impedisca od ostacoli l'attività di accertamento degli uffici finanziari, secondo le previsioni degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 - 55 del D.P.R. n. 633/1972.
Attesa l'importanza delle scritture contabili nella fase dell'accertamento, è interesse dell'Amministrazione Finanziaria che esse siano immediatamente disponibili in caso di accessi, ispezioni e verifiche, in funzione della cosiddetta trasparenza fiscale del contribuente. Trattasi, dunque, di un reato di mero pericolo in quanto non è richiesto per la sua realizzazione il verificarsi di un effettivo danno per l'Erario.
L'evento è di tipo naturalistico nell'ipotesi di distruzione, mentre nell'ipotesi di occultamento si ravvisa nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione contabile da parte degli organi accertatoti.
Orbene, da quanto è emerso, il 5 ottobre 2019, in apertura della verifica fiscale, il Ga., invitato dai militari operanti ad esibire le scritture e la documentazione contabile relativa all'attività d'impresa, dichiarò di non esserne in possesso.
A fronte di tale contestazione l'imputato nulla ha dedotto od allegato né in fase di indagini né in corso di dibattimento.
Si ritiene, dunque, dimostrato che l'imputato occultò le scritture contabili ed i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della società da lui rappresentata.
Al riguardo si osserva che "in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36624 del 18/07/2012 Ce., dep. 21/09/2012, Rv. 253365).
Quanto al capo 4 dell'imputazione, giova rammentare, in punto di diritto, che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 D.L. 4/2019 "solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge" (così Cass. pen., Sez. Unite, 13/07/2023, n. 49686).
Ebbene, non vi sono dubbi, nel caso in esame, che le condotte omissive ascritte all'odierno prevenuto abbiano dispiegato efficienza causale diretta rispetto alla spettanza del reddito di cittadinanza.
Come emerso dagli accertamenti espletati dagli operanti, infatti, se fosse stato rispettato l'obbligo di comunicazione, il Ga. non avrebbe beneficiato affatto della misura de qua. Invero, l'imputato ha percepito per cinque mesi, dal luglio al novembre 2019, il reddito di cittadinanza, per un complessivo importo di 4.500 euro, senza averne titolo. Gli investigatori hanno accertato, più in particolare, che il Ga., nella domanda volta ad ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza presentata all'INPS il 3 giugno 2019 aveva dichiarato, nel quadro FC, sez. II, di essere tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e/o in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari, allegando, inoltre, alla domanda, un'attestazione ISE relativa all'anno 2018 dalla quale risultava che nel 2018 il richiedente non aveva percepito alcun reddito, attestando, in tal modo, circostanze non vere ed omettendo di fornire all'INPS, in ogni caso, informazioni dovute.
Si osservi, poi, che l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. pen., Sez. II, 07/05/2024, n. 23265 (rv. 286413-01)) è nel senso che "in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato D.L." (in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).
Affermata la penale responsabilità dell'imputato, possono ritenersi i fatti di reato avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p. trattandosi di espressione del medesimo disegno criminoso. All'imputato non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsivoglia elemento positivamente valutabile ai fini del presente giudizio.
Venendo alla definizione del trattamento sanzionatorio, considerati tutti i criteri indicati dall'art. 133 c.p., con particolare riguardo all'oggettiva gravità del fatto, si stima equa la pena di anni due e mesi sei di reclusione, pena così determinata:
-pena base, ritenuto più grave il reato sub 4): anni due di reclusione (minimo della pena); -aumentata ex art. 81 cpv c.p. alla pena inflitta nella misura di mesi due di reclusione per ogni reato satellite in contestazione.
Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali. Alla condanna consegue per legge l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dall'art. 12 del D.Lgs. 10.03.00, n. 74 (interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contattare con la pubblica amministrazione, interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria, pubblicazione della sentenza, interdizione dai pubblici uffici), per la durata di un anno per quelle temporanee.
Si dispone, inoltre, ai sensi dell'art. 36 c.p., la pubblicazione della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia.
All'imputato non possono essere concessi benefici di legge, ostandovi i precedenti penali a suo carico e l'entità della pena inflitta.
Ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 158/15, deve ordinarsi, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal suddetto decreto la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Deve ritenersi, dunque, pacifica, come già nel vigore della disciplina previgente, l'applicabilità della confisca, diretta o per equivalente, non soltanto al prezzo del reato, ma anche ai beni che ne costituiscono il profitto, da identificarsi, nel caso di specie, nell'importo delle imposte evase dal Ga. con riferimento agli esercizi fiscali 2016 e 2017 e, quindi, nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento delle stesse.
Tanto premesso, deve ordinarsi la confisca di quanto in giudiziale sequestro, ovvero il danaro che sia tuttora, eventualmente, nella disponibilità del Ga., in forma liquida o depositato su conti correnti intestati allo stesso, fino alla concorrenza della somma di 898.640,88 euro, corrispondente al profitto dei reati contestati all'indagato ai capi 1) e 2) dell'imputazione.
Deve altresì disporsi la confisca della somma di denaro di Euro 4.500 in sequestro indebitamente percepita dal Ga. a titolo di reddito di cittadinanza, in quanto la persistente disponibilità di detta somma di danaro (suscettibile di confisca, all'esito del processo, ai sensi degli artt. 240 c.p. e 321 c.p.p.) da parte dell'imputato potrebbe sicuramente protrarre ed aggravare le conseguenze del reato, attraverso la possibile, definitiva dispersione della stessa, o agevolare la commissione di altri reati (riciclaggio o autoriciclaggio) da parte dell'indagato o di terzi.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara Ga.Sa. colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e, ritenuto il vincolo della continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 12 del D.Lgs. 10.03.00, n. 74 dichiara Ga.Sa. interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapace di contrattare con la P.A., interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, nonché interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Letto l'artt. 36 c.p. si dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Letti gli artt. 240 e 12 bis D.Lgs. n. 74/2000 ordina la confisca delle somme in giudiziale sequestro.
Motivi in giorni 30.
Così deciso in Nola, il 4 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2025.












































