
Con la sentenza n. 5041/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di successione di leggi penali, il seguente principio di diritto: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) non esclude la punibilità di condotte illecite che rientrano nel nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).
La decisione ha rigettato il ricorso dell’ex sindaco di Roma, G.A., il quale chiedeva la revoca della sua condanna definitiva, sostenendo che il suo comportamento fosse divenuto non più punibile dopo la riforma del 2024.
Il caso: Alemanno condannato per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio
L’ex sindaco di Roma era stato condannato in via definitiva nel 2022 per traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ed abuso d’ufficio (art. 323 c.p., ora abrogato).
Le accuse riguardavano la sua mediazione per sbloccare i pagamenti di crediti vantati dalla cooperativa “29 giugno” verso Eur S.p.A. e AMA S.p.A., società a partecipazione pubblica.
Secondo la sentenza, A. aveva ricevuto 25.000 euro da B. per intervenire presso Eur S.p.A. e il Comune di Roma, garantendo un trattamento di favore per i pagamenti delle cooperative.
Dopo la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio (con la legge 9 agosto 2024, n. 114), A. ha presentato istanza di revoca della condanna, sostenendo che la sua condotta non fosse più penalmente rilevante.
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato la richiesta, ritenendo che la sua condotta rientrasse nella nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro pubblico (art. 314-bis c.p.).
La difesa ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che:
l’abolitio criminis dell’abuso d’ufficio avrebbe dovuto comportare l’annullamento della condanna.
il reato di indebita destinazione (art. 314-bis c.p.) non poteva applicarsi retroattivamente.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che:
l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non elimina la punibilità delle condotte illecite rientranti nell’art. 314-bis c.p.
Il nuovo art. 314-bis punisce la destinazione indebita di denaro o beni pubblici a un uso non previsto dalla legge, con lo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale.
La condotta di A. non rientrava in un ambito di discrezionalità amministrativa, ma violava norme imperative sui pagamenti della pubblica amministrazione.
La successione di leggi penali non comporta abolitio criminis se il fatto rientra in una nuova fattispecie di reato
non si applica il principio del favor rei se la condotta è comunque sanzionata dalla nuova normativa.
Il dolo specifico di A. (favorire il pagamento selettivo delle cooperative) costituisce elemento centrale del nuovo art. 314-bis c.p..
il traffico di influenze illecite e l’indebita destinazione sono due reati autonomi e non sovrapponibili
Il traffico di influenze illecite riguarda l’uso della propria influenza su un pubblico ufficiale dietro compenso.
L’indebita destinazione di fondi punisce chi destina risorse pubbliche a un uso illecito.
Le due fattispecie possono concorrere, come avvenuto nel caso di A.
La decisione in sintesi
Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche per il diritto penale amministrativo:
l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non esclude la punibilità delle condotte illecite se rientrano nell’art. 314-bis c.p.;
il principio del favor rei non si applica quando una nuova norma punisce lo stesso comportamento con una diversa qualificazione giuridica;
i pubblici amministratori devono prestare attenzione alle nuove fattispecie di responsabilità, specialmente in relazione alla gestione delle risorse pubbliche;
le difese non possono ottenere l’annullamento automatico delle condanne per abuso d’ufficio senza verificare se la condotta rientra in altri reati.