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Non sussiste il reato di turbativa d’asta in caso di affidamento diretto, senza gara (Cass. Pen. n. 9159/2025)

Turbativa d'asta

Con la sentenza n. 9159/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p. si configura solo se l’affidamento del contratto pubblico avviene nell’ambito di una procedura competitiva. Se manca qualsiasi forma di gara o selezione, anche solo informale, il reato non è configurabile.

La decisione ha respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Avellino, confermando l’ordinanza del Tribunale di Avellino, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di 226.400 euro nei confronti di più soggetti coinvolti in un presunto affidamento diretto illegittimo.


Il caso: affidamento diretto con frazionamento dell’importo e presunta turbativa d’asta

Il procedimento riguarda due affidamenti diretti sotto soglia, compiuti con frazionamento artificioso dell’importo, per evitare l’indizione di una gara pubblica e assegnare i contratti a soggetti apparentemente distinti.

Il Tribunale di Avellino aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti, ossia la configurabilità del reato.

Il Procuratore di Avellino ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che anche l'affidamento diretto illegittimo configura il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Il ricorso del PM si basava sulla tesi secondo cui la divisione artificiosa dell’importo complessivo per evitare la gara pubblica equivale a un’inquinamento della procedura selettiva, con conseguente configurabilità dell’art. 353-bis c.p..


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente richiede l’esistenza di una procedura competitiva

L’art. 353-bis c.p. si applica solo se l’affidamento del contratto avviene nell’ambito di una selezione tra più offerenti, anche se informale.

Se il contratto è assegnato con affidamento diretto senza alcuna fase di selezione o valutazione comparativa, il reato non è configurabile (Cass. Sez. 6, n. 5536/2021, Zappini).

L’affidamento diretto, se avvenuto senza alcuna fase concorrenziale, non rientra nel perimetro dell’art. 353-bis c.p.

Anche se il frazionamento artificioso dell’importo è illecito, ciò non basta per integrare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, che richiede un segmento concorrenziale alterato dalla condotta illecita.

Il fatto che l’affidamento sia stato diretto esclude la possibilità di una turbativa d’asta, poiché non vi era alcuna gara da alterare.

  • Il bando o un atto equipollente deve essere esistente e alterato per configurare il reato

Il riferimento normativo all’alterazione del "contenuto del bando o di altro atto equipollente" implica l’esistenza di un atto che regoli una procedura selettiva.

Se il bando o un atto equivalente non esiste perché si è proceduto con affidamento diretto, il reato non è configurabile (Cass. Sez. 6, n. 57000/2018, Caruso).

  • Non è ammessa un’interpretazione estensiva del reato in senso sfavorevole all’imputato

La Cassazione ha ribadito il divieto di applicare analogicamente le norme penali in malam partem, ossia in senso sfavorevole all’indagato.

Attribuire rilevanza penale a una condotta non prevista esplicitamente dalla norma significherebbe allargare illegittimamente il campo di applicazione del reato.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di turbata libertà degli incanti:

  1. Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente si applica solo in presenza di una procedura competitiva, anche informale.

  2. Un affidamento diretto illegittimo non è sufficiente per configurare il reato, se non vi è stata alcuna gara da alterare.

  3. Il frazionamento artificioso degli importi per evitare una gara pubblica può costituire un illecito amministrativo o disciplinare, ma non configura automaticamente un reato.


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